Test alcoolemico: la mancata sottoscrizione del consenso informato equivale a rifiuto

Il rifiuto di sottoporsi all’alcooltest è reato. Questo può configurarsi anche in maniera indiretta”, cioè con il rifiuto di prestare il consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9391/17 depositata il 27 febbraio. Il caso. Un soggetto, a seguito di un sinistro stradale notturno in cui era alla guida di un autocarro, viene trasportato in ospedale a causa di alcune lesioni. Qui si rifiuta di prestare consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico. Per questo motivo viene condannato, in primo e secondo grado di giudizio. Il mancato consenso informato. Egli ricorre in Cassazione lamentando la non equipollenza tra il mancato consenso informato e il rifiuto di sottoposizione all’alcooltest e la non applicabilità dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale al reato contestato . Secondo la Corte di Cassazione, la prima doglianza è infondata, in quanto la condotta summenzionata equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato , necessario per effettuare le analisi in ospedale, l’imputato ha deliberatamente impedito l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto . L’aggravante di aver provocato un incidente stradale. E’ invece fondato il secondo rilievo l’aggravante di aver provocato un incidente stradale non si può configurare relativamente al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza sentenza n. 46625/15 . Per questo motivo la sentenza va annullata in parte qua , avendo applicato tale aggravante al caso di specie.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 dicembre 2016 – 27 febbraio 2017, n. 9391 Presidente Blaiotta – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3.2.2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di S.M. , in riferimento al reato di cui all’art. 186, commi 2-bis, 2-sexies e 7 cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento di cui al comma 5 dell’art. 186 cit., rifiutandosi di prestare il consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico richiesto dai Carabinieri di al personale dell’Ospedale civile di , ove l’imputato venne trasportato in seguito alle lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto, in orario notturno, a omissis , mentre era alla guida di un autocarro. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai principi di tassatività della norma penale, del divieto di analogia in materia penale, alla non applicabilità dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale al reato contestato e alla non equipollenza del mancato consenso informato alla condotta di rifiuto di sottoporsi all’alcooltest. Deduce che il mancato consenso informato non equivale a rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, in quanto la prima è una condotta penalmente neutra, rivolta solo mediatamente all’accertamento del reato, riguardando immediatamente una procedura amministrativa complessa che attiene al dissenso o al consenso ad una attività sul corpo umano. La prestazione o meno del consenso non ha nulla a che vedere con il consenso o meno all’accertamento etilometrico, trattandosi di un antefatto non punibile. Sotto altro profilo deduce che l’aggravante speciale del comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada attiene esclusivamente al reato di guida in stato di ebbrezza e non anche al rifiuto di sottoporsi al test alcoolemico, stante l’assenza di specifico richiamo nel comma 7 dell’art. 186 cit. dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale. II Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di definire il procedimento con l’istituto della messa alla prova. Deduce che erroneamente il giudice di merito ha opposto diniego al detto istituto, trascurando di valutare l’evoluzione della personalità dell’imputato e prescindendo dai profili attinenti la risocializzazione del medesimo. III Violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Deduce che la mancata concessione di tale attenuante è illegittima in quanto motivata sull’esercizio di facoltà legittime dell’imputato, quali il rifiuto di sottoscrivere atti e di non partecipare al giudizio dibattimentale. Un contegno non collaborativo non può essere valorizzato per il diniego delle attenuanti in quanto esso è pienamente legittimo e si fonda sulla presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. La CEDU ha affermato che nessun accusato può essere condannato per il fatto di essere rimasto silente durante tutto il procedimento. Considerato in diritto 1. Il primo motivo, con il quale sono state sostanzialmente sollevate due distinte censure, è solo in parte fondato. 1.1. Infondato è il rilievo del ricorrente in ordine alla dedotta distinzione fra mancato consenso informato e rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcoolemico. La Corte territoriale, con motivazione giuridicamente corretta, congrua e priva di vizi logici, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità, ha osservato che la condotta del prevenuto equivale a rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato - presupposto necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi finalizzati alle analisi legittimamente richieste dalla polizia giudiziaria - l’imputato ha deliberatamente impedito l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto. La tesi prospettata dalla difesa, relativamente ad una condotta penalmente neutra omesso consenso ad una attività sul corpo umano, avente mero rilievo amministrativo , appare pretestuosa e non tiene conto del fatto che l’accertamento presso una struttura sanitaria prevede sempre un sub-procedimento amministrativo nell’ambito del quale si colloca il consenso informato, senza il quale non si può ulteriormente procedere con gli accertamenti previsti dall’art. 186, comma 5, cod. strada, con la conseguenza che l’interruzione del procedimento assume inevitabile rilevanza penale come rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolemico, secondo il paradigma della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada, per la cui consumazione è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti Sez. 4, n. 45919 del 03/04/2013, Hochrainer, Rv. 257540 . 1.2. È invece fondato il rilievo riguardante l’insussistenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cit., alla luce del condivisibile principio recentemente stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, P.M. in proc. Zucconi, Rv. 265025 . Sulla scorta di tale insegnamento va annullata in parte qua la sentenza impugnata, che ha applicato la detta aggravante in un caso di rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, erroneamente applicando la legge penale sulla scorta del principio di diritto dianzi richiamato, cui questo Collegio intende dare continuità. 2. Il secondo motivo è infondato. Esso è certamente ammissibile alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33216/2016, Rv. 267237 , ma nel caso è stato proposto in maniera generica, in quanto si accenna ad una omessa valutazione di non meglio precisati parametri attinenti alla evoluzione della personalità dell’imputato e alla risocializzazione del medesimo. In ogni caso il diniego della Corte territoriale all’istanza di messa alla prova risulta adeguatamente motivato, in assenza di evidenti vizi logici, fondandosi il detto giudizio su elementi certamente congrui quali la molteplicità dei precedenti penali a carico del ricorrente, anche reiterati e specifici, che sono stati ritenuti ostativi alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole di astensione alla commissione di altri reati, presupposto indefettibile per la ammissione al beneficio, come stabilito dall’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. Trattasi di ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è parimenti privo di pregio. Le circostanze attenuanti generiche sono state motivatamente escluse dalla Corte territoriale sull’essenziale rilievo che non sono stati ritenuti sussistenti elementi favorevolmente valutabili in tal senso, né il ricorrente ne indica alcuno, limitandosi a censurare la sentenza su aspetti ulteriori quali la violazione dello ius tacendi che non rilevano ai presenti fini. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello si è sostanzialmente attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460 . 4. L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada comporta il parziale annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis del Codice della strada, circostanza che esclude, e rinvia alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso.