Quando affonda il ‘matrimonio’ tra avvocato e cliente, l’unico salvagente è la diligenza

L’obbligazione inerente all’esercizio della professione legale è certamente una obbligazione di mezzi e non di risultato. Rientra, ad esempio, nella ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del proprio cliente.

Il caso. Strano ma vero questa volta è il cliente che porta sul banco degli ‘imputati’ il proprio legale. La storia processuale che ci interessa prende spunto dalla citazione di una donna, davanti al tribunale competente, nei confronti di colui che, in precedenza, era stato il suo avvocato. La richiesta avanzata ai Magistrati concerneva l'accertamento dell'inadempimento del mandato conferito al professionista in relazione ad un sinistro stradale nel quale la assistita era trasportata su di un ciclomotore che si era scontrato contro una autovettura. L'inadempimento sarebbe consistito nella mancata interruzione del termine prescrizionale nei confronti della compagnia assicuratrice del ciclomotore. Infatti, l'avvocato aveva agito giudizialmente solo nei confronti di chi era responsabile della circolazione dell'autoveicolo giudizio che, però, era terminato con esito negativo in primo grado. Decisione che, a sua volta, era stata confermata anche in appello. L'attrice imputava al legale di non aver potuto agire giudizialmente - per la maturata prescrizione - anche nei confronti della compagnia assicurativa del ciclomotore, chiedendone conseguentemente la condanna a risarcire i derivati danni, nella misura pari al risarcimento che la donna avrebbe potuto ottenere per le lesioni subìte nel sinistro se solo il difensore avesse agito con la dovuta diligenza. Sia in primo grado che in appello le domande dell'attrice venivano accolte. Termine di prescrizione. Il legale tentava, così, il ricorso in Cassazione con un atto articolato in ben 14 motivi, molti dei quali, però, inammissibili. Tra quelli degni di nota, spicca l’eccezione relativa alla falsa applicazione della normativa che aveva condotto il giudice dell'appello a determinare il termine di prescrizione del risarcimento del danno da circolazione stradale in 2 anni, venendo in questo modo in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 27337/2008 seguendo i cui princìpi, nel caso in esame, la prescrizione sarebbe stata quinquennale e non biennale, con conseguente decorso del termine prescrizionale in epoca ben posteriore alla revoca del mandato. In ordine a tale eccezione, però, la Cassazione eccepisce la legittimità della decisione del giudice d'appello così per come applicata alla specificità del caso de quo . Infatti, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato che al tempo in cui l'avvocato aveva espletato il mandato la questione di interpretazione dell'art. 2947 c.c., in ordine al quale la suddetta pronuncia era stata dirimente, era ancora molto controversa e l'intervento definente testé menzionato era stato preceduto da altre sentenze anche delle stesse Sezioni Unite. Da ciò la corte territoriale aveva dedotto che la diligenza professionale dell'avvocato avrebbe dovuto indurre lo stesso a realizzare gli atti interruttivi della prescrizione in rapporto al termine più breve. Rilevava la corte territoriale, pertanto, che il legale avrebbe dovuto, se non agire anche nei confronti del trasportante e della sua compagnia assicurativa, quantomeno interrompere prudenzialmente il termine di prescrizione per l'azione civile di danni nei confronti degli stessi, con le scansione temporale infrabiennale. Assenza del mandato Altra doglianza del ricorrente era la omessa valutazione della Corte di Appello della circostanza rappresentata dalla assenza del mandato per agire giudizialmente da parte della cliente. Ma la Cassazione precisa che il preteso mancato conferimento del mandato per agire non era pertinente al caso, atteso che la cliente aveva lamentato l'inadempimento di prestazioni stragiudiziali, inadempimento che secondo la prospettazione attorea si era concretizzato proprio nella negligenza che aveva lasciato maturare la prescrizione nei confronti della compagnia assicuratrice del trasportatore. Per la Suprema Corte, invece, risultava fondata la doglianza del ricorrente afferente al fatto che il danno era stato identificato dalla Corte territoriale nelle spese processuali sostenute dalla ex-cliente nel secondo grado del giudizio promosso avverso le persone correlate alla vettura