Madre colpita da infarto, ‘permesso’ per il figlio detenuto

Irrilevante il fatto che la donna, sottoposta a un intervento, sia in fase di ripresa. Legittima la richiesta dell’uomo, rinchiuso in carcere, di avere la possibilità di farle visita.

Madre colpita da infarto. Comprensibile, e da accogliere, la richiesta del detenuto di ottenere un ‘permesso’ per fare visita alla donna. Irrilevante il fatto che ella abbia subito un intervento e sia in fase di ripresa Cassazione, sentenza n. 7344/2017, Sezione Prima Penale, depositata il 15 febbraio 2017 . Vita. A fronte della risposta negativa ricevuta dal magistrato, il detenuto si rivolge al Tribunale di sorveglianza per avere la possibilità di andare a trovare la madre. La scelta si rivela proficua, poiché gli viene concesso un ‘permesso’ di tre ore, con scorta, per recarsi a rendere visita alla donna, che era stata colpita da infarto e poi sottoposta a un intervento di angioplastica . Ad avviso del Tribunale di sorveglianza la precaria condizione clinica della donna va considerata come un grave e importante evento familiare , tale da rendere accoglibile la richiesta presentata dal detenuto in qualità di figlio. Questa visione viene ora condivisa anche dalla Cassazione. Respinte in modo netto le obiezioni proposte dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, secondo cui la fase critica , rappresentata dall’infarto subito dalla donna, era stata superata grazie all’ intervento di angioplastica . Secondo il Procuratore Generale, quindi, non vi era più una situazione di pericolo o di emergenza familiare . Ma questa valutazione viene ritenuta non corretta dai magistrati del ‘Palazzaccio’, semplicemente perché l’infarto, e il conseguente trattamento, sono condizioni cliniche che rientrano nella categoria dell’‘evento grave’ e che risultano in stretto collegamento con la vita familiare e con la vicenda umana del detenuto .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 15 febbraio 2017, numero 7344 Presidente Siotto – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con ordinanza in data 16 aprile 2015, depositata il 21 aprile 2015, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo del B.S.C. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e gli concedeva un permesso di tre ore, con scorta, per recarsi a rendere visita alla madre. La donna era stata colpita da infarto e sottoposta a intervento, condizione clinica che integrava il grave e importante evento familiare che avrebbe consentito la fruizione dell’indicato permesso. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Sassari e lamenta l’erronea applicazione dell’art. 30 L. 26 luglio 1975, numero 354. La fase acuta al momento della richiesta era stata superata dall’intervento di angioplastica. La condizione clinica non integrava, dunque, quella situazione di pericolo o di emergenza familiare. Si trattava di uno stato di salute che non configurava una condizione eccezionale, né di particolare gravità. La situazione di cardiopatia era da ritenere risolta. 3. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di osservare che il permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, legge 26 luglio 1975, numero 354, si fonda su tre requisiti essenziali il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di esso con la vita familiare. L’accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto stesso ad incidere nella vicenda umana del detenuto Sez. 1, sentenza numero 46035 del 21/10/2014 Cc. dep. 06/11/2014 , P.M. in proc. Di Costanzo, Rv. 261274 . Si tratta, dunque, di un istituto che risulta anche strettamente connesso all’umanizzazione del trattamento d’esecuzione in funzione dell’attuazione di quanto disposto dall’art. 27 comma 3 Cost Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato risulta corretta. I presupposti applicativi dell’istituto ricorrevano tutti al momento della richiesta del detenuto, e risultano correttamente valutati dal giudice a quo. L’infarto e il conseguente trattamento sono condizioni cliniche che rientrano nella categoria di evento grave , in funzione della concessione del permesso indicato e risultano in stretto collegamento con la vita familiare e con la vicenda umana del detenuto. Per altro verso, i rischi evidenziati in ricorso e legati al profilo di pericolosità rimettono questioni di merito, comunque considerate, e rispetto alle quali sono state, d’altro canto, dettate specifiche prescrizioni, inerenti la durata del permesso e l’accompagnamento con scorta. P.Q.M. Rigetta il ricorso.