L’applicazione della pena a seguito di dibattimento e la cognizione piena del giudice

Quando vi è il dissenso del PM all’applicazione della pena richiesta dall’imputato, non si può non tenere conto degli elementi di giudizio acquisiti nel corso del processo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7951/17 depositata il 20 febbraio. Il caso. Un soggetto condannato per reati legati all’abbandono e al recupero di rifiuti, proponeva ricorso in Cassazione. Egli adduceva che, a seguito della richiesta di applicazione della pena, verso la quale il PM aveva manifestato il proprio dissenso, avrebbe dovuto seguire lo schema ordinario e non, come nel caso di specie, limitarsi a prendere atto dell’inesistenza di cause evidenti di applicabilità dell’art. 129 c.p.p. obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità . L’applicazione della pena a seguito di dibattimento e il patteggiamento. L’articolo a cui si deve fare riferimento è il 448, comma 1, c.p.p Secondo la Corte di Cassazione, l’applicazione della pena richiesta dall’imputato, a seguito di dibattimento celebrato in conseguenza del dissenso del PM, non può non tenere conto degli elementi di giudizio propri della cognizione piena , come se l’unico fine fosse l’apprezzamento della congruità della pena proposta dall’imputato o della fondatezza delle ragioni del dissenso. Tale sentenza, infatti, è diversa da quella prevista dall’art. 444 c.p.p., perché comporta un giudizio di responsabilità non presente nel patteggiamento. Tuttavia, poiché l’imputato ha tempestivamente proposto la domanda per la pena concordata, non essendo imputabile a lui il dissenso del PM, egli ha comunque diritto al trattamento premiale, nonché all’esonero dalla spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza. Quando si fa richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa . La sentenza che accoglie tale richiesta, quindi, contiene un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato . Per questo motivo l’accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata . Le conseguenze del dissenso del PM. Ma tutto ciò non può pedissequamente applicarsi anche nel caso di specie, in cui vi è stata una plena cognitio deve invece tenersi conto degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo. Nel caso dell’applicazione della pena a seguito di dibattimento, è il PM ad aver aperto le porte ad un processo il cui esito non è scontato, né vincolato, quanto ai criteri del giudizio sulla colpevolezza, alla iniziale richiesta dell’imputato, il quale non può essere pregiudicato da una scelta processuale che non gli appartiene . Nel caso in esame, il giudice si è limitato ad indicare le fonti di prova documentale del PM, di segno positivo, seguendo uno schema logico che, però, è proprio dell’art. 444, comma 2, c.p.p., senza illustrare le prove a discarico in favore dell’imputato. La sentenza impugnata viene comunque annullata, per intervenuta prescrizione dei reati.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2016 – 20 febbraio 2017, n. 7951 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. M.A. ricorre per l’annullamento della sentenza del 05/11/2013 del Tribunale di Rimini che, all’esito del giudizio ordinario, ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., la pena di 16.000,00 Euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 256, commi 2 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006 abbandono incontrollato di rifiuti e violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali , commesso in da epoca antecedente e prossima al omissis , fino al omissis . 1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., la mancanza e l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 256, commi 2 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006. Deduce, al riguardo, che, avendo il Giudice celebrato il giudizio ordinario, ancorché a seguito del dissenso del pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena, la motivazione avrebbe dovuto seguire lo schema ordinario e non, come nel caso di specie, limitarsi a prendere atto dell’inesistenza di cause evidenti di applicabilità dell’art. 129, cod. proc. pen Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 3. Secondo un risalente orientamento, la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell’art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., applica all’imputato la pena da lui richiesta a seguito di dibattimento celebrato in conseguenza del dissenso del pubblico ministero, non può prescindere dalla valutazione degli elementi di giudizio propri della cognizione piena, quasi che quel giudizio si sia svolto al solo fine di apprezzare la congruità della pena proposta dall’imputato o la fondatezza delle ragioni del dissenso Sez. 4, n. 699 del 26/03/1997, Simonelli, Rv. 207670 . 