Ragazza violentata, prete e suora glissano sulle confidenze ricevute: condannati

I due esponenti religiosi sono ritenuti responsabili del reato di falsa testimonianza”. Inutile il richiamo fatto al cosiddetto segreto confessionale”.

Anche gli uomini e le donne della Chiesa possono essere sanzionabili per il reato di falsa testimonianza”. Non è applicabile in automatico, difatti, e ad ampio raggio, il principio del segreto ministeriale”. Esemplari le condanne decise nei confronti di un prete e di una suora, ritenuti colpevoli di avere mentito nel contesto di un processo relativo alla violenza sessuale subita da una ragazza, che ai due religiosi si era rivolta per avere un aiuto Cassazione, sentenza n. 6912/17, sez. VI Penale, depositata oggi . Violenza. Sia alla suora che al sacerdote è stato contestato di avere mentito sulle confidenze fatte loro dalla ragazza, confidenze importanti perché riguardanti la terribile violenza sessuale da lei subita. E tale comportamento è stato catalogato come un evidente esempio di falsa testimonianza . Per i giudici d’appello, in particolare, non è plausibile il richiamo al cosiddetto ‘segreto ministeriale’. Ciò perché non ci si trovava di fronte a confidenze e comportamenti che avessero significato nell’ambito religioso , avendo la ragazza raccontato particolari della drammatica vicenda. Confidenze. E ora, nonostante le obiezioni mosse dai legali delle due persone di Chiesa, la condanna viene confermata anche in Cassazione. Evidente, difatti, per i magistrati il fatto che prete e suora si siano resi colpevoli di falsa testimonianza . Poco logico, secondo i Giudici, parlare di segreto confessionale . Ciò perché l’attività di assistenza a soggetti deboli, pur compresa nella generica ‘missione’ dell’ecclesiastico, non rientra certamente nell’esercizio diretto di fede religiosa . E in questa vicenda la ragazza ha fatto delle confidenze alla suora e al sacerdote, confidenze che non hanno una lettura diversa solo perché effettuate in sagrestia .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 dicembre 2016 – 14 febbraio 2017, n. 6912 Presidente Rotundo – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza dell'8 marzo 2016 ha confermato la sentenza del 10 dicembre 2012 con la quale il gup presso il Tribunale di Palmi condannava R. C. e S. A. per il reato di falsa testimonianza commessa da ciascuno dei due nell'ambito del processo in corso innanzi al Tribunale di Palmi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di S. A I fatti erano stati commessi dalla R. il 7 ottobre 2008 ed il 25 novembre 2009 e dallo S. il 1 luglio 2009. La Corte di Appello confermava la ricostruzione dei fatti nel processo innanzi al Tribunale di Palmi, avente ad oggetto le reiterate violenze di gruppo subite dalla S. a partire dagli anni 13, in particolare quanto alle dichiarazioni della ragazza che si era rivolta al prete della chiesa locale, S., per chiedergli aiuto e da questi era stata anche affidata alla suora R La suora R., pur sapendo che la giovane S. le era stata affidata per aver subito violenza sessuale, riferiva invece che le era stata segnalata dal parroco in quanto passava troppo tempo in strada e non aveva voglia di continuare a studiare, negava che la ragazza le avesse mai parlato dei rapporti sessuali subiti o, comunque, di aver avuto rapporti intimi con ragazzi del paese, sosteneva di non esser stata lei a sottoporla di propria iniziativa ad un test di gravidanza ma che glielo aveva chiesto la ragazza, che la ragazza non aveva fatto i nomi dei violentatori, che la ragione per la quale poi l'aveva accompagnata in una casa famiglia non era, quindi, la vicenda delle violenze sessuali. Il sacerdote S. riferiva di non aver mai avuto le confidenze sulle violenze sessuali subite, che la ragazza non gli aveva riferito i nomi delle persone che l'avevano violentata, che S. A. aveva un atteggiamento provocante e facile, che fu la ragazza a chiedere di fare un test di gravidanza e che egli si limitò a far da tramite con la R. C La Corte di Appello, confermati tale fatti, escludeva che si fosse in presenza di situazioni tutelate dal segreto di cui all'articolo 4 della L. 121/1985. Non si trattava, difatti, di confidenze e comportamenti che avessero significato nell'ambito della fede religiosa. Inoltre riteneva non applicabile la scriminante dell' art. 384, secondo comma, cod. pen. non essendovi alcun obbligo di comunicare alle parti la possibilità di astenersi dal rispondere. I due imputati hanno proposto ricorso con atti a firma dei rispettivi difensori. Ricorso in favore di R. C. primo motivo violazione di legge quanto all'omesso avvertimento della facoltà di non rispondere su quanto conosciuto in ragione del proprio ministero. Richiama innanzitutto il principio fissato dall'articolo 4 L. cit. che prevede il diritto al segreto degli ecclesiastici per i fatti conosciuti per ragioni del proprio ministero . Rileva come il