La libertà non ha prezzo, però…

La fonte genetica del diritto alla riparazione va ravvisata nella ingiusta detenzione”, la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuata nella norme processuali penali con la conseguenza che sono estranee all’istituto in esame le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento del danno da fatto illecito.

L’istituto dell’equa riparazione non persegue tanto lo scopo del ristoro del lucro cessante, proprio invece della riparazione dell’errore giudiziario, ma essenzialmente il riconoscimento all’individuo di un risarcimento per la lesione del diritto morale conseguita alla compressione della libertà nella fase processuale precedente alla sentenza definitiva rappresentando sostanzialmente il prezzo della libertà. Il caso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorreva per tramite dell’avvocatura Generale dello Stato, ai fini d’ottenere l’annullamento dell’ordinanza resa dalla Corte d’appello di Bari in relazione alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un cittadino sottoposto a custodia cautelare e poi assolto da ogni addebito. Il Ministero lamentava l’ingiusto riconoscimento della maggiorazione corrisposta a titolo di mancato guadagno al cittadino eccependo erronea applicazione dell’art. 314 c.p.p. e vizio di manifesta illogicità e travisamento dei fatti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. L’articolo 314 c.p.p Come è noto l’art. 314 c.p.p. stabilisce i requisiti necessari ai fini di poter accedere all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Nella pronuncia in esame gli Ermellini non si soffermano sul contenuto della norma, incentrato sulla ingiustizia della custodia cautelare subita senza colpa del soggetto che vi sia stato sottoposto, quanto piuttosto sulla necessità di fornire criteri atti a stabilire quando e come possa dirsi equa la riparazione offerta per il vulnus inferto. Equo quanto? La domanda che la Corte si pone, sollecitata dal Ministero competente ad erogare il risarcimento è proprio e totalmente incentrata sul quesito appena proposto, ovvero quando può definirsi equo il risarcimento ed a quali parametri è necessario sia ancorato il giudizio reso. La Cassazione ricorda come delicatezza della materia e le difficoltà per l’interessar di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita” abbia indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l’adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli al contrario – omissis - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto . Il che appare francamente corretto e sorretto dal lodevole intento di effettuare offerte risarcitorie capaci di fornire corrispettivo ad un valore, quello della libertà, che non ha prezzo. Omissis. I più attenti fra i miei ventiquattro lettori avranno notato la presenza di un omissis nel testuale richiamo al testo della sentenza. È bene svelarne quale sia il contenuto che, almeno a mio parere, rende un poco meno nobile l’intento appena apprezzato al periodo precedente. Gli Ermellini affermano che la valutazione, ampia e libera nel proprio apprezzamento, deve essere mantenuta entro i confini della ragionevolezza e della coerenza . Ovvero, entro due parametri che non è possibile definire aprioristicamente e che presuppongono un giudizio, reso a posteriori, rispetto a quello del Giudice a quo che si vincola esclusivamente al sentire” ed alla coerenza” con cosa col sistema economico in generale, con il costo sostenuto dallo Stato per ogni giorno di detenzione correttamente eseguita, con lo status sociale del ricorrente, con i metodi in uso in altri Paesi, se si in quali, con le pronunce della Corte Edu? annunciata, pronunciata ed autoreferenziale del. Supremo Collegio. L’inapplicabilità delle norme dettate in tema di atto illecito. Quanto appena affermato, diviene più chiaro se solo si consideri come la stessa Corte ribadisca che non possono trovare applicazione nel caso di specie le norme dettate in tema di atto illecito la cara vecchia responsabilità aquiliana poiché provenienti e formate in altro ambito e settore del tutto estraneo alla genesi ed alla regolamentazione dell’istituto, con la conseguenza che la teoria elaborata in tema di risarcimento del danno da fatto illecito non può trovare, in questa particolarissima vicenda nessun genere di applicazione. Il Giudice è, dunque davvero libero di decidere munito dei soli due elementi della ragionevolezza e della coerenza. Limiti di cui non dispone essendo demandati al controllo eventuale ma assolutamente certo del giudice ad quem , detentore e possessore dei principi associati a quei criteri. Il contenuto del risarcimento per ingiusta detenzione è dunque per la Suprema Corte da identificarsi nel riconoscimento all’individuo di un risarcimento per la lesione del diritto morale conseguita alla ingiusta compressione della libertà nella fase processuale precedente alla sentenza definitiva rappresentando sostanzialmente il prezzo della libertà. Che, come è noto, non ha prezzo. Come se fosse Antani”.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 luglio 2016 – 16 febbraio 2017, n. 7387 Presidente Andreazza – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per l’annullamento dell’ordinanza del 19/02/2015 della Corte di appello di Bari che, decidendo in sede rescissoria, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal sig. L.V. , liquidando in suo favore la somma complessiva di 22.000,00 Euro e disponendo l’integrale compensazione delle spese del procedimento. 