L’aggravante della destrezza è oggetto di contrasto giurisprudenziale: ora la parola alle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione dovranno decidere se la destrezza nel furto implica una particolare abilità del ladro nel distrarre la vittima, oppure nella temerarietà di approfittare del momento propizio” in cui il proprietario esercita minore vigilanza sul bene.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7696/17 depositata il 17 febbraio. Il caso. Mentre si trovava all’interno di un bar, un soggetto, approfittando della distrazione della proprietaria e degli avventori, si impossessava di un computer portatile del valore di 899 €. Il ladro, avendo anche ammesso il fatto durante il giudizio, veniva condannato in primo grado. La sentenza era poi confermata in appello. In entrambi i gradi di giudizio era stata valutata la sussistenza dell’aggravante della destrezza, avvalorata dall’esistenza di un filmato di sorveglianza dell’esercizio commerciale, nel quale si poteva vedere il soggetto che approfittava della momentanea distrazione della proprietaria per commettere il furto. Avverso la sentenza della Corte d’appello egli proponeva ricorso, ponendo in risalto l’esistente contrasto giurisprudenziale in tema di aggravante della destrezza, non avendo l’imputato fatto alcunché per far nascere condizioni che gli agevolassero la sottrazione del bene . L’aggravante della destrezza nel furto. La Corte di Cassazione ripercorre la giurisprudenza recente in materia. Il giudice del merito, ad esempio, ha richiamato nella sua decisione la sentenza n. 20549/15, secondo la quale la destrezza si integra quando l’agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto impegnata [] a curare attività di vita o di lavoro . Di diverso orientamento è, invece, la sentenza n. 9374/15 , per la quale l’aggravante si configura in presenza di condotte caratterizzate da una speciale abilità nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa e in tal senso, anche la sentenza n. 46977/15 , per cui non è configurabile l’aggravante della destrezza nell’ipotesi di furto commesso dall’agente, approfittando della situazione di assenza di vigilanza sulla res da parte del possessore . Infine, secondo la sentenza n. 11079/10, nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, seppure contiguo, non ricorrerebbe l’aggravante di cui si tratta il furto, approfittando di questo stato di cose, infatti, non è caratterizzato da particolare abilità dell’agente nell’eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un’opportunità in assenza di detto controllo . Poiché l’appena delineato contrasto non appare composto, ma anzi sembra essersi reiterato, la Corte di Cassazione rimette il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 17 febbraio 2017, n. 7696 Presidente Bianchi – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza resa in data 17 maggio 2016, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del locale Tribunale in data 14 aprile 2014, appellata dall’imputato Q.P. . Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto si impossessava, occultandola in una borsa nera, di un computer portatile del valore di Euro 899,00, sottraendolo alla proprietaria P.M. che lo deteneva sul bancone dell’esercizio commerciale bar omissis , approfittando della distrazione della titolare e dei clienti. Con l’aggravante di aver commesso il fatto, in omissis , con destrezza e con recidica specifica, reiterata, infraquinquennale. All’imputato quale autore del fatto si addiveniva attraverso la visione di un filmato della videocamera di sorveglianza dell’esercizio, che consentiva di accertare che il Q. si era impossessato del computer, approfittando di una momentanea distrazione della titolare. Di qui l’affermazione di colpevolezza per il reato aggravato dalla destrezza. In giudizio l’imputato ammetteva il fatto. 2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il Q. , lamentando con un unico motivo la violazione dell’art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 e 605 codice di rito e 625 n. 4 cod. pen Premesso che l’imputato non fece alcunché per far nascere condizioni che gli agevolassero la sottrazione del bene, evidenzia il contrasto giurisprudenziale in merito alla ritenuta aggravante della destrezza, chiedendo l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Considerato in diritto 3. Secondo la gravata sentenza, l’aggravante della destrezza è stata correttamente riconosciuta dal primo giudice, avendo l’imputato approfittato della disattenzione della proprietaria del computer, circostanza da cui si ricava lo spessore della maggiore