Nessuna rilevanza penale per l’uso delle utenze della P.A., da parte del dipendente, se non produce danno rilevante

La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono di ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8509/2017, depositata il 22 febbraio scorso. Dipendenti pubblici e peculato d'uso di bene appartenenti alla pubblica amministrazione. Ancora una volta il Supremo Consesso si trova ad affrontare casi afferenti a pessime abitudini di dipendenti della P.A. Il ricorrente in Cassazione, infatti, è il Procuratore Generale presso la Corte di appello, il quale chiedeva l'annullamento della sentenza di assoluzione in favore dell'imputato affidandosi a due motivi di impugnazione. Questi i fatti l'uomo a cui era stato ascritto il succitato reato, quale incaricato di pubblico servizio, era il ragioniere di un comune il quale aveva utilizzato abitualmente le due utenze mobili in proprio uso per chiamate e conversazioni personali totalmente estranee al servizio. L’imputato effettuava, rispettivamente, 166 telefonate, 40 sms e 95 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la prima utenza pubblica, nonché 82 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la seconda scheda mobile. I Giudici della Corte di Appello, a sostegno del giudizio liberatorio, avevano evidenziato che non vi era prova, con riferimento ad una utenza, che la stessa fosse destinata ad uso esclusivo del Comune in assenza del relativo contratto agli atti dell'ente e con riferimento all'altra che non era emersa distinzione tra le chiamate effettuate per ragioni di servizio e quelle per scopi privati, soprattutto laddove il numero più cospicuo riguardava le telefonate indirizzate ad una donna, la quale aveva dichiarato che le conversazioni si fondavano su ragioni di ufficio. Infine, la Corte Territoriale aveva rilevato che non era stata superata la soglia di rilevanza penale del fatto perché il danno cagionato alla pubblica amministrazione non era significativo né apprezzabile, almeno in termini di certezza probatoria, concernente il servizio di trasferimento di chiamata. Il Procuratore Generale lamentava che la Corte di Appello fosse incorsa in un travisamento dei fatti là dove, da un lato, aveva erroneamente ritenuto che non vi fosse prova che l'utenza mobile concernesse un apparecchio del Comune atteso che risultava, al contrario, dato pacifico che il traffico dell'utenza fosse fatturata al Comune che ne sosteneva il costo. Dall'altro lato, la Corte Territoriale aveva omesso di considerare che la seconda utenza, proprio in considerazione del trasferimento di chiamata inoltrato, era stata destinata dall'uomo ad un non consentito uso esclusivamente privatistico atteso che la donna alla quale erano indirizzate la maggior parte delle telefonate si trovava in quel periodo in aspettativa, quale candidato a sindaco dello stesso comune. Infine, vi erano numerose testimonianze che avevano acclarato che le chiamate fossero rivolte a soggetti completamente estranei all'amministrazione comunale. Danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi La Cassazione ribadisce un principio già dalla stessa espresso a Sezioni Unite secondo cui la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono di ufficio per fini personali al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio. Mentre, deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. Osserva, inoltre, quanto già segnalato nell'analisi generale del peculato con riferimento al fatto che il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque la offensività del fatto che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio. Eventualità quest'ultima che può, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate dal contratto cd. ‘tutto incluso’. L'uso del telefono di ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve quindi considerarsi penalmente irrilevante. Considerata poi la struttura del peculato d'uso, che implica l'immediata restituzione della cosa, la valutazione in discorso non poteva che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, in un unitario contesto spazio-temporale, non andassero di fatto a costituire una condotta inscindibile. In applicazione di questi principi la Corte precisa che, giusta la necessaria valutazione del danno economico cagionato alla P.A., l’offensività dell’uso indebito per scopi personali dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni di ufficio e, quindi, di rilevanza penale del fatto, va verificata con riguardo a ciascuna telefonata compiuta con l'apparecchio di servizio, in quanto integrante un'autonoma condotta di peculato d'uso. Ciò salvo che, per l'unità del contesto spazio-temporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un'unica ed indivisibile condotta. Cercando di esemplificare secondo la Corte Suprema può ravvisarsi una unitaria condotta di peculato d'uso allorché le plurime telefonate siano state compiute nello stesso giorno oppure in un arco temporale ristretto o ancora se, pur in un intervallo più ampio, l'utilizzo dell'apparecchio di servizio da parte dell’agente sia così intenso e senza soluzione di continuità da poter considerare le diverse chiamate, in quanto così ravvicinate nel tempo, espressione di una condotta unitaria.