antagonista, senza peraltro tener conto del fatto che la donna in appello non era stata assistita dall’avvocato de quo . Inoltre, vi sarebbe stata, oltre all’omessa motivazione, la violazione dell'art. 1223 c.c., come norma disciplinante il nesso causale. A tal proposito, gli Ermellini concordano sul fatto che il giudice di appello non avesse fornita alcuna motivazione sulla questione, neppure menzionandola dove si occupava della determinazione del quantum del danno risarcibile. Quello che il ricorrente definiva ‘nullità della sentenza’ era, però, riconducibile, secondo la Suprema Corte, ad una ‘omessa pronuncia’ che ovviamente includeva, come il più contiene il meno, anche la omissione della motivazione relativa alla questione su cui il giudice non si era pronunciato. Ne conseguiva, accogliendosi la doglianza così riqualificata, il necessario rinvio alla Corte territoriale perché si pronunciasse su quanto era stato legittimamente devoluto al riguardo nel gravame di Appello. Obbligazioni di mezzi e non di risultato. Rimane confermato, pertanto, che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Ecco perché, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, si presenti incerto il calcolo del termine.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 luglio 2016 – 14 febbraio 2017, numero 3765 Presidente Chiarini – Relatore Graziosi Svolgimento del processo 1. L.R. citava il 20 maggio 2003 davanti al Tribunale di Milano C.B. , che in precedenza era stato suo avvocato, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento del mandato conferitogli in relazione a un sinistro stradale avvenuto il 4 luglio 1988, nel quale ella era trasportata su un ciclomotore che si era scontrato con una vettura. L’inadempimento sarebbe consistito nella mancata interruzione del termine prescrizionale nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., che era la compagnia assicuratrice del ciclomotore. L’avvocato C. aveva agito giudizialmente per la L. solo nei confronti di chi era responsabile della circolazione dell’auto, con esito negativo in primo grado, che era stato poi confermato in secondo grado - in quest’ultimo peraltro essendo stata la L. difesa da un altro avvocato - e l’attrice gli imputava di non avere potuto agire giudizialmente, per maturata prescrizione, anche nei confronti della compagnia assicuratrice del ciclomotore, conseguentemente chiedendone pure la condanna a risarcirle i derivati danni, nella misura in cui avrebbe potuto essere risarcita per le lesioni subite nel sinistro se il convenuto avesse agito con la dovuta diligenza. C.B. si costituiva, resistendo e in via riconvenzionale proponendo domanda di pagamento dei propri onorari chiamava altresì in giudizio per manleva Winterthur Assicurazioni S.p.A. e Aurora Assicurazioni S.p.A., che si costituivano entrambe, eccependo la prima difetto di legittimazione e in subordine prescrizione ex articolo 2952 c.c., e la seconda anch’essa prescrizione per omessa denuncia entro l’anno dalla richiesta della L. alla Meie Aurora, incorporata. Il Tribunale di Milano con sentenza del 6 aprile 2010 accoglieva la domanda attorea, condannando il C. a risarcire all’attrice Euro 64.303 per danni non patrimoniali e Euro 5001,09 per danni patrimoniali, e respingendo la domanda di manleva del suddetto, in particolare per omessa denuncia all’assicurazione nei termini. Il C. proponeva appello, che la Corte d’appello di Milano rigettava con sentenza del 30 maggio-8 ottobre 2012. Il C. quindi ha presentato ricorso, articolato in quattordici motivi, depositando altresì memoria ex articolo 378 c.p.c. si sono difesi con controricorso rispettivamente la L. e Unipol Assicurazioni S.p.A. subentrata alle compagnie assicurative chiamate in causa , quest’ultima depositando anch’essa memoria. Motivi della decisione 2. Il ricorso è parzialmente fondato. 