Geloso e iperprotettivo verso la figlia: condannato

Definitiva la sanzione per il padre due anni e tre mesi di reclusione. Egli è ritenuto colpevole di avere sottoposto per un anno la figlia minorenne a ingiurie e sofferenze fisiche. Irrilevante il richiamo alla gelosia dell’uomo, iperprotettivo nei confronti della ragazzina.

Da condannare il padre geloso e iperprotettivo. I suoi atteggiamenti, teoricamente finalizzati a salvaguardare la figlia e a darle una adeguata educazione, sono invece valutabili come maltrattamenti psichici e fisici Cassazione, sentenza n. 9154, sezione sesta penale, depositata oggi . Scopo. Già tra Tribunale e Corte d’appello la posizione dell’uomo si è rivelata poco difendibile. I giudici lo hanno ritenuto responsabile per il reato di maltrattamenti – dai primi mesi del 2006 ai primi mesi del 2007 – in danno della figlia minorenne , e lo hanno perciò condannato a due anni e tre mesi di reclusione . Ora la scelta di giocarsi l’ultima carta nella battaglia giudiziaria, cioè il ricorso in Cassazione, si rivela assolutamente inutile. Il legale ha sostenuto che il comportamento tenuto dal genitore aveva uno scopo educativo , e non era certo finalizzato a sottoporre la figlia a sofferenze fisiche o morali . E in questa ottica viene anche richiamata la gelosia che l’uomo provava verso la ragazzina, e che lo spingeva ad agire per darle protezione. Questa visione però è ritenuta fragile dai giudici della Cassazione. Ciò perché è emerso, in modo netto, che la ragazzina è stata sottoposta a continui maltrattamenti, consistiti in ingiurie e violenze fisiche, che hanno caratterizzato la sua vita in famiglia per un anno. E il presunto obiettivo educativo non rende comunque meno gravi i comportamenti censurabili tenuti dal padre.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 – 24 febbraio 2017, n. 9154 Presidente Rotundo – Relatore Fidelfo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 17 dicembre 2012 con cui il Tribunale di Castrovillari ha condannato O. S. alla pena di due anni e tre mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere ai danni della figlia minorenne, C 2. L'avvocato G. C., nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduce l'insussistenza del reato sia sul piano oggettivo che soggettivo. Innanzitutto, mancherebbe il requisito dell'abitualità della condotta inoltre, sarebbe carente anche il dolo, dal momento che i comportamenti dell'imputato non risultano realizzati con la volontà di sottoporre la figlia ad una serie di sofferenze fisiche o morali, ma diretti verso una finalità ritenuta educativa. Inoltre, censura l'aumento della pena per la recidiva contestata e eccepisce l'avvenuta prescrizione del reato. Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione di una prova decisiva, individuata in una perizia psicologica sulla minore ovvero un confronto tra l'imputato e la figlia. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che ripropongono questioni già fatte valere in appello, senza alcun esame critico delle risposte formulate dai giudici di secondo grado che hanno offerto esaurienti motivazioni. 3.1 Sulla abitualità delle condotte violente le due sentenze di merito hanno evidenziato come la minore sia stata sottoposta a continui maltrattamenti consistiti in ingiurie e violenze fisiche che hanno caratterizzato la sua vita in famiglia, dai primi mesi del 2006 fino al marzo del 2007. Il compimento di più atti di natura vessatoria idonei a determinare sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, integra il delitto di maltrattamenti, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R. . 3.2 Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si osserva che in base ad una consolidata giurisprudenza di questa Sezione, l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, integra il delitto di maltrattamenti Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, C. Sez. 6, n. 53425 del 12/101/2014, B., che hanno escluso che in tali casi la condotta possa rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione . Nella specie, la difesa del ricorrente assume che le condotte violente erano determinate da una forma di gelosia nei confronti della figlia e dall'intento di volerla in qualche modo salvaguardare il padre assumeva la condotta soltanto perché preoccupato per la figlia” si tratta di preoccupazioni che non possono assolutamente giustificare atteggiamenti vessatori e condotte violente, sicché correttamente i giudici di merito hanno confermato la responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo soggettivo, considerando che il reato in esame richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. 3.3. Del tutto infondato, anche perché generico, è il motivo con cui si censura la sentenza in ordine all'aumento di pena per la recidiva. La Corte d'appello ha evidenziato come l'imputato non abbia contestato la sussistenza della recidiva nei motivi d'appello, sicché la questione sarebbe preclusa anche in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, dagli atti risultano i precedenti penali che giustificano l'aumento per la contestata recidiva. Il riconoscimento della sussistenza della recidiva esclude la prescrizione. 3.4. Infine, manifestamente infondato è il motivo con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, non potendo ritenersi tale né il confronto con la persona offesa né la perizia psicologica, peraltro nemmeno richiesti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2017