Rapporto brutale con la moglie: marito condannato

La donna è stata costretta a subire fisicamente una situazione innaturale. Irrilevante il fatto che l’episodio sia durato pochi secondi. Evidente la colpevolezza dell’uomo.

Rapporto sessuale brutale tra moglie e marito. Giusto ritenere la donna vittima di violenza. Condanna inevitabile per l’uomo Cassazione, sentenza n. 9690, sezione III Penale, depositata oggi . Tempo. Ricostruito l’episodio, emerge l’abominevole condotta tenuta dal marito, che ha costretto la consorte a subire una penetrazione violenta e innaturale. Per i giudici è legittimo parlare di violenza sessuale in piena regola. E ciò spiega la condanna dell’uomo, sanzionato, prima in Tribunale e poi in Appello, con oltre cinque anni di reclusione. Irrilevante sia il ristrettissimo lasso temporale 5 - 10 secondi della violenza che il comportamento tenuto dalla donna subito dopo e consistito nel mettersi al computer, come se nulla fosse successo, e nell’ intrattenere conversazioni via chat . Violenza. A confermare la colpevolezza dell’uomo provvedono ora i giudici della Cassazione. A loro avviso, difatti, non ci sono dubbi l’azione compiuta nei confronti della moglie è catalogabile come violenza sessuale . Decisivi non solo i racconti fatti dalla donna, ma anche quelli del suo medico psichiatra e di una cognata . Le dichiarazioni raccolte dagli inquirenti hanno permesso di ricostruire la violenza sessuale realizzata dall’uomo, che pare abbia voluto vendicarsi per una presunta relazione extraconiugale della moglie. Per quanto concerne lo strano comportamento tenuto dalla donna dopo il rapporto sessuale subito, anche i magistrati ritengono che esso sia spiegabile con le sue precarie condizioni psicologiche . Più nello specifico si fa riferimento a un sentimento di autosvalutazione che, è stato accertato, l’aveva portata ad estraniarsi dalla drammatica situazione appena vissuta , almeno in una prima fase.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 ottobre 2016 – 28 febbraio 2017, n. 9690 Presidente Rosi – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15 ottobre 2015, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato A. V. in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, 612 comma 2 cod.pen. capo a , art. 609-bis cod.pen. capo b , art. 612-bis cod.pen. capo c ai danni della moglie B. P., alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, pene accessorie di legge e condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile B. P 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso A. V., a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att, cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in relazione al primo motivo di appello con cui si censurava l'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di minacce capo a e si invocava l'applicazione della scriminante di cui all'art. 599 cod.pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e cod.proc.pen. in relazione alla contraddittorietà e manifesta illogicità dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di violenza sessuale. Argomenta il difensore ricorrente che la Corte d'appello avrebbe ritenuto compatibile la descrizione dell'episodio di violenza sessuale con il ristrettissimo lasso temporale 5-10 secondi che la donna stessa riferisce, e avrebbe ritenuto attendibile il racconto della parte lesa alla luce del comportamento tenuto dopo il fatto. Si sofferma il ricorrente sulla motivazione con cui la Corte d'appello aveva accordato piena credibilità alla donna, sul rilievo che dopo la sconvolgente novità del fatto abuso sessuale , la stessa aveva tenuto un comportamento come in stato di trance intrattenere conversazioni via chat con il computer , comportamento tipico della donne sottoposte a violenza sessuale, sicché era credibile il suo racconto. Tale motivazione sarebbe ictu oculi illogica poiché argomenta che l'irrazionale comportamento post factum sarebbe conseguenza di pregresse condotte violente e psicologiche del marito che avrebbero causato, come accade nelle donne sottoposte a violenza domestica, l'annientamento psicologico che giustificava la normalità del comportamento tenuto dopo l'abuso, motivazione già di per sé illogica e, comunque, fondata sull'indimostrata circostanza di pregresse condotte violente del coniuge. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale in relazione all'art. 609-bis ultimo comma cod.pen., in relazione al diniego di riconoscimento del fatto di minore gravità, motivato in relazione alla sola gravità del fatto senza una valutazione globale del fatto non limitata alle sole componenti oggettive del reato ed estesa anche a quelle soggettive. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, infondati sono il secondo e il terzo motivo di ricorso. 5. Va preliminarmente rilevato che il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, come si è visto par. 1 del ritenuto in fatto , ha confermato la sentenza di primo grado con la quale A. V. era stato condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 612 comma 2 cod.pen. capo a , art. 609-bis cod.pen. capo b , art. 612-bis cod.pen. capo c ai danni della moglie B. P Peraltro, in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di stalking capo c il ricorso non sviluppa alcun motivo e, pertanto, ai sensi degli artt. 581 comma 1 lett. c e 591 comma 1 lett. c cod.proc.pen., esso è in inammissibile. 6. Passando al primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 125 comma 3 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione sulla censura, svolta nei motivi di appello, sull'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di minacce capo a , motivo nel quale si invocava, anche, l'applicazione della scriminante di cui all'art. 599 cod.pen. Come è evincibile dalla sentenza impugnata, la corte territoriale, dopo aver dato atto che esaminava il primo motivo di appello pag. 2 , ha, tuttavia, omesso di esaminare il profilo concernente l'affermazione della responsabilità penale per il reato di minaccia, motivo espressamente devoluto nell'appello. La Corte d'appello non si è pronunciata sul punto, pertanto, il motivo di ricorso è fondato e va accolto con annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo giudizio. 