2.1 I primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., falsa applicazione dell’articolo 2947, terzo comma, c.comma Il giudice d’appello avrebbe determinato il termine di prescrizione del risarcimento del danno da circolazione stradale in due anni, ma in tal modo sarebbe venuto in contrasto con S.U. 18 novembre 2008 numero 27337, per cui, nel caso in esame, la prescrizione sarebbe quinquennale. Pertanto in forza delle lettere inviate alla Reale Mutua Assicurazioni dal C. per la sua cliente la prescrizione sarebbe maturata il 31 gennaio 2001, vale a dire in epoca ben posteriore alla revoca del mandato, avvenuta nel 1996. Il motivo è infondato, perché il ricorrente non considera quanto è stato rilevato dal giudice d’appello in modo specifico al riguardo. A fronte di una analoga doglianza che invocava lo stesso arresto delle Sezioni Unite, la corte territoriale ha infatti correttamente evidenziato che al tempo in cui il C. ha espletato il suo mandato - dal 1988 al 1996 - la questione di interpretazione dell’articolo 2947 c.comma in ordine alla quale la suddetta pronuncia è stata dirimente era ancora assai controversa, e l’intervento dirimente era stato preceduto da altre sentenze anche delle stesse Sezioni Unite 2 ottobre 1998 numero 9782 e 10 aprile 2002 numero 5121 . Da ciò ha dedotto che la diligenza professionale dell’avvocato, ai sensi dell’articolo 1176, secondo comma, c.c., lo avrebbe dovuto indurre a compiere gli atti interruttivi della prescrizione in rapporto al termine più breve di questa, così come insegna questa Suprema Corte in un caso del tutto analogo che il giudice d’appello precisamente riporta Cass. sez. 2, 18 luglio 2002 numero 10454 Le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., allorché l’incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell’incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa 9 all’applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela no esime il professionista dall’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176 cod. civ. conforme è la recente Cass. sez.3, 5 agosto 2013 numero 18612 sulla stessa linea cfr. pure Cass. sez. 6-3, ord. 28 febbraio 2014 numero 4790 . Ovvero il C. , rileva la corte territoriale, avrebbe dovuto - se non agire anche nei confronti del trasportante e della sua assicurazione Reale Mutua quantomeno interrompere prudenzialmente il termine della prescrizione per l’azione civile di danni nei confronti degli stessi, con scansione temporale infrabiennale motivazione della sentenza impugnata, pagina 11 . Del tutto condivisibile, in quanto come si è appena visto pienamente conforme all’insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, è quindi la posizione assunta dalla corte territoriale, e ictu oculi evidente è d’altronde la irrilevanza, ai fini della valutazione della condotta professionale dell’avvocato, di una sentenza delle Sezioni Unite pronunciata ben dodici anni dopo nel 2008 il venir meno nel 1996 del suo mandato. Il motivo, dunque, non ha pregio. 2.2 Il secondo motivo, che seguendo la sua rubrica denuncerebbe, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 277 e 132 numero 4 c.p.c., in realtà costituisce soltanto una generica introduzione ai motivi che immediatamente lo susseguono, perché si limita ad addurre che il ricorrente aveva sollevato dinanzi al giudice d’appello una pluralità di eccezioni in fatto sull’assenza di responsabilità professionale che la corte territoriale non avrebbe esaminato, e dichiara di riportarle di seguito . Tale genericità, o ancor meglio assenza di un vero e proprio contenuto, lo rende ovviamente inammissibile. 2.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione dell’articolo 1711 c.comma La cliente del ricorrente gli avrebbe conferito il mandato per agire giudizialmente solo nei confronti dei soggetti correlati alla vettura, e mai invece per proporre azione giudiziaria nei confronti di A.F. , che di lei era il trasportatore e che all’epoca sarebbe stato anche il fidanzato. Per di più la cliente avrebbe fornito all’attuale ricorrente una descrizione del sinistro in base alla quale la responsabilità era riconducibile solo all’automobile. Quest’ultimo rilievo è evidentemente privo di autosufficienza. Per il resto, la doglianza non è sorretta da alcun interesse processuale, perché non è pertinente al thema decidendum . Infatti, attiene al preteso mancato conferimento di un mandato per agire giudizialmente, mentre nel caso in esame L.R. ha lamentato l’inadempimento di prestazioni stragiudiziali, inadempimento che - secondo la prospettazione attorea - si è concretizzato infatti nella negligenza che ha lasciato maturare la prescrizione nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni prima che fosse esercitato il diritto di azione nei suoi confronti. Tale dato - che è quello che il giudice d’appello ha considerato - in realtà è indiscusso, emergendo d’altronde il relativo incarico professionale dal tenore delle lettere inviate dal C. alla suddetta compagnia che lo stesso ricorrente ha riportato nell’ambito del ricorso la lettera del 2 febbraio 1989, la lettera del 17 luglio 1992, e la lettera del 1 febbraio 1996, i cui incipit fanno tutti riferimento alla intervenuta ricezione di formale mandato dell’avvocato sottoscrittore . A tacer d’altro, dunque, il motivo non mostra consistenza. 