3.1. Più recentemente il principio è stato ripreso e ribadito da Sez. 3, n. 21406 del 17/04/2002, Cacace, Rv. 222141, secondo cui la sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applica, all’esito del dibattimento, la pena richiesta dall’imputato - in quanto fondata su una plena cognitio - manifesta connotazioni diverse rispetto a quella pronunciata a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., comportando un giudizio di responsabilità, che non è invece implicato dalla sentenza di patteggiamento emessa prima del dibattimento. Tuttavia, poiché l’imputato ha comunque formulato tempestivamente la sua domanda per la pena concordata e, solo in conseguenza del dissenso del pubblico ministero, il processo non è stato definito che al termine del dibattimento, tale sentenza va accomunata per il resto a quella emessa a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che l’imputato ha diritto al trattamento premiale previsto dall’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., e quindi anche all’esonero dalle spese processuali, dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza questa verrà quindi applicata solo nel caso in cui il giudice ritenga, motivatamente, di dover pronunciare una sentenza di condanna nello stesso senso anche Sez. 1, n. 37611 del 04/06/2015, Zamboni, Rv. 264994 . 3.2. Tali arresti non sono in contrasto con quanto incidentalmente affermato da Sez. U, n. 6, del 25/03/1998, Giangrasso, secondo cui la natura delle sentenze di applicazione della pena pronunziate a seguito di dibattimento non muta perché, anche se vi è una richiesta formulata dall’imputato che non è stata accolta per il dissenso del pubblico ministero o del giudice, questi consegue, comunque, i notevoli effetti premiali connessi alla scelta del rito. 3.3. Nello stesso senso si è espressa anche Sez. U, n. 36804 del 24/06/2005, Fragomeli, che ha affermato il principio secondo il quale le sentenze pronunziate dal giudice, ai sensi dell’art. 448, comma 1, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte sua o di altro giudice, sono inappellabili ad esclusione ovviamente dell’appello del pubblico ministero nell’unico caso espressamente previsto . Ciò sul condivisibile rilievo della assoluta identità degli effetti di tutte le sentenze di applicazione della pena che risulta anche dal rinvio implicito dell’art. 448 all’art. 445 ed è confermata espressamente dall’art. 445, comma 1-bis, che testualmente recita salvo quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche quando è pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi . 3.4. Tuttavia, proprio quest’ultima pronuncia, riconosce espressamente che la sentenza di applicazione della pena non può essere pronunziata dal giudice del dibattimento qualora ritenga di dovere assolvere l’imputato per una delle cause di cui all’art. 530 c.p.p., ampliando così le ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. . Il che costituisce una conseguenza della celebrazione del giudizio dei cui risultati l’imputato non può non beneficiare, in considerazione che l’applicazione della pena, in presenza dell’accertamento della mancanza delle condizioni per l’affermazione della sua responsabilità, si risolverebbe in una abnormità giuridica. Né argomenti contrari possono essere dedotti dal comma 3 dell’art. 448, secondo il quale quando la sentenza è pronunziata nel giudizio di impugnazione il giudice decide sull’azione civile ai sensi dell’art. 578 . Si tratta, infatti, di una disposizione speciale a favore della parte civile che, avendo incolpevolmente partecipato a due gradi di giudizio, con la pronunzia della sentenza di applicazione della pena vedrebbe frustrate le sue più che fondate aspettative. Va anzi rilevato che tale disposizione conferma ancora una volta la natura di vera e propria sentenza di applicazione della pena della sentenza in esame, sia perché con il suo inserimento il legislatore ha inteso introdurre una deroga agli effetti della sentenza di patteggiamento, che altrimenti non sarebbe stata necessaria, se tale non fosse stata la sentenza in esame, sia perché la regolamentazione adottata è quella prevista negli stessi casi in cui il giudizio si conclude senza l’accertamento della responsabilità o dell’innocenza dell’imputato . 3.5. Del resto, la motivazione della sentenza di patteggiamento, quando resa all’esito del dibattimento, non può non risentire della conoscenza degli elementi di prova assunti nel corso del processo perché, al di là delle conseguenze processuali, essa presuppone un accertamento della responsabilità indubbiamente più approfondito di quello richiesto ai fini della delibazione del negozio processuale che si fonda sul consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta art. 444, comma 2, cod. proc. pen. . 