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 gennaio – 22 febbraio 2017, n. 8509 Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso, ha assolto V.P. dal reato di peculato d’uso al medesimo ascritto per avere, quale incaricato di un pubblico servizio, nella qualità di Ragioniere del Comune di omissis , utilizzato abitualmente le due utenze cellulari in proprio uso per chiamate e conversazioni personali estranee al servizio, rispettivamente effettuando 166 telefonate e 40 sms nonché 95 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la prima utenza 82 telefonate in entrata col meccanismo di trasferimento di chiamata a pagamento, con la seconda. 1.1. A sostegno del giudizio liberatorio, il Collegio d’appello ha evidenziato, quanto all’utenza TIM omissis , che non v’è prova che essa fosse destinata ad uso esclusivo del Comune di omissis in assenza del relativo contratto agli atti del Comune quanto all’utenza Vodaphone omissis , che nel giudizio di primo grado non è emersa una distinzione fra chiamate effettuate per ragioni di servizio e quelle per scopi privati, là dove il numero più cospicuo riguarda le telefonate indirizzate a C.S. , la quale ha dichiarato che le conversazioni si fondavano su ragioni d’ufficio. La Corte ha inoltre rilevato che, con riguardo a tale ultima utenza, non è stata comunque superata la soglia di rilevanza penale del fatto, in quanto il danno cagionato all’amministrazione non appare significativo né apprezzabile, almeno in termini di certezza probatoria, concernendo il mero servizio di trasferimento di chiamata. In ultimo, la Corte ha evidenziato come non sussistano i presupposti dell’art. 131-bis cod. pen., stante la reiterazione delle condotte. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Campobasso e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., per essere la Corte d’appello incorsa in un travisamento dei fatti, là dove, da un lato, ha erroneamente ritenuto che non vi sia prova che l’utenza mobile TIM concernesse un apparecchio del Comune in mancanza del contratto, dal momento che a prescindere dall’omessa acquisizione della copia del contratto in quanto non inviata dalla Telecom al Sindaco che l’aveva richiesta -costituiscono dati pacifici che il traffico dell’utenza fosse fatturato al Comune che ne sosteneva il costo e che le bollette ammontassero in media a 280 Euro, importo da ritenere non trascurabile. Dall’altro lato, il Collegio del gravame ha omesso di considerare che l’utenza Vodaphone, proprio in considerazione del trasferimento di chiamata attivato, era stata destinata dal V. ad un non consentito uso esclusivamente privatistico. Circostanza questa confermata dal fatto che, nel periodo al quale si riferisce la contestazione, V. si trovava in aspettativa quale candidato sindaco dello stesso Comune. D’altra parte, è pacifico che le chiamate fossero rivolte a soggetti completamente estranei all’amministrazione comunale come riferito dai testi E. , Ca. , M. e B. , così come quelle indirizzate a C.S. in ragione dell’orario, notturno, in cui venivano effettuate. 2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha stimato non economicamente apprezzabile il danno economico cagionato all’ente territoriale e, nel contempo, ha dato atto della reiterazione dei comportamenti criminosi a fondamento del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre premettere che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire pronunciandosi a Sezioni Unite, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296 . Nella diffusa motivazione della citata pronuncia, si è in particolare evidenziato che non può non rilevarsi, giusta quanto già segnalato nell’analisi generale dei peculato ma la sottolineatura è qui particolarmente doverosa , che il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l’offensività del fatto, che, nel caso del peculato d’uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio eventualità quest’ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. tutto incluso . L’uso del telefono d’ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, quindi anche al di fuori dei casi d’urgenza, espressamente previsti dall’art. 10, comma 3, del d.m. 28 novembre 2000, o di eventuali specifiche e legittime autorizzazioni , penalmente irrilevante. Considerata, poi, la struttura del peculato d’uso che implica l’immediata restituzione della cosa , la valutazione in discorso non può che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l’unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile . 2.1. In applicazione dei principi espressi a composizione allargata, questa Corte ha poi precisato che, giusta la necessaria valutazione del danno economico cagionato alla pubblica amministrazione come riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l’unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile , l’offensività dell’uso indebito, per scopi personali, dell’utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d’ufficio e, quindi, di rilevanza penale del fatto va verificata con riguardo a ciascuna telefonata compiuta con l’apparecchio di servizio, in quanto integrante un’autonoma condotta di peculato d’uso ciò salvo che, per l’unitario contesto spazio temporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un’unica ed indivisibile condotta Sez. 6, n. 46282 del 24/09/2014, Brancato, Rv. 261009 . Cercando di esemplificare, potrà allora ravvisarsi un’unitaria condotta di peculato d’uso allorché le plurime telefonate siano state compiute nello stesso giorno o in un arco temporale ristretto o ancora se, pur in un intervallo più ampio, l’utilizzo dell’apparecchio di servizio da parte dell’agente sia così intenso e senza soluzioni di continuità da poter considerare le diverse chiamate, in quanto così ravvicinate nel tempo, espressione di una condotta unitaria Sez. 6, n. 46282 del 24/09/2014, Brancato, Rv. 261009 . 3. Definite le regulae iuris che devono trovare applicazione in materia, il Collegio non può non rilevare la genericità del ricorso del pubblico ministero, il quale dovendo di necessità tenere conto del principio di diritto secondo il quale il peculato d’uso avente ad oggetto l’apparecchio telefonico di cui il pubblico agente disponga per ragioni d’ufficio è punibile soltanto se cagioni un danno apprezzabile alla P.A. o una concreta lesione alla funzionalità della stessa avrebbe dovuto corredare la dedotta erroneità del decisum della Corte d’appello, dimostrando l’apprezzabile danno al patrimonio dell’Amministrazione cagionato da ciascuna o anche soltanto da taluna delle singole telefonate effettuate per motivi privati dal V. ovvero delle chiamate effettuate in un unitario contesto spazio-temporale sì da poter essere considerate espressione di un’unica condotta. Ed invero, la parte pubblica ricorrente si è limitata lamentare l’erroneità della decisione assunta senza precisare, quanto all’utenza TIM, il costo unitario delle 166 telefonate effettuate e dei 40 sms inviati per ragioni in ipotesi d’accusa solo personali dell’imputato o comunque il costo di quei contatti connotati da unitarietà temporale ancora, non ha indicato il costo del meccanismo del trasferimento di chiamata attivato sulle due utenze, rispettivamente, per 95 e 82 telefonate. Il ricorrente non ha dunque offerto elementi concreti a confutazione della ritenuta inoffensività delle condotte ascritte all’imputato e non ha pertanto messo in grado questa Corte di apprezzare l’effettiva erroneità della decisione impugnata, non potendosi trascurare il dato d’esperienza secondo il quale il costo unitario delle chiamate col telefono cellulare o degli sms almeno di quelli relativi al traffico sul territorio nazionale così come il servizio di trasferimento di chiamata è vile e tale da non integrare un danno rilevante per la P.A. 4. La rilevata genericità del ricorso sull’aspetto assolutamente determinante del superamento della soglia di rilevanza penale delle condotte assorbe le ulteriori censure all’apparato argomentativo della sentenza impugnata con riguardo alla imputazione dei costi delle chiamate al Comune a prescindere dall’acquisizione della copia del contratto doglianza obbiettivamente non peregrina -, all’ammontare complessivo delle bollette TIM nonché all’uso esclusivamente privatistico dell’utenza Vodaphone. 5. Non coglie nel segno neanche la seconda doglianza, con la quale il ricorrente denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle valutazioni espresse dal Giudice d’appello in merito alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen Ed invero, la Corte territoriale ha correttamente operato la valutazione sul punto sulla base del mero tenore della contestazione, là dove delinea una pluralità di condotte reiterate nel tempo, in quanto tali, non coperte dalla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Reiterazione delle condotte che, nondimeno, non si traduce di per sé per le ragioni già sopra espresse nel superamento della soglia di rilevanza penale del peculato d’uso, di tal che nessuna intima contraddittorietà è ravvisabile nel ragionamento seguito dal Giudice del gravame nel ritenere non offensivo un comportamento reiterato ed, in quanto tale, avulso dall’ambito del citato art. 131-bis. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.