Grafia illeggibile, missiva sospetta: documento non consegnato al detenuto

Irrilevante il fatto che la lettera sia stata spedita dalla moglie e che in essa siano state trovate anche alcune foto dei figli della coppia. Legittimi i sospetti sul contenuto del documento, anche tenendo presente che l’uomo è sottoposto al regime del carcere duro.

Grafia indecifrabile e, quindi, contenuto sospetto. Legittima, di conseguenza, la decisione dell’istituto penitenziario di sequestrare la lettera spedita dalla moglie al detenuto sottoposto al carcere duro Corte di Cassazione, sentenza n. 8766/17, sez. I penale, depositata oggi . Sequestro. Inutili tutte le obiezioni mosse dall’uomo – un boss della camorra –, arrestato dopo un periodo di latitanza e soggetto, dietro le sbarre, al regime speciale previsto dall’ articolo 41- bis dell’ordinamento penitenziario . Confermata anche in Cassazione la giustezza della scelta presa dai vertici dell’istituto carcerario corretto il sequestro della lettera indirizzata al detenuto dalla moglie. Decisivo il fatto che quel documento presentasse un contenuto indecifrabile , anche a causa della grafia con cui era stata scritta la missiva. Logico, secondo i Giudici, porsi dei dubbi sulla effettiva finalità della comunicazione epistolare , anche tenendo presente il regime speciale cui era stato sottoposto l’uomo. Irrilevante, invece, il particolare delle tre fotografie dei figli della coppia allegate alla lettera.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 novembre 2016 – 22 febbraio 2017, n. 8766 Presidente Cortese – Relatore Centonze Rilevato in fatto 1. Con ordinanza emessa il 10/02/2016 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da A. C. in riferimento al provvedimento di trattenimento della missiva, indirizzata al reclamante dalla moglie, che era stato adottato nei suoi confronti dalla direzione della struttura penitenziaria dove si trovava recluso. Il provvedimento di rigetto, in particolare, veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila sul presupposto che la missiva trattenuta presentava una grafia illeggibile che poteva intendersi come un tentativo di eludere le finalità censorie connesse al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. applicato al C 2. Avverso tale ordinanza il C. ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila attraverso un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'effettivo contenuto della missiva trattenuta e delle comunicazioni esclusivamente private che vi erano sottese. A conferma di tale ricostruzione del contesto esclusivamente privato della comunicazione censurata il C. evidenziava che alla missiva risultavano allegate tre fotografie dei figli del ricorrente e della moglie - che gli erano state trasmesse dalla consorte tramite il servizio postale - che non gli erano state ancora consegnate. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A tali ipotesi devono essere equiparate quelle riscontrabili nei casi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, P., Rv. 224611 . Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso proposto dal C., pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di trattenimento della corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e la moglie, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sul contenuto indecifrabile della missiva trattenuta, collegato alla grafia con cui era stata scritta la missiva inviata al C. dalla moglie, che dava luogo a dubbi sull'effettiva finalità della comunicazione epistolare in questione, anche tenuto conto del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. al quale il ricorrente era sottoposto. Sul punto, non si possono non condividere le considerazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 1 dell'ordinanza impugnata, nel quale, alla luce della peculiare posizione detentiva del reclamante, si affermava che per quanto non possa affermarsi che la missiva contenga notizie o informazioni critiche e perciò non ostensibili al detenuto, nemmeno è da escludere tale evenienza e, dunque, in definitiva, nell'impossibilità di condurre il dovuto controllo di innocuità delle comunicazioni con il detenuto, si imponeva al Magistrato di sorveglianza il prudenziale trattenimento della missiva . . Le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, a ben vedere, risultano supportate dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte che, con specifico riferimento all'esercizio dei poteri di controllo della corrispondenza nei confronti dei soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., afferma In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo cfr. Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472 . 2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da A. Cuccano deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.