3.6. In questi casi, quando cioè ratifica il negozio processuale proposto dalle parti, la motivazione della sentenza che applica la pena a norma dell’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento 1 della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena 2 della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze 3 della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. 4 della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen., l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135 . Infatti, facendo richiesta di applicazione della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini, non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della prova la sentenza che accoglie la detta richiesta contiene, quindi, un accertamento ed un’affermazione impliciti della responsabilità dell’imputato, e pertanto l’accertamento della responsabilità non va espressamente motivato, così come l’affermazione di responsabilità non va espressamente dichiarata Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191134 . 3.7. Tale schema logico non può essere pedissequamente seguito quando l’applicazione della pena è conseguenza di un’attività di plena cognitio in tal caso il giudice deve necessariamente tener conto degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, non potendosi di conseguenza limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la condanna e della affermazione della assenza di quelli che consentono il proscioglimento. 3.8. La rinuncia all’accertamento della propria responsabilità riverbera i suoi effetti sulla motivazione della sentenza di applicazione pena solo se conseguenza di un negozio ratificato dal giudice con il consenso dell’imputato stesso, non quando questi è costretto ad affrontare un dibattimento nel quale si difende a pieno titolo dall’accusa. Nel primo caso applicazione della pena su richiesta delle parti , la sufficiente ricognizione dell’assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., fa il paio con la rinuncia dell’imputato a difendersi e con la natura indisponibile dell’azione che impone comunque al giudice un controllo, sia pur limitato, sulla correttezza dell’accordo in assenza di una verifica approfondita sulla consistenza dell’accusa nel secondo caso pena applicata a seguito di dibattimento , la applicazione della pena interviene a seguito di un’istruttoria dibattimentale, incolpevolmente subita dall’imputato che per questo incassa il premio , che ha indiscutibilmente arricchito la conoscenza del giudice di un materiale informativo che non può essere negletto ove egli si convinca dell’innocenza dell’imputato o comunque dubiti della sua colpevolezza. 3.9. In ultima analisi, il Pubblico Ministero che dissente dalla richiesta di applicazione della pena apre le porte ad un processo il cui esito non è scontato, né vincolato, quanto ai criteri di giudizio sulla colpevolezza, alla iniziale richiesta dell’imputato, il quale non può essere pregiudicato da una scelta processuale che non gli appartiene e che tuttavia potrebbe risolversi a suo favore. Il processo ormai è lì, è un fatto storicamente avvenuto, che impone al giudice di misurarsi con le prove raccolte e con la presunzione di innocenza dell’imputato facendo ricorso a tutta la pienezza della sua cognitio , non più limitata alla ratifica di un negozio processuale. Non si tratta più ormai di stabilire se sussiste l’evidente innocenza dell’imputato si tratta di stabilire solo se egli è innocente. Se lo è o se comunque ne sussiste il ragionevole dubbio venga assolto altrimenti sia condannato alla pena da lui inizialmente richiesta, se ritenuta congrua, o a quella ritenuta diversamente tale dal Giudice. 3.10. Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato ad indicare le positive fonti di prova documentale prodotte dal PM affermando che tali risultanze non consentono il proscioglimento dell’imputato , seguendo, di fatto, lo stesso schema logico che presuppone la sussistenza del negozio abdicativo previsto dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., trascurando di illustrare quali fossero le prove a discarico prodotte dall’imputato e di spiegare le ragioni per cui non sono state ritenute tali da modificare il quadro accusatorio. 3.11. Poiché medio tempore i reati sono prescritti al più tardi il 04/08/2015, e poiché certamente il ricorso non è manifestamente infondato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.