Il permesso di costruire prescinde dall’amovibilità dell’opera e dai materiali utilizzati

La precarietà dell’opera edilizia, che la sottrae dalla necessità di autorizzazione amministrativa, non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati né dalla facile amovibilità della stessa, rilevando a ciò solo la sua oggettiva temporaneità e la contingenza delle esigenze che l’opera stessa è destinata a soddisfare.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6872/17 depositata il 14 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Lecce confermava la condanna inflitta in primo grado agli imputati per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 44, lett. b , d.P.R. n. 380/2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 per aver realizzato in assenza di permesso per costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico un modulo abitativo prefabbricato, un manufatto di 12 metri quadrati e una muratura rivestita di pietra. Gli imputati ricorrono per la cassazione della pronuncia. Caratteristiche dell’opera e permesso di costruire. Il ricorso, nella parte in cui censura la sussistenza oggettiva del reato, è infondato in quanto la precarietà dell’opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati né dalla sua facile amovibilità, rilevando a ciò solo la sua oggettiva temporaneità e la contingenza delle esigenze che va a soddisfare. L’ordinamento normativo art. 10, comma 1, lett. a e 22, comma 3, lett. b , d.P.R. n. 380/2001 , nel richiedere il permesso di costruire o altro titolo equipollente, fa infatti riferimento agli interventi di nuova costruzione” riferendosi anche ai manufatti leggeri e alle strutture di qualsiasi genere, comprese roulottes, campers, case mobili che siano utilizzati come magazzini per esigenze non meramente temporanee. Il criterio dell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori e la sua conseguente temporaneità, è da sempre utilizzato dalla giurisprudenza per distinguere l’opera assoggettabile a regime concessorio oggi permesso di costruire da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati . Da tali argomentazioni, discende che il modulo abitativo prefabbricato realizzato nel caso di specie rientra nel concetto di nuova costruzione” come definito dai principi richiamati di cui la Corte territoriale ha fatto buon uso, posto che come risultante dalle caratteristiche dell’opera esse non era destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee. Per questi motivi, la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 luglio 2016 – 14 febbraio 2017, n. 6872 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. I sigg.ri C.D. , D.S. , P.G. e S.C. ricorrono per l’annullamento della sentenza del 28/09/2015 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - che, decidendo sull’impugnazione da loro proposta avverso quella del 09/12/2013 resa dal Tribunale di Taranto a seguito di giudizio abbreviato, ha ribadito la condanna alla pena di quindici giorni di arresto e 600,00 Euro di ammenda inflitta alla P. , al D. ed al C. e quella alla pena di cinque giorni di arresto e 600,00 Euro di ammenda inflitta al S. e la affermazione della loro responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 44, lett. b , d.P.R. n. 380 del 2001 capo A e 110, cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, loro ascritti per aver realizzato, in concorso fra loro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e senza l’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo, le seguenti opere edilizie a un modulo abitativo prefabbricato composto da cinque ambienti con sviluppo di superficie pari a circa novanta metri quadrati, dell’altezza di tre metri, con predisposizione della tubazione di collegamento ad impianto fognario b un manufatto di dodici metri quadrati, dell’altezza di due metri e cinquanta centimetri c una muratura rivestita in pietra dell’altezza di due metri, posta su un massetto cementizio di quattro metri. Il fatto è contestato come accertato in omissis e della sua consumazione sono stati chiamati a rispondere la P. quale proprietaria del suolo e del manufatto, il S. quale legale rappresentante della società SIB CASE MOBILI S.r.l. , il D. ed il C. quali operai materiali esecutori dei lavori. 2. C.D. e D.S. eccepiscono, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., vizio di motivazione omessa, carente e manifestamente illogica e deducono, a sostegno, che a i moduli abitativi carrabili non necessitano di alcuna autorizzazione dopo la vendita b la loro responsabilità a titolo concorsuale è stata affermata in base alla sola circostanza che essi erano presenti al momento del sopralluogo. 3. Costanzo S. eccepisce, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., vizio di motivazione omessa, carente e manifestamente illogica e deduce, a sostegno, che a i moduli abitativi carrabili non necessitano di alcuna autorizzazione dopo la vendita b la sua responsabilità a titolo concorsuale è stata affermata in base alla sola circostanza che la sua società aveva venduto il bene oggetto di accertamento e che due suoi operai erano presenti al momento del sopralluogo. 4. Gilda P. articola due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo, deducendo che la pena è stata quantificata puramente e semplicemente alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133, cod. pen. , senza il riconoscimento della continuazione e l’individuazione del reato in ipotesi più grave, senza la diminuente per il rito e in assenza di qualsiasi indicazione sul punto, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b , cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 81, cod. pen., 442, comma 2, e 533, cod. proc. pen. e l’assoluta mancanza di motivazione. 4.2. Con il secondo, deducendo la natura precaria del modulo abitativo e contestando che esso fosse dotato di allacci idrici e fognari, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., vizio di motivazione sul duplice rilievo del travisamento della prova e della erronea valutazione del materiale probatorio. Considerato in diritto 5. I ricorsi sono infondati. 6. Per motivi di ordine logico devono essere esaminati i motivi che riguardano la sussistenza oggettiva dei reati. 6.1. La natura precaria dell’opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati per la sua realizzazione né dalla sua facile amovibilità quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare. 6.2. Chiaro è, in tal senso, il dettato normativo che, nel definire gli interventi di nuova costruzione , per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente artt. 10, comma 1, lett. a, e 22, comma 3, lett. b, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , individua - tra gli altri - i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001 cit. . La natura oggettivamente temporanea e contingente delle esigenze da soddisfare è richiamata anche dall’art. 6, comma 2, lett. b, d.P.R. 380/2001 per individuare le opere che, previa mera comunicazione dell’inizio lavori, possono essere liberamente eseguite. 6.3. Si tratta di criterio che significativamente, anche se ad altri fini, l’art. 812 cod. civ. utilizza per collocare nella categoria dei beni immobili gli edifici galleggianti saldamente ancorati alla riva o all’alveo e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, così diversificandoli dai galleggianti mobili adibiti alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, di cui all’art. 136 cod. nav. e che, a norma dell’art. 815 cod. civ., costituiscono, invece, beni mobili soggetti a registrazione. 6.4. La oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori, la sua conseguente attitudine ad una utilizzazione non temporanea, né contingente, è criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza di questa Corte per distinguere l’opera assoggettabile a regime concessorio oggi permesso di costruire da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati Sez. 3, Sentenza n. 9229 del 12/02/1976, Sez. 3, Sentenza n. 1927 del 23/11/1981, Sez. 3, Sentenza n. 5497 del 11/03/1983, Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 23/03/1994, Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 20/11/1997, Sez. 3, Sentenza n. 11839 del 12/07/1999, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009, quest’ultima con richiamo ad ulteriori precedenti conformi di questa Corte e del Consiglio di Stato . Nemmeno il carattere stagionale dell’attività implica di per sé la precarietà dell’opera Sez. 3, Sentenza n. 34763 del 21/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 13705 del 21/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 11880 del 19/02/2004, Sez. 3, Sentenza n. 22054 del 25/02/2009 cit. . 6.5. Il riferimento alla temporaneità e alla contingenza dell’esigenza, piuttosto che alle caratteristiche strutturali dell’opera edilizia ed al materiale impiegato per la sua realizzazione, deriva dal fatto che nella riflessione dottrinaria e giurisprudenziale del secondo dopoguerra si è venuta consolidando la consapevolezza che il territorio non può più essere considerato strumento destinato al solo assetto ed incremento edilizio art. 1 L. 1150/42 , ma come luogo sul quale convergono interessi di ben più ampio respiro che dalle modalità del suo utilizzo o del suo non utilizzo possono trovare giovamento o, al contrario, pregiudizio, sì che la sua trasformazione urbanistica ed edilizia così l’art. 1 L. 10/77 che, si noti, operando un rivolgimento copernicano rispetto all’art. 1 L. 1150/42, ha posto l’attività edilizia in secondo piano rispetto a quella urbanistica costituisce oggetto di compiuta valutazione e comparazione degli interessi in gioco e, dunque, vera e propria attività di governo così l’art. 117, comma 3, Cost. , non sempre, e non solo, appannaggio esclusivo della collettività che lo abita. 6.6. È evidente, pertanto, che la temporaneità dell’esigenza che l’opera precaria è destinata a soddisfare è quella e solo quella che non è suscettibile di incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull’assetto e sull’uso del territorio. 