2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione dell’articolo 1681 c.comma quanto alla responsabilità del vettore nel contratto di trasporto nonché dell’articolo 1710 c.comma quanto alla diligenza del mandatario. Il ricorrente, ben sapendo che il trasportatore a titolo gratuito risponde solo se ne dimostrata la responsabilità, e che non sarebbe stato applicabile al sinistro del 4 luglio 1988 l’articolo 1681 c.comma perché non vi era stato un contratto di trasporto né oneroso né gratuito, bensì soltanto un trasporto per amicizia, e sapendo altresì che sul trasportato gravava dunque l’onere probatorio ex articolo 2043 c.c., ha agito nei confronti di chi gli appariva responsabile dell’incidente, ovvero la vettura antagonista . In effetti, questa argomentazione è il contrario di quella versata nel motivo precedente come si è visto, nel terzo motivo il ricorrente lamenta di non avere potuto agire nei confronti dell’Aquilano - e ovviamente pure nei confronti della sua compagnia assicuratrice - per difetto di mandato giudiziale, mentre nel presente motivo adduce di avere ritenuto che nei confronti di Aquilano non vi fosse fondamento per agire, per cui, in sostanza, egli avrebbe consapevolmente scelto di agire verso altri, ovvero nei confronti di chi gli appariva responsabile . Per di più, questo motivo non gode di autosufficienza si tratta di mere asserzioni dello stesso ricorrente, che neppure adduce di avere prospettato la necessità di una simile scelta alla cliente, benché l’articolo 2054 c.comma giovi al terzo trasportato e la sua sostanza è fattuale, perché concerne una scelta dell’avvocato che sarebbe stata alla base della sua azione giudiziaria nei confronti della vettura antagonista. E, ad abundantiam ormai, si rileva pure che la versione del quarto motivo contrasta logicamente con l’avere lo stesso ricorrente inviato le lettere a Reale Mutua Assicurazioni che riporta nel ricorso, l’ultima delle quali risale addirittura al febbraio 1996, quando da anni era stata già esercitata l’azione giudiziale nei confronti dei soggetti correlati alla vettura antagonista e quando poco dopo fu revocato il mandato. Il motivo, dunque, non merita accoglimento. 2.5 I quinto motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., denuncia violazione degli articoli 2909 c.comma e 101 c.p.c., lamentando che L.R. non propose ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado del giudizio contro i soggetti responsabili della circolazione dell’autovettura antagonista. Si tratta, peraltro, di un motivo inammissibilmente generico, se non altro perché non viene indicato sulla base di quali basi favorevoli alla L. in rapporto alla sentenza del giudice d’appello si sarebbe potuto presentare il ricorso per cassazione. 2.6 Il sesto motivo denuncia nullità della sentenza ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione degli articoli 277 e 132 numero 4 c.p.c., ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., perché nell’appello l’attuale ricorrente avrebbe lamentato omessa motivazione della sentenza di primo grado sui criteri di liquidazione del danno, e su ciò la corte territoriale avrebbe omesso ogni esame. La doglianza è ictu oculi da ricondursi, riqualificandola, all’articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., nel dettato vigente, e risulta infondata, perché omette di considerare il contenuto della pagina 14 della motivazione della sentenza impugnata. 2.7 Il settimo motivo denuncia nullità della sentenza ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.comma e violazione o falsa applicazione degli articoli 277 e 132 numero 4 c.p.comma nonché 1227 c.c., ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., imputando al giudice d’appello di non avere tenuto conto che la L. viaggiava sul ciclomotore senza casco, come risulterebbe dal verbale dei vigili urbani che nel motivo è stato riportato , onde non le spetterebbe alcun risarcimento o questo dovrebbe essere ridotto. Trattasi di un motivo puramente fattuale - si chiede al giudice di legittimità di accertare che la L. avesse il casco quando avvenne il sinistro e, altresì, di determinare le conseguenze sul risarcimento del danno se non l’avesse avuto -, il che lo rende inammissibile. È meramente ad abundantiam , quindi, che si ricorda che dallo stesso ricorso a pagina 12 emerge, ivi riportandosi l’atto d’appello, che la trasportata aveva casco, pur se non omologato. 