7. Infondati sono i restanti motivi di ricorso in relazione all'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di violenza sessuale ai danni della moglie B. P 7.1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione storica del fatto, sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto credibile la persona offesa e ne argomentato, in via logica, la compatibilità dell'episodio per come raccontato, nella sua dimensione storica, dalla medesima parte lesa. 7.2. Deve premettersi, che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'intero compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere sul compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Nel caso in esame, l'affermazione della responsabilità del V. per il reato di violenza sessuale ai danni della moglie, oggetto di doppio accertamento conforme, poggia su un solido quadro probatorio nel quale, accanto alle dichiarazioni della parte lesa, che ha descritto la condotta violenta di abuso sessuale commessa dal coniuge, in modo preciso e dettagliato, si affiancano le dichiarazioni della cognata V. P. che aveva ricevuto le confidenze e il racconto delle brutali modalità della violenza sessuale aveva introdotto la mano nella vagina della donna e del dott. S., medico psichiatra che seguiva la donna già da tempo per pregresse patologie, che aveva, anch'egli, raccolto le confidenza della donna che aveva raccontato di aver subito una rapporto sessuale definito brutale da parte del marito pag. 6-7 che aveva voluto vendicarsi per una presunta relazione extraconiugale. Il tema della attendibilità della parte lesa in relazione al racconto dell'abuso e alle modalità, anche in relazione al lasso temporale, con cui è stato perpetrato sono state adeguatamente arate dal Tribunale. In risposta alle censure difensive devolute nell'atto dei appello ha evidenziato, Il Tribunale, la circostanza fattuale che la donna era in cura psichiatrica e, in tale contesto, aveva subito una violenza sessuale, del tutto inaspettata anche nelle brutali modalità, da parte del marito. Le sue dichiarazioni era precise, dettagliate e confortate da pesanti riscontri , sicché alcun dubbio si poneva in relazione all'attendibilità. Quanto all'illogicità del comportamento post factum, ha escluso, il Tribunale, qualsiasi lettura alternativa a quella della parte lesa, persona con un pesante vissuto sentimento di autosvalutazione che aveva portato la stessa ad estraniarsi dalla drammatica situazione appena vissuta, salvo poi comprendere ciò che aveva subito e decidere di allontanarsi da casa e denunciare il marito la donna era stata ricoverata in ospedale e poi era stata trasferita in una comunità alloggio . Il comportamento della donna, che nell'immediatezza del fatto tende ad estraniarsi, è stato ritenuto tutt'altro che illogico dal Tribunale e ciò in ragione delle accertata situazione psicologica descritta dal dott. S., che aveva evidenziato il sentimento di grande autosvalutazione pag. 11 , sentimento che viene valorizzato dal Tribunale quale chiave di lettura del comportamento tenuto dalla donna. Motivazione adeguata e coerente, tutt'altro che illogica, a fronte della quale il ricorrente oppone, nel motivo di ricorso, una critica di illogicità e contraddittorietà che non si confronta con il percorso motivazionale del giudice del merito. Al riguardo, osserva la Corte che, nel caso di cd. doppia conforme la struttura della motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, cosicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello con la precisazione che l'integrazione della motivazioni tra le due conformi sentenze è possibile solo se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice e che l'ambito e la misura della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello è altresì correlata alla qualità e consistenza dei motivi di appello, per cui laddove questi ultimi si limitano ad censure generiche, inconsistenti, pretestuose della sentenza di primo grado, su cui il primo giudice ha adeguatamente argomentato, è consentito il richiamo alla prima sentenza, diversamente quando i motivi propongono critiche puntuali e specifiche alla sentenza di primo grado, il giudice d'appello ha il dovere di adeguata e autonoma valutazione, sussistendo il vizio di motivazione sindacabile ex art. 606 comma 1, lett. e cod.proc.pen. nel caso di mero richiamo alla prima sentenza senza che il giudice si sia fatto carico della motivazione sull'inconsistenza delle censure mosse. Così ricostruito l'ambito cognitivo e del sindacato del vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e cod.proc.pen. da parte del giudice di legittimità, per le ragioni sopra esposte, alcun vizio di motivazione, come prospettato dal ricorrente e riportato in premessa par. 2.2. , è predicabile in questa sede. 8. L'esclusione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità ex art. 609-bis comma 3 cod.pen. è stata motivata in ragione della gravità del fatto, per le modalità con cui è stata perpetrata la violenza sessuale, integrata dalla valutazione delle componenti soggettive, e cioè della situazione di sofferenze pregresse famigliari della stessa parte lesa da cui l'evidente maggior pregiudizio per la psiche della donna. Motivazione congrua e che non appare illogica e/o contraddittoria, ed è rispettosa dei principi, da ultimo, affermati in tema che questa Corte. La Corte d'appello è pervenuta all'esclusione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609-bis comma 3 cod.pen., sulla base di un percorso motivazionale incensurabile e rispettoso dei principi, da ultimo, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 P.G. in proc. D., Rv. 266272 Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821 . Nel dare continuità a tali principi, osserva, il Collegio, che, nel caso in scrutinio, la corte territoriale ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati e il diniego della menzionata circostanza è stato argomentato dando primario rilievo alla gravità del fatto e alle condizioni psichiche pesantemente compromesse della donna. Alcuna violazione di legge e/o vizio di motivazione sussiste. 9. Conclusivamente la sentenza va annullata limitatamente al reato di minaccia cui al capo a con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio, nell'ambito del quale provvedere anche alla rideterminazione della pena in dipendenza della nuova valutazione in ordine al capo a . 10. Ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di violenza sessuale di cui al capo b e del capo c vedi supra par. 5 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso.