Un caso di truffa legata all’inefficienza del trasporto pubblico

Il sequestro preventivo è collegato al pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, oppure all’agevolazione della commissione di ulteriori fatti delittuosi. E’ sottoponibile, quindi, a sequestro l’ingiusto profitto consistito dall’erogazione, in favore della Regione, di una somma da destinarsi al servizio di mobilità locale, nonostante non fossero stati raggiunti gli obiettivi di efficienza.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7995/17 depositata il 20 febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Perugia disponeva il sequestro preventivo di quasi 6 milioni di € accreditati sul conto di tesoreria n. 100 della Regione Umbria. Il reato ipotizzato era quello di truffa in capo ai legali rappresentanti e ai funzionari di imprese di trasposto pubblico locale. Questi, infatti, avrebbero inserito telematicamente nella banca dati dell’Osservatorio del trasporto pubblico locale del Ministero dei Trasporti dei dati che rappresentavano ricavi diversi rispetto a quelli realmente conseguiti dalle società. L’ingiusto profitto perseguito era l’ottenimento della summenzionata cifra a titolo di erogazione di quota parte variabile del fondo pubblico nazionale per il trasporto pubblico locale . Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame la Regione, che veniva però respinta con ordinanza, avverso la quale si proponeva ricorso in Cassazione. La truffa non è aggravata e non esistono vantaggi economici in capo alle imprese. La Regione Umbria ritiene che nessun trasferimento del FNT Fondo Nazionale Trasporti sia destinato alle aziende di trasporto pubblico locale, poiché l’erogazione confluisce dapprima nel bilancio regionale, e soltanto dopo, e a proprie spese, l’ente regionale provvede ai trasferimenti presso gli enti locali. Con ciò si intendeva dimostrare l’assenza di qualunque vantaggio economico in capo alle aziende esercenti i servizi di trasporto nel correggere i dati inviati telematicamente. Secondariamente, non vi sarebbero aggravamenti della truffa, né possibili protrazioni delle conseguenze del reato, giacché quest’ultimo è già perfetto e consumato nel momento in cui la somma è trasferita alla Regione. Cosa può essere oggetto del sequestro economico. La Corte di Cassazione ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene , anche appartenente a persona estranea al reato, purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti . E nulla si può eccepire a proposito del sequestro preventivo nel caso di specie la somma attribuita alla Regione Umbria a causa dei dati truccati”, infatti, costituisce un ingiusto profitto, sia pure non a favore degli agenti, bensì di terzi. E la fattispecie penale prevede anche questa evenienza. Qualora tale somma fosse lasciata in libera disponibilità dell’ente territoriale, vi sarebbe stato pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti . Ciò avrebbe consentito agli indagati di raggiungere il fine ultimo del delitto non subire pregiudizio economico dal mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza, collegati all’erogazione della somma del FNT. Per questi motivi il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 gennaio – 20 febbraio 2017, n. 7995 Presidente Diotallevi – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 4/7/2016 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia disponeva il sequestro preventivo della somma complessiva di Euro 5.996.858,24, accreditata sul conto di tesoreria n. 100 della Regione Umbria, in relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 640 bis cod. pen. ascritto a legali rappresentanti e funzionari di imprese di trasporto pubblico locale. L’ipotesi di reato formulata si fondava sull’assunto secondo cui artifizi e raggiri costituiti dall’inserimento telematico di dati non riconducibili agli effettivi ricavi da traffico ed ai corrispettivi di servizio da parte di aziende di trasporto pubblico locale nella banca dati dell’Osservatorio del trasporto pubblico locale del competente Ministero ai fini dell’erogazione di quota parte variabile del fondo pubblico nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all’art. 16 bis del D.L. 95/2012 e al D.P.C.M. 113/2013, avevano indotto in errore i Ministeri eroganti sulla ricorrenza dei presupposti di legge per la concessione di tale contribuzione per la Regione Umbria, così procurando l’ingiusto profitto consistito dalla erogazione della somma dinanzi indicata in favore della Regione stessa, da destinarsi al servizio di mobilità locale in particolare, mediante i predetti raggiri alla Regione Umbria erano state attribuite quote del 10% della parte variabile del Fondo Nazionale Trasporti che non sarebbero spettate alla Regione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e, pertanto, la somma da questa percepita e non dovuta veniva sottoposta a sequestro preventivo. 2. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame la Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non contestando il fumus in ordine alla sussistenza del reato, ma eccependo violazioni di legge con riferimento all’individuazione del periculum in mora, in relazione al sequestro preventivo impeditivo, ed alla confiscabilità della somma sequestrata. 2.1. Il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 6/9/2016 respingeva l’istanza proposta, qualificando il fatto ai sensi dell’art. 640 comma 2 cod. pen. e non già 640 bis cod.pen. e ritenendo sussistente il pericolo di protrazione e di aggravamento delle conseguenze del reato ipotizzato confermava il decreto impugnato, pur evidenziando di condividere le ragioni del ricorrente in ordine alla non confiscabilità della somma sequestrata a soggetto estraneo al reato. 