2.8 L’ottavo motivo - rubricato come denunciante nullità della sentenza ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.comma e altresì come denunciante di violazione o falsa applicazione degli articoli 277, 132 numero 4 c.p.comma 1223 c.comma - e il nono motivo - rubricato nello stesso modo, con l’unica differenza del riferimento all’articolo 1224 c.comma anziché all’articolo 1223 c.comma - è opportuno che siano congiuntamente vagliati, in quanto entrambi attinenti alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 5001,05. Osserva anzitutto il ricorrente che questo danno è stato identificato nelle spese processuali sostenute dalla L. nei due gradi del giudizio promosso avverso le persone correlate alla vettura antagonista, senza peraltro - come era stato addotto specificamente in appello v. pagina 13 del ricorso - tener conto del fatto che la L. nel secondo grado non era stata assistita dal C. . Vi sarebbe stata, pertanto, oltre all’omessa motivazione, la violazione dell’articolo 1223 c.comma come norma disciplinante il nesso causale. In effetti, il giudice d’appello non ha fornito alcuna motivazione su tale questione, neppure menzionandola laddove si occupa a pagina 14 della motivazione della sentenza impugnata della determinazione del quantum del danno risarcibile ciò rende fondata la doglianza, e conduce all’assorbimento dell’ulteriore censura relativa al dies a quo degli interessi moratori per il risarcimento del danno patrimoniale. Quello che, allora, il ricorrente definisce nullità della sentenza è piuttosto riconducibile a una omessa pronuncia che, ovviamente, include, come il più contiene il meno, anche l’omissione della motivazione relativa alla questione su cui il giudice non si è pronunciato e ne consegue, accogliendosi la doglianza così riqualificata in base al principio jura novit curia , il rinvio alla corte territoriale perché si pronunci su quanto le era stato legittimamente devoluto al riguardo nel gravame d’appello. 2.9 Il decimo motivo lamenta nullità della sentenza, ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.comma e ancora violazione o falsa applicazione degli articoli 277, 132 numero 4 c.p.c., 1223 e 1224 c.c Adduce il ricorrente che dal dispositivo della sentenza si evince chiaramente che gli interessi moratori sono stati riconosciuti solo sul risarcimento del danno patrimoniale, ovvero sulla somma di Euro 5001,95 e soggiunge che, qualora si ritenesse il contrario - ovvero che il dispositivo esprimesse condanna agli interessi moratori anche per il risarcimento del danno biologico - sarebbe una statuizione illegittima, alla illustrazione di tale asserita illegittimità dedicando il resto del contenuto del motivo. Quest’ultimo, però, è palesemente privo di interesse processuale che ne sostenga la proposizione, dal momento che neppure il ricorrente adduce che la sua controparte abbia manifestato l’intenzione di interpretare il dispositivo in quel modo contrario che ad avviso di lui stesso sarebbe divergente dalla più agevole interpretazione. Non è quindi dato comprendere sulla base di quale interesse il ricorrente chieda al giudice di legittimità di intervenire a chiarire una questione che tra le parti non è controversa. Il motivo, pertanto, risulta inammissibile. 2.10 L’undicesimo motivo, che invoca l’articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5 c.p.c., denuncia violazione degli articoli 115 e 183, settimo comma, c.p.comma per mancata ammissione, nonostante godessero di rilevanza e ammissibilità, delle prove richieste nella memoria ex articolo 184 c.p.c In ordine a questo motivo è sufficiente rilevare che, dopo avere trascritto quelli che vengono definiti i capitoli di prova in una nota a piè pagina senza nemmeno specificare se si tratta di interrogatorio formale o di prova testimoniale ricorso, pagina 29 , e dopo avere esposto che il giudice di primo grado non ha ammesso la prova . nonostante la sua rilevanza ed ammissibilità e che l’istanza di ammissione era stata rinnovata in appello, il motivo si limita a un’asserzione del tutto generica, ovvero che l’offerta della prova sulle circostanze in fatto era rilevante e decisiva ai fini della decisione , affiancando così alla inammissibile natura fattuale del motivo - che, nonostante le norme indicate nella rubrica, in realtà si rivolge al giudice di legittimità come a un giudice istruttore - un’ulteriore fonte di inammissibilità identificabile nella genericità assertiva appena evidenziata. 