6.7. Tanto premesso, risulta dalla lettura della sentenza impugnata che il modulo abitativo prefabbricato, al quale era asservito il manufatto di dodici metri composto di polistirolo, era stato collocato sopra una piattaforma di cemento realizzata all’interno del fondo di proprietà della P. . All’interno del medesimo fondo erano stati realizzati gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari destinati a servire il manufatto sotto il cui pavimento erano stati predisposti gli alloggiamenti per le tubature idriche e gli impianti elettrici. Il bagno era munito di uno scaldabagno elettrico. Nel manufatto erano state inserite le scatole per gli interruttori elettrici ed i relativi interruttori. Sul perimetro del fondo erano state realizzate delle aiuole e piantati degli alberi a riprova, afferma la Corte, della duratura destinazione dell’immobile ad abitazione. 6.8. Non v’è dubbio che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi sopra indicati traendo dalle premesse in fatto testé illustrate conseguenze non manifestamente illogiche in ordine alla effettiva natura delle esigenze non temporanee che il manufatto, nella sua interezza e a prescindere dai materiali utilizzati, doveva soddisfare. 6.9. Le eccezioni sollevate dalla ricorrente non colgono nel segno sia perché valorizzano l’argomento della tipologia dei materiali utilizzati, sia perché non considerano che la natura modulare dell’abitazione prefabbricata, alla luce dell’inequivocabile dettato normativo sopra richiamato, non esclude la durevolezza delle esigenze abitative cui il manufatto era asservito. L’ulteriore argomento difensivo secondo cui si trattava di manufatto posto in opera a scopi puramente pubblicitari, e dunque transitori, è stata smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non oggetto di specifica censura da parte della ricorrente che si limita ad eccepire, al riguardo, un inammissibile travisamento della prova volto, di fatto, a creare un contatto diretto di questa Corte di cassazione con le fonti di prova allegate al ricorso. 6.10. Quanto ai profili di responsabilità di tutti gli imputati si deve osservare che la posa in opera del manufatto costituisce l’esecuzione di un accordo intercorso tra la proprietaria committente e il legale rappresentante della società venditrice, accordo per effetto del quale l’azione appartiene ad entrambi gli imputati. Il fatto che la posa in opera del manufatto sia stata giustificata con le insussistenti esigenze pubblicitarie indicate nel contratto di vendita costituisce ulteriore argomento che rafforza la prova della comune consapevolezza della necessità del titolo edilizio mancante. 6.11. In ogni caso, assume valore dirimente il fatto che la società legalmente rappresentata dal S. non si è limitata alla vendita del manufatto, ma si è direttamente interessata anche alla sua posa in opera e alla realizzazione degli allacci, destinandovi due operai. 6.12. Il che è più che sufficiente a qualificarla come costruttore ai sensi dell’art. 29, d.P.R. n. 380 del 2001 che, in quanto tale, ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l’accertamento negativo, e a titolo di colpa nell’ipotesi in cui tale accertamento venga omesso Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa, Rv. 263474 Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004, Cima, Rv. 230663 . 6.13. Anche gli operai, materiali esecutori dei lavori, rispondono del reato a titolo di concorrenti in questo senso Sez. 3, n. 16751 del 23/03/2011, Iacono, Rv. 250147, secondo cui la natura di reati propri degli illeciti previsti dalla normativa edilizia non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 29, comma primo, del decreto medesimo, possano concorrere nella loro consumazione, in quanto apportino, nella realizzazione dell’evento, un contributo causale rilevante e consapevole nello stesso senso anche Sez. 3, n. 35084 del 25/02/2004, Barreca, Rv. 229651 Sez. 3, n. 48025 del 12/11/2008, Ricardi, Rv. 241799, secondo cui concorre nel reato anche si limita a svolgere lavori di completamento dell’immobile, quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi, sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori . 6.14. Il C. ed il D. non si erano limitati a collocare sul posto il manufatto ma erano intenti ad effettuare lavori di allaccio alle reti idrica ed elettrica che concorrevano a rendere oggettivamente stabile l’opera edilizia, realizzata in totale assenza di permesso di costruire e di qualsiasi altra autorizzazione. Sicché essi ne rispondono anche a titolo di colpa. 6.15. La argomentazioni sin qui svolte valgono a maggior ragione anche per il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, peraltro non oggetto di specifica impugnazione, al pari della muratura in pietra della quale non v’è menzione nei ricorsi . 7. Il primo motivo di ricorso della P. è inammissibile perché il trattamento sanzionatorio non è stato oggetto di specifico motivo di appello. 7.1. Ne consegue che i ricorsi devono essere respinti. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.