L’indebito vantaggio dello studente che, pur essendo altrove, risulta presente in classe

I due reati analizzati dalla presente sentenza, abuso d’ufficio e falso ideologico, non sono reati d’evento, bensì reati di condotta.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9155/17 depositata il 24 febbraio. Il caso. Un istituto paritario aveva consentito l’accesso all’esame di maturità a persone che avevano oltrepassato il limite massimo di assenze scolastiche consentite annualmente. I registri di classe riportavano la presenza in classe di allievi invece assenti, perché risultavano presenti sul loro posto di lavoro. Sia l’istituto che gli studenti riportavano vantaggi indebiti questi ultimi venivano ammessi all’esame, mentre i primi ottenevano l’iscrizione di allievi che altrimenti non si sarebbero rivolti a loro . Queste condotte, secondo il GUP del Tribunale di Salerno, non configuravano i reati di abuso d’ufficio e di falso ideologico nei confronti dei soggetti che non avevano un numero di assenze superiore al massimo consentito. Nei confronti di questi ultimi, che avrebbero comunque potuto partecipare all’esame, nonostante le false attestazioni nel registro, il falso, secondo il GUP, sarebbe un falso inutile o innocuo , non avendo riverberato alcun effetto giuridico esterno. Stesso discorso per l’abuso d’ufficio, per cui il mancato superamento del monte ore non comporta alcuna violazione di regolamento che possa integrare il reato in questione, non essendovi stato alcun vantaggio patrimoniale, rappresentato dal conseguimento del diploma di maturità. Per questo motivo il giudice pronunciava sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste”. Il procuratore generale presso la Corte d’appello ricorreva in Cassazione avverso tale sentenza, con unico motivo di violazione di legge sarebbe errata la qualificazione della condotta come inoffensiva, legata al mancato ulteriore pregiudizio del falso rispetto al bene primario protetto. Reato di evento o di condotta? Il ricorso, secondo la Corte di Cassazione, è fondato. Il giudicante aveva ritenuto innocuo o inutile il falso ideologico, valutando ex post la mancata concreta utilità dello stesso. E questo è inaccettabile è come se si dovesse escludere, nel concorso di persone, la responsabilità del palo se la polizia non si è presentata . Il reato è un reato di condotta, non di evento. Se il falso non è grossolano”, e quello del caso di specie non lo era, e può produrre gli effetti di fare risultare una condizione giuridica significativa quale è la presenza in classe per gli effetti sulla carriera scolastica, non è affatto innocuo” . Anche per quanto riguarda l’abuso d’ufficio è erronea la dedotta impossibile configurazione del reato solo a causa dell’inutilità ex post della condotta, la quale va valutata, invece, sotto il profilo del tentativo. Per questo motivo la sentenza deve essere annullata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 dicembre 2016 – 24 febbraio 2017, n. 9155 Presidente Rotundo – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto il procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno ha impugnato la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste emessa dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Salerno nei confronti di D.L.M. , P.D. , F.F. , G.L. , M.B.K. , Z.L. , Pa.An. , R.V. , S.G. , D.M.S. , Fi.Ro.An. , imputati dei reati di cui agli articoli 81,110, 479 e323 cod. pen La vicenda sostanziale consisteva nella attività svolta dall’istituto paritario Istituto omissis , che aveva consentito l’accesso agli esami di maturità a persone che non rispettavano l’obbligo minimo di frequenza di tre quarti dell’orario annuale, come previsto dall’art. 14 d.p.r. 122/2009. Secondo l’accusa, i registri di classe riportavano falsamente la presenza a scuola di allievi che, invece, erano assenti e tale circostanza era dimostrata nei vari casi dal fatto che i soggetti interessati risultavano presenti nei luoghi di lavoro, in alcuni casi in città di residenza assai lontane. I vantaggi indebiti erano, ovviamente, oltre che per gli studenti, per i gestori della scuola che ottenevano l’iscrizione di allievi che altrimenti non si sarebbero rivolti a loro. Il PM aveva quindi