2.11 Il dodicesimo motivo viene proposto in relazione alla domanda riconvenzionale, denunciando, ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.comma nullità della sentenza nonché, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 277 e 132 numero 4 c.p.c. il ricorrente lamenta che la decisione della corte territoriale sia sul punto totalmente omissiva e afferma che la sua domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere accolta. Dato atto che il giudice d’appello nella motivazione si spende in modo approfondito su altre tematiche, per cui solo nella parte finale del suo percorso argomentativo si riferisce alla domanda riconvenzionale con una motivazione quanto mai sintetica la rigetta in quanto non supportata in atti da confacente documentazione motivazione, pagina 14 , deve rilevarsi peraltro che, a monte della considerazione del contenuto della pronuncia che ne è oggetto, occorre verificare se una doglianza è dotata di una conformazione ammissibile, soltanto un esito positivo al riguardo legittimando, infatti, a entrare nel merito della doglianza stessa. E nel caso in esame l’esito positivo non è, dal momento che anche questo motivo patisce una natura assolutamente assertiva e priva di specificità, in quanto si limita, in sostanza, ad addurre che l’attuale ricorrente a sostegno della domanda riconvenzionale ha proposto in giudizio la nota spese e gli atti relativi al giudizio , cioè l’intero fascicolo di parte comparsa di intervento, memoria, comparsa conclusionale, documenti, nota spese, verbali e sentenze , senza tra l’altro indicare voci della nota spese in rapporto agli atti che ne dovrebbero essere lo specifico supporto. Non gode, pertanto, il motivo di autosufficienza, e rimane attestato a un livello di genericità che lo rende inammissibile. 2.12 Il tredicesimo motivo, presentato in relazione alla domanda di manleva, ex articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.comma denuncia violazione degli articoli 167, commi primo e secondo, 183 e 112 c.p.c Adduce il ricorrente che nella motivazione il giudice d’appello ha menzionato i documenti da lui rubricati come 3M e 4M, che è indiscusso riguardino un diverso sinistro e la corte territoriale sarebbe andata oltre le eccezioni dell’assicurazione, la quale non avrebbe negato che l’ulteriore documento 2M lettera fax del 20 gennaio 1997 riguardi il caso in questione, contestando invece di averla ricevuta. La doglianza, a tacer d’altro, non coglie effettivamente la ratio decidendi questa invero non è ravvisabile nella inidoneità di detta lettera a costituire in mora l’assicurazione , bensì, a ben guardare, nella estraneità di essa al sinistro di cui è causa cfr. pag. 15 della motivazione . Pertanto il motivo in alcun modo inficia la sentenza impugnata. 2.13 I quattordicesimo motivo, sempre relativo alla domanda di manleva, denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione ancora degli articoli 167, primo e secondo comma, 183 e 112 c.p.c., adducendo che se la lettera della L. del 02/09/1997 non è idonea ad essere qualificata come lettera di messa in mora, la domanda di garanzia e di manleva doveva essere accolta perché in questo l’atto utile è da considerarsi la notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 22/05/2003. L’atto di chiamata in garanzia è del 12/03/2004. Il termine dell’anno è stato correttamente osservato . Come emerge dallo stesso contenuto del motivo - che non censura in effetti la sentenza impugnata, neppure lamentando una omessa pronuncia benché su questo il giudice d’appello nulla dica - si è dinanzi a una questione nuova come ha eccepito la stessa Unipol Assicurazioni nel suo controricorso , e pertanto inammissibile. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’ottavo e al nono motivo, disattendendosi gli altri motivi, e deve conseguentemente disporsi rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie limitatamente ai motivi ottavo e nono il ricorso, rigettandolo per i residui motivi e rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.