3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Regione Umbria, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame 3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., agli artt. 640 bis e 640 cod. pen. ed in relazione alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di Fondo Nazionale Trasporti. Assume, infatti, il ricorrente che nessun trasferimento del FNT Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale erogato dallo Stato alla Regione è destinato alle aziende di trasporto pubblico locale, giacché le somme erogate confluiscono nel bilancio regionale, e la Regione provvede con risorse proprie ai trasferimenti agli enti locali conseguentemente, nessun vantaggio deriverebbe alle aziende esercenti i servizi di trasporto dalla correzione dei dati trasmessa all’Osservatorio oggetto dei capi di accusa, poiché i corrispettivi loro spettanti non dipenderebbero dai trasferimenti dal FNT alla Regione, sicché le aziende non hanno la libera disponibilità delle somme sequestrate. 4. Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 comma 1 cod. proc. pen., 640 bis e 640 cod. pen, assumendo il ricorrente che non vi sarebbe alcuna possibilità del verificarsi di aggravamenti della truffa, in quanto la somma erogata dal FNT è stata già corrisposta alla regione, né che possano protrarsi le conseguenze del reato, dal momento che questo dovrebbe considerarsi già perfetto e consumato al momento del trasferimento della somma alla Regione ad avviso del ricorrente, infatti, il Tribunale ha confuso il raggiungimento dello scopo da parte dei privati con l’aggravamento del delitto di truffa, da ritenersi giuridicamente impossibile. Considerato in diritto 5. Il ricorso è infondato. Premesso, infatti, che non risulta contestata la sussistenza del fumus del reato, al quale risulta però estranea la Regione Umbria, deve rilevarsi che, alla luce dell’ormai consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, sia idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009, Rv. 243751 Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Rv. 248741 Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Rv. 246358 . Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha congruamente evidenziato che l’inserimento nella banca dati dell’Osservatorio del trasporto pubblico locale TPL di dati non riconducibili ad effettivi ricavi da traffico e da corrispettivi da servizio, evidenziato dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, ha determinato l’attribuzione alla Regione Umbria di quote del 10% del FNT che non le sarebbero spettate per il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e, così, è stata sottoposta a sequestro preventivo la somma corrispondente alla quota variabile indebitamente percepita dalla Regione, in quanto concretizzante un ingiusto profitto, sia pure non a favore degli agenti, bensì di altri , come previsto dalla fattispecie di reato per cui si procede. Il Tribunale, peraltro, ha valutato anche in concreto i rapporti tra le aziende di trasporto pubblico locale ed il terzo beneficiario del profitto, ed in particolare l’atteggiamento della Regione, per giungere alla conclusione che la disponibilità della somma indebitamente percepita da parte di questa, benché si assuma priva di vincolo di destinazione, comunque comporterebbe di fatto il pagamento agli enti di trasporto ed ha ravvisato, pertanto, il periculum in mora in assenza di un provvedimento della regione Umbria, volto a impedire il pagamento di dette somme o a porre a carico dell’azienda di trasporto pubblico locale la responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi, le somme di denaro in sequestro, ingiustamente percepite dalla regione, sarebbero state corrisposte a Umbria mobilità - o direttamente o indirettamente mediante gli enti locali - evitando quella decurtazione che era già stata prospettata, consentendo quantomeno una più celere e certa acquisizione dei corrispettivi . È incontestabile, pertanto, che la somma sequestrata sia direttamente o indirettamente collegata al reato, come richiesto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale dinanzi ricordato, trattandosi di profitto del reato percepito da un terzo, e con motivazione congrua il Tribunale del riesame ha rilevato che tale somma, ove lasciata in libera disponibilità, sarebbe stata idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, in quanto avrebbe consentito agli indagati di raggiungere il fine ultimo del delitto ideato non venir economicamente pregiudicati dal mancato raggiungimento degli obiettivi . Non è condivisibile, invece, la prospettazione difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe in tal modo confuso il raggiungimento dello scopo da parte degli indagati con l’aggravamento del reato di truffa, che si assume invece impossibile in quanto nella prospettazione accusatoria sarebbe già leso il patrimonio dello Stato, bene protetto dalla norma il conseguimento del fine delle aziende con la percezione del pagamento integrale e quanto più possibile tempestivo, infatti, costituirebbe evidentemente un profitto mediato, mediante l’afflusso della quota del 10% nel bilancio della Regione Umbria, tale da non poter essere considerato evenienza successiva ed estranea al reato, bensì uno sviluppo delle sue conseguenze ed un aggravamento di queste, tale da rendere conforme al dettato normativo, pertanto, la misura reale adottata a fini preventivi. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.