formulato contestazioni di falso ideologico nella attestazione falsa sul registro di classe, nonché di abuso di ufficio nell’aver procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale violando le norme sull’accesso all’esame. Il giudice per l’udienza preliminare, pur confermando la configurabilità delle accuse, ha ritenuto, però, la sussistenza di tali reati soltanto per coloro per i quali vi era stato sicuramente un numero di assenze superiore a quello massimo consentito per l’accesso all’esame di Stato 44 giorni mentre, per altri allievi, ha rilevato che la prova era limitata ad un minore numero di giorni. Pertanto la partecipazione all’esame era comunque legittima ed allo stesso modo il conseguimento del diploma in un caso, poi, il candidato era stato comunque bocciato ed in un altro neanche ammesso all’esame. Per D.L.M. ha rilevato la compatibilità fra impegno lavorativo e partecipazione alle lezioni, in modo da mancare del tutto la prova del falso in atto pubblico con quanto ne consegue in tema di abuso di ufficio. Con riferimento, quindi, ai casi in esame, nei quali il numero di assenze non impediva la partecipazione all’esame, il gup ha ritenuto che la partecipazione legittima all’esame e la relativa legittima acquisizione del diploma ha come effetto primario . di relegare tale falso di cui all’art. 479 cod. pen. nella categoria dei falsi innocui non avendo lo stesso avuto alcun effetto sull’alunno regolarmente e legittimamente ammesso all’esame che ha in modo del tutto conforme a legge superato acquisendo il relativo diploma . Il falso sul registro di classe in relazione alla sua presenza deve ritenersi inutile o innocuo essendo rimasto incapsulato nell’ambito scolastico senza riverberare alcun effetto giuridico esterno per la inutilità ai fini della legittima partecipazione all’esame e per il conseguimento del diploma . . Inoltre, quanto all’abuso di ufficio, il mancato superamento del monte ore massimo di assenza . Non comporta quindi alcuna violazione di regolamento in grado di integrare il delitto di cui all’art. 323 cod. pen. sotto il profilo dell’indebito vantaggio patrimoniale rappresentato dal conseguimento del diploma di maturità . Dato ritenuto ancor più significativo per Z.L. , che non aveva neanche conseguito il diploma. Il giudice disponeva il proscioglimento anche per Fi.Ro. e D.M.S. che avevano svolto nella classe quinta una sola ora di supplenza ciascuna, rispettivamente alla sesta ed alla quarta ora. In particolare, riteneva decisivo che la attestazione sulle presenze non era stata fatta da loro bensì dall’insegnante della prima ora, non potendosi attribuire alle due imputate la responsabilità per la mancata verifica/falsa attestazione. Il ricorso sviluppa un unico motivo di violazione di legge. Osserva che erroneamente si è ritenuto che il fatto che il reato di falso non presenti in concreto un ulteriore pregiudizio rispetto al bene primario protetto, che è quello della fede pubblica, possa rendere il reato inoffensivo. In tal modo il bene primario sarebbe del tutto svalutato. Peraltro si trasformerebbe il reato di condotta - quale è il falso documentale - in reato di evento, condizionando la sua punibilità alla realizzazione dell’effetto cui è finalizzata la condotta. Quanto al concetto di falso innocuo, rammenta il PG che è tale quello che non è in grado di indurre in errore, circostanza che nel caso di specie certamente non ricorre, mentre il falso inutile può essere solo quello risultante affetto da tali vizi da non essere in grado di assolvere funzione probatoria. Per quanto riguarda l’abuso di ufficio, va ritenuto configurato almeno a livello di tentativo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, salvo per la posizione di D.M.S. e Fi.Ro.An Per queste ultime, la ragione del proscioglimento è stata la acquisita certezza di non essere state loro ad attestare fittiziamente la presenza nelle rare occasioni in cui sono state nella classe quinta nonché la assenza di ragioni per ritenere che abbiano avuto consapevolezza dell’altrui falsa attestazione e voluto mantenerla. Sul punto il PG non ha sviluppato alcun argomento e, del resto, è sostanzialmente l’unico punto condivisibile di una motivazione per il resto erronea. Quanto