criminalità del soggetto . Sul punto la Corte territoriale richiama il precedente della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 20954 del 18 febbraio 2015 della V Sezione, secondo cui in tema di furto, sussiste l’aggravante della destrezza quando l’agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro. Fattispecie in cui l’imputato aveva sottratto una bicicletta, approfittando di un’occasionale telefonata che aveva distratto il venditore . Tuttavia, come evidenziato dallo stesso ricorrente, sul punto sussiste un contrasto giurisprudenziale che è stato peraltro segnalato dall’Ufficio del Massimario con la Relazione n. 18 del 18 marzo 2016 con cui si è dato atto del distinto orientamento per il quale l’aggravante della destrezza è configurabile in presenza di condotte caratterizzate da una speciale abilità nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa sez. II, 18 febbraio 2015, Di Battista, n. 9374, Rv. 263235 . Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l’aggravante in relazione al furto di alcuni oggetti all’interno di una automobile, lasciata aperta nel garage interno al luogo di lavoro, commesso da un collega della persona offesa che, avendo notato l’agevole accessibilità dell’abitacolo della vettura, si era allontanato dalla propria postazione con la scusa di andare in bagno, ed aveva raggiunto il predetto garage . Nella stessa direzione, la sentenza Cammareri sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46977, Rv. 265051 , per la quale non sussiste l’aggravante della destrezza nell’ipotesi di furto commesso dall’agente, approfittando della situazione di assenza di vigilanza sulla res da parte del possessore. Nella fattispecie la persona offesa, impegnata nella pesca, aveva nascosto il proprio marsupio nei pressi di uno scoglio . Da ultimo sez. 4, n. 22164 del 22/04/2016, Rv. 267308 è stato parimenti ritenuto che non sussista l’aggravante della destrezza quando l’agente approfitti di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, allontanandosi dalla cosa di poco e per poco tempo, in quanto in tal caso la condotta non è caratterizzata da una particolare abilità nell’eludere il controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un’opportunità in assenza di controllo da parte di quest’ultima. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto con configurabile l’aggravante in relazione alla condotta dell’imputato che aveva sottratto una vettura, approfittando del momentaneo allontanamento del conducente, sceso dal veicolo per chiudere un cancello . Secondo detto orientamento, che conta anche decisioni più risalenti, la configurabilità dell’aggravante in questione richiede un’attività che, per abilità, astuzia e rapidità, sia funzionale a superare l’attenzione della vittima, con la conseguenza che essa va esclusa qualora l’agente si sia limitato a sfruttare un momento di disattenzione della vittima, che egli non ha determinato in tal senso, sez. IV, 17 febbraio 2009, Scalise, n. 14992, Rv. 243207 . Analogamente, sez. V, 22 dicembre 2009, Bonucci, 23 marzo 2010, n. 11079, Rv. 246888, la quale precisa che non ricorre la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l’azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto, in questo caso, la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell’agente nell’eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un’opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell’aggravante della destrezza. L’orientamento restrittivo fa leva sulla ratio dell’aggravante della destrezza, preordinata a sanzionare l’aggressione al patrimonio in condizioni di minorata difesa, ritenendo che ciò non può farsi coincidere con il mero impossessamento di una res incustodita . In tal senso anche la sentenza Rapposelli sez. V, 18 febbraio 2014, n. 12473, Rv. 259877 . Nel senso di cui alla sentenza citata dalla Corte territoriale, si pongono invece le sentenze Koverec sez. IV, 8 luglio 2008, n. 45488, Rv. 241989 , Antenucci sez. VI, 7 giugno 2012, n. 23108, Rv. 252886 , sez. V, 17 dicembre 2014, n. 7314, Rv. 262745 , per le quali, ai fini della configurabilità della destrezza non è richiesto l’uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva ed oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio. Analogamente, le sentenze Carelli sez. V, 16 marzo 2010, n. 16276, Rv. 247262 Alia sez. III, 8 maggio 2007, n. 35872, Rv. 237285 Bono sez. II, 15 gennaio 2015, n. 18682, Rv. 263517 . 4. Poiché il delineato contrasto non appare allo stato composto ed appare anzi essersi reiterato, è d’uopo rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.