Usa la carta di credito aziendale per farsi il pieno all’automobile: è reato

Chi è il titolare della carta di credito aziendale? E che reato si configura se quest’ultima viene utilizzata a fini di profitto proprio o altrui ?

A queste domande risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7910/17 depositata il 17 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Ferrara dichiarava non doversi procedere nei confronti di un lavoratore, indagato per violazione dell’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, per aver illecitamente utilizzato la carta di credito aziendale al fine di fare rifornimento alla propria automobile. Il ragionamento del giudice era il seguente il lavoratore sicuramente ha compiuto un’infedeltà nei confronti del datore di lavoro, ma l’irregolarità non atteneva ad un difetto di legittimazione nell’uso della carta . Il Pubblico Ministero, però, riteneva che si configurasse sia l’elemento oggettivo del reato abusivo impiego della carta da parte di soggetto non titolare sia quello soggettivo della volontà e coscienza della condotta per finalità di profitto proprio o altrui. E quandanche si volesse qualificare l’indagato come titolare, il fatto sarebbe comunque rilevante ai fini della configurabilità dell’appropriazione indebita. Chi è il titolare della carta di credito aziendale? Il succitato articolo del d.lgs. n. 231/2007 punisce chiunque utilizzi, non essendone titolare, una carta di credito o documento analogo, al fine di procurare profitto a sé o ad altri. Ma il dipendente del caso in questione può considerarsi titolare? Secondo la Corte di Cassazione, la risposta deve essere affermativa, poiché il soggetto era in possesso della carta e anche del relativo PIN, consentendogli ciò di poter disporre della stessa senza alcuna ingerenza da parte dell’intestatario . Si configura il reato di appropriazione indebita. A differenza di quanto è stato ritenuto dal giudice di merito, però, il comportamento del dipendente deve essere considerato penalmente rilevante poiché, se si dimostrasse fondata l’ipotesi dell’accusa, egli si sarebbe comunque appropriato della tessera di cui aveva il possesso, procurandosi un ingiusto profitto il carburante prelevato , integrando così il reato di appropriazione indebita, con aggravante ex art. 61, n. 11, c.p Per questo motivo la sentenza viene annullata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 gennaio – 17 febbraio 2017, numero 7910 Presidente Fumu – Relatore Coscioni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 maggio 2016 il Tribunale di Ferrara dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.M. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod.penumero e 55 comma 9 D. L.vo numero 231/07 perché il fatto non sussiste il giudice perveniva alla soluzione di cui in sentenza, argomentando che l’imputato era legittimato all’uso della carta di credito aziendale tanto che aveva un proprio PIN personale , per cui l’uso della carta per effettuare rifornimento a mezzi non aziendali non integrava il reato ascritto, posto che tale irregolarità non atteneva ad un difetto di legittimazione nell’uso della carta, ma unicamente ad una infedeltà del dipendente. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, osservando come C. non fosse titolare della tessera, per cui doveva ritenersi configurato tanto l’elemento oggettivo del reato ovvero l’abusivo impiego della carta di pagamento da parte di soggetto non titolare della stessa quanto quello soggettivo consistente nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta per finalità di profitto proprio o altrui anche a voler ammettere che C. potesse essere qualificato titolare della tessera, il fatto sarebbe stato comunque penalmente rilevante sotto il profilo dell’appropriazione indebita. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 2.1 L’art. 55 comma 9 D.L.vo numero 231/07 sanziona chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri indebitamente utilizza, non essendone titolare una carta di credito o documento analogo occorse quindi accertare se, ne caso in esame, C. fosse o meno titolare della carta da lui utilizzata per il rifornimento di mezzi non aziendali. Questa Corte ritiene che la risposta al superiore quesito debba essere affermativa a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata alla società, C. era infatti nel possesso della stessa e del relativo PIN, per cui si deve ritenere che sussistesse in capo a lui la titolarità della stessa, visto che ne poteva disporre senza alcuna ingerenza da parte dell’intestatario. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, però, non si può ritenere che il comportamento tenuto da C. non sia penalmente rilevante, posto che, ove venisse dimostrata l’ipotesi dell’accusa, C. si sarebbe comunque appropriato della tessera di cui aveva il possesso, procurandosi un ingiusto profitto il carburante prelevato , integrando così la fattispecie prevista dall’art. 646 cod.penumero , aggravato ai sensi dell’art. 61 numero 11 cod.penumero . La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.