L’adesione dell’avvocato allo sciopero interrompe la prescrizione del reato

Il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 157 comma 1 c.p In particolare i termini di prescrizione ordinari sono di 4 anni per le contravvenzioni e di 6 anni per i delitti.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 9130/17 depositata il 24 febbraio. Il caso. Il Giudice di Pace di Lamezia Terme dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell’imputata a causa dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il Procuratore generale ricorre in Cassazione deducendo che il reato contestato all’imputata consistente nell’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare del minore prescritto all’art. 731 c.p. si prescrive nel termine massimo di 5 anni e che alla luce dell’art. 157 c.p., tale reato si sarebbe prescritto, a nulla rilevando le cause di sospensione, non prima del dicembre 2016. I termini di prescrizione dei reati attribuiti al Giudice di pace. I Giudici di legittimità rilevano che i termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace rimangono, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla l. n. 251/2005, quelli ordinari di 4 anni per le contravvenzioni e di 6 anni per i delitti. Detto ciò, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. sono state dichiarate infondate. In particolare, è stato affermato che il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 157 comma 1 c.p Nella fattispecie è evidente che la sentenza impugnata ha fatto riferimento a termini di prescrizioni più brevi che non sono applicabili al caso di specie. Soprattutto, nel caso in esame, la prescrizione non risulta maturata alla data della pronuncia del Giudice di pace, data la sospensione della stessa intervenuta con l’adesione del difensore della ricorrente all’astensione proclamata dagli avvocati. Per tutti questi motivi, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 gennaio – 24 febbraio 2017, n. 9130 Presidente Savani – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1.- Con sentenza in data 9.3.2016, il Giudice di pace di Lamezia Terme, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.R. , perché il reato di cui all’articolo 731 cod. pen. era estinto per intervenuta prescrizione. Il Giudice di pace, sul rilievo che il reato contestato risulta essere stato accertato nel settembre del 2011, ritiene non vi sia dubbio circa l’avvenuto decorso del termine di prescrizione di cui all’articolo 157 c.p., in quanto anche i pochi eventi interruttivi rinvii per sciopero avvocati, legittimo impedimento difensori e altri eventi non appaiono sufficienti a sospendere quei limiti temporali entro i quali è effettivo l’interesse dello Stato ad accertare un fatto-reato che risulta commesso diversi anni addietro . 2.- Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo violazione di legge con riferimento all’articolo 157 e 161 c.p In particolare, il ricorrente rileva che il reato contestato all’imputato, di cui all’articolo 731 c.p., si prescrive nel termine massimo di 5 anni, alla luce dell’atto interruttivo intervenuto con la citazione a giudizio dell’imputata e che, alla luce dell’articolo 157 c.p., anche senza tenere conto delle cause di sospensione esso si sarebbe prescritto non prima del dicembre 2016. Considerato in diritto 3.- Il ricorso è fondato e va accolto. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro sono fondati. I termini di prescrizione dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace rimangono, anche dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 251 del 2005, quelli ordinari di quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti cfr. N. 8268 del 2008 Rv. 239469, N. 13966 del 2008 Rv. 239601 . Il dubbio di costituzionalità che si era posto in seguito alle suddette modifiche è stato risolto dalla Corte Costituzionale sentenza n. 2 del 2008 che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 157, comma 1, cod. pen., sollevate con riferimento all’articolo 3 Cost., affermando, tra l’altro, che le pene speciali menzionate nell’articolo 157, c.p., comma 5, non possono essere identificate con le sanzioni para-detentive applicabili dal Giudice di pace, perché esse non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come invece richiesto dalla testuale dizione dell’articolo 157 c.p., comma 5, ma costituiscono una opzione che il Giudice può compiere in alternativa alla irrogazione della pena pecuniaria. La Corte regolatrice ha, in particolare, affermato che il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo del primo comma dell’articolo 157 cod. pen. sul presupposto che il novellato quinto comma dell’articolo 157 cod. pen. abbia inteso porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria sistema, quindi, non ancora costruito con la conseguenza che la pena pecuniaria rimane elemento comune a tutti i reati di competenza del giudice di pace e che i criteri di ragguaglio stabiliti dall’articolo 58, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000, devono ritenersi tuttora operanti. 4.- È, pertanto, errata la sentenza impugnata che ha, evidentemente, sia pure non specificandoli, fatto riferimento a termini di prescrizione più brevi, non applicabili nel caso di specie. Nel caso di specie, in particolare, la prescrizione non risulta maturata alla data della presente pronuncia, tenendo conto della sua sospensione in ragione dell’adesione del difensore della ricorrente all’astensione proclamata dagli avvocati, dal 4.6.2014 al 3.12.2014, ossia per 5 mesi e due giorni e pertanto maturerà tenuto conto della durata della permanenza del reato accertato tra il 1.9.2011 e il 3.12.2011 tra il 1.3.2017 e il 29.5.2017. 5.- Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Lamezia Terme per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Lamezia Terme.