1.1. Con unico motivo, lamentando l’ingiusto riconoscimento della maggiorazione corrisposta a titolo di mancata guadagno, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e , cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 314, cod. proc. pen., e vizio di manifesta illogicità della motivazione e di travisamento del fatto in ordine al quantum dell’indennizzo accordato. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 3. La Corte di appello di Bari, decidendo quale giudice di rinvio, ha riconosciuto al L. il diritto all’equo indennizzo per la detenzione domiciliare cautelare subita dal 10/03/2003 al 30/05/2003 pari a 82 giorni per il reato di cui agli artt. 110, 479, 61, n. 2 , cod. pen., reato dal quale era stato irrevocabilmente assolto con sentenza del 10/07/2007 del Tribunale di Foggia. 3.1. Nel determinare l’indennizzo, la Corte di appello ha riconosciuto al L. , oltre la somma di 15.000,00 Euro non oggetto di contestazione da parte del Ministero , ulteriori 7.000,00 Euro a titolo di ristoro per la retribuzione corrisposta nella misura della metà nel periodo in cui era stato sospeso dal servizio. Il L. era infatti funzionario dipendente del Comune di Foggia, addetto all’Ufficio Tecnico Comunale. 3.2. Il riconoscimento di tale somma ha il suo titolo esclusivamente e dichiaratamente nella perdita della capacità di guadagno, posto che il pregiudizio morale e all’integrità psico-fisica è stato autonomamente riconosciuto dalla Corte territoriale con un aumento dell’indennizzo base di 9.840,00 Euro 120,00 Euro x 82 giorni fino alla concorrenza di 15.000,00 Euro. 3.3. Sennonché, come correttamente evidenziato dal Ministero ricorrente, l’art. 27 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002/2005 , stipulato il 22 gennaio 2004 e pubblicato sulla G.U. n. 81 del 06/04/2004, prevede già meccanismi risarcitori/restitutori della parte di retribuzione non corrisposta durante il periodo in cui il dipendente è stato sospeso dal servizio perché colpito da misura restrittiva della libertà personale per reati dai quali è stato successivamente ed irrevocabilmente assolto. 3.4. È pur vero che l’art. 27, comma 8, CCNL cit., esclude dal conguaglio le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario deve al riguardo osservarsi però che a innanzitutto la causa dell’importo aggiuntivo riconosciuto dalla Corte di appello è costituita esclusivamente dalla parte di retribuzione non corrisposta durante il periodo di sospensione dal servizio, non anche a titolo di perdita di chance della cui sussistenza, peraltro, manca qualsiasi allegazione b ma anche se così fosse, non sarebbe in ogni caso possibile riconoscere al dipendente riammesso in servizio somme maggiori di quelle che la stessa contrattazione collettiva riconosce per il medesimo titolo. 3.5. Al riguardo sono opportune alcune precisazioni. 3.6. Questa Corte ha insegnato che poiché la fonte genetica del diritto alla riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. va ravvisata nella ingiusta detenzione , la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee, all’istituto in esame, le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito art. 2043 cod. civ. in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148 cfr., altresì, Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell’indennità deve avvenire in via equitativa. La delicatezza della materia e le difficoltà per l’interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l’adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s’intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto . Si è di conseguenza sostenuto che, ai fini della quantificazione dell’entità della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, è ininfluente il fatto che all’interessato siano state corrisposte le competenze economiche non erogate a causa della sospensione dal servizio, derivando il relativo obbligo dalla normativa a tutela degli impiegati dello Stato e perseguendo l’istituto dell’equa riparazione non tanto lo scopo del ristoro del lucro cessante, proprio invece della riparazione dell’errore giudiziario, ma essenzialmente il riconoscimento all’individuo di un risarcimento per la lesione del diritto morale conseguita alla ingiusta compressione della libertà nella fase processuale precedente alla sentenza definitiva e rappresentando sostanzialmente il prezzo della libertà Sez. 3, n. 2466 del 22/09/1994, Costa, Rv. 200379 . 3.7. Ciò però non significa che può essere consentita la mera duplicazione di voci di danno già autonomamente e direttamente compensate, poiché altrimenti la detenzione ingiusta da causa di ristoro del danno stesso si trasformerebbe in fonte di arricchimento ingiusto. 3.8. Nel caso di specie appare evidente che l’indennità aggiuntiva riconosciuta dalla Corte di appello non è dovuta perché, avuto riguardo alla causa dichiarata la contrazione della capacità di guadagno , costituisce un’ingiusta duplicazione di una misura restitutoria già contrattualmente disciplinata e assicurata al L. che non può giovarsene due volte, locupletando sulla ingiusta detenzione subita. 3.9. Ne consegue che tale voce deve essere eliminata annullando, sul punto, l’ordinanza impugnata senza rinvio potendo provvedere direttamente questa Suprema Corte. 3.10. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna del L. al pagamento delle spese sostenute nel grado dal Ministero liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’importo di Euro 7.000,00 così definitivamente determinando in Euro 15.000,00 la somma dovuta condanna il L. alla rifusione in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese sostenute e liquidate in Euro 1.710,00, oltre spese generali.