ministero non sia soltanto il compimento di atti sacramentali ma riguardi tutte le informazioni riservate conosciute in occasione dell'esercizio delle funzioni riconducibili all'attività religiosa. Quindi è evidente che i fatti oggetto delle problematiche inerenti la S. . siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”. Osserva quindi che la testimone non è stata avvisata della facoltà di avvalersi dell'esercizio del diritto al segreto e che alla propria domanda non so se posso dire quello che ricordo” il pubblico ministero ha semplicemente risposto si, dica”. Lo stesso è avvenuto in occasione del confronto con la persona offesa. Richiama quindi la giurisprudenza che ha affermato l'obbligo di dare tale avviso. Secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva l'errore contenuto nella sentenza laddove si è affermato che il segreto professionale vada eccepito dalla persona chiamata a rispondere. Terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che l'affermazione della sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe conosciuto e taciuto due circostanze è basata su un ragionamento presuntivo e non su prove dirette. Quello che emerge non è il falso dichiarato ma semplici discrasie comprensibili in ragione del tempo trascorso. Riporta in sintesi le dichiarazioni rese per osservare che la R. è sempre stata coerente e non si può affatto affermare che abbia negato alcunché. Rileva, inoltre, che sia la R. che lo S. che la Labate riferiscono le stesse circostanze, contrastate soltanto dalla ragazza che, tiene a precisare la difesa, aveva una vita sbandata, aveva cioè una vita sregolata”. Svolge ulteriori argomenti per sostenere sia la erronea interpretazione di alcune dichiarazioni della ricorrente che, per il resto, la conformità al vero delle sue dichiarazioni. Quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione quanto disapplicazione della scriminante dell'art. 384, secondo comma, cod. pen Rileva, poi, contro l'applicabilità della tesi che vuole che per i professionisti di cui all'art. 200 cod. proc. pen. non possa valere l'obbligo di avviso della facoltà di astensione, che per i ministri del culto ricorre una similitudine con i congiunti dell'imputato sotto il profilo di non essere in grado, per carenza di cognizioni tecniche, di sapere di poter eccepire il segreto. Ricorsi in favore di S Ricorso a favore di S. A. a firma dell'avvocato Napoli primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell'art. 4 L. 121/1184, art. 200 cod. proc. pen. , art. 191 cod. proc. pen. , art. 384 cod. proc. pen Innanzitutto rileva che erroneamente è stato ritenuto che il diritto al segreto sia limitato al solo ambito della confessione. L'ambito tutelato dal segreto riguarda, invece, il complessivo esercizio del ministero spirituale e, in conseguenza, tutte le informazioni acquisite nel corso dell'attività del magistero. Si trattava, quindi, di offrire rispetto a problemi della coscienza della parte ascolto, conforto, aiuto, guida .”. Rileva, in particolare, che le informazioni riservate vengono riferite all'ecclesiastico non in un qualsiasi luogo, ma nella sagrestia della chiesa non in un momento qualunque, ma nel periodo pasquale . Perché la stessa riconosce . l'autorevolezza morale che gli deriva dal suo status di guida spirituale”. Osserva, poi, che l'ammonimento del presidente del collegio del Tribunale di Palmi non consentiva al ricorrente di avvalersi del segreto professionale in quanto, con tale ammonimento, gli era stato detto che non ricorrevano le condizioni di un tale segreto, così anticipando il giudizio sulla infondatezza di un'eventuale astensione e la possibilità di trasmissione degli atti alla procura della Repubblica. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva che vi è stato un giudizio preconcetto di affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi familiari pur essendovi elementi logici che, invece, confermavano le dichiarazioni del ricorrente. Inoltre non si è tenuto conto delle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa. Ricorso dell'avvocato Contestabile. Primo motivo in utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal sacerdote, violazione degli artt. 200 cod. proc. pen. e 4 legge 121/1985. Anche in questo caso si contesta l'erronea interpretazione restrittiva dell'ambito del ministero ai fini del segreto professionale. Secondo motivo assenza di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Rileva come non si è dato atto della sussistenza delle condizioni minime di attendibilità di tali dichiarazioni e non si sono valorizzati gli elementi contraddittori delle stesse. Terzo motivo violazione di legge in quanto non si è tenuto conto della irrilevanza delle presunte dichiarazioni false o reticenti ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo. Considerato in diritto I ricorsi sono infondati. Entrambi propongono nuovamente questioni ampiamente valutate dai