ai reati di falso, va innanzitutto rammentato come la situazione in esame è già stata considerata da questa Corte e, appunto, la falsa attestazione nel registro di classe è stata ritenuta integrare il dato reato Sez. 5, Sentenza n. 9793 del 23/02/2006 Ud. dep. 21/03/2006 Rv. 234238 In tema di falso documentale, integra il reato di falso ideologico art. 479 cod. pen. , la condotta del docente di un centro studi, legalmente riconosciuto, che attesti falsamente la regolare frequenza di studenti di altri istituti privati alle lezioni - frequenza che consentiva di presentarsi agli esami finali per il conseguimento del diploma di Stato come alunni interni del predetto centro studi, in quanto tali esenti dall’esame preliminare su tutte le materie del corso -, mediante omessa indicazione delle assenze nei registri di classe, considerato che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico . Di questa lettura, invero, non sembra dubitare il giudicante che, invece, ritiene che il reato di falso sia innocuo o inutile quando non abbia avuto, valutato ex post , concreta utilità. Ragionamento che, se fosse conforme a norma e, ancor prima, a logica, in altri ambiti dovrebbe portare ad escludere, nel concorso di persone, la responsabilità del palo se la polizia non si è presentata e la configurabilità del tentativo di reato quando, ex post , fattori esterni, esistenti ma non noti al reo es. rapina con coltello a soggetto risultato, poi, armato di pistola abbiano reso impossibile realizzare gli interessi concreti perseguiti dal reo. Nel caso di specie, i primi quarantatre falsi, secondo il gup, rappresenterebbero dei falsi innocui/inutili sino alla commissione del quarantaquattresimo. La lettura logica e conforme a legge della norma incriminatrice, che come rammenta l’ufficio impugnante è di condotta, è che il falso idoneo ad ingannare ed è pacifico che quelli in questione lo fossero non è grossolano che il falso che può produrre gli effetti di fare risultare una condizione giuridica significativa quale è la presenza in classe per gli effetti sulla carriera scolastica non è affatto innocuo che il concetto di utilità riferito a garantirsi un adeguato vantaggio personale nel caso concreto non è certo condizione del reato per il quale sia sufficiente una alterazione del vero con effetti giuridicamente rilevanti. Non può che rammentarsi come la comune interpretazione del falso grossolano è che sia quello tale da essere riconoscibile immediatamente dalla generalità delle persone senza particolari conoscenze e/o senza indagini. Per quanto riguarda l’abuso di ufficio, è parimenti erronea la affermazione che la inutilità ex post della condotta di creare l’apparenza di false presenze non consenta in assoluto di configurare tale reato, potendo essere valutata la condotta sotto il profilo dell’essere integrato il tentativo ammissibile per il reato di abuso di ufficio Sez. 6, n. 26617 del 01/04/2009 - dep. 26/06/2009, Masella, Rv. 24446501 . La valutazione da farsi, se del caso, è quella della possibilità di concorso con il reato di falso diversamente risolta a seconda che la condotta si esaurisca o meno nella commissione del reato di falso ideologico si vedano Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Ud. dep. 11/01/2013 Rv. 254304 e Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 11/12/2013 Cc. dep. 04/02/2014 Rv. 258205 si vedano . Non si tratta, però, di questione che debba essere risolta in fase di udienza preliminare in cui, di norma, è legittimo procedere a contestazioni alternative In presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un’esigenza della difesa, posto che l’imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale. Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007 - dep. 15/01/2008, Laurelli, Rv. 23863601 . La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio quanto agli imputati D.L.M. , P.D. , F.F. , G.L. , Pa.An. , R.V. e S.G. per ripetersi l’udienza preliminare. Per le ragioni dette, il ricorso è inammissibile nei confronti di D.M. e Fi . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D.L.M. , P.D. , F.F. , G.L. , M.B.K. , Z.L. ,Pa.An. , R.V. e S.G. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti D.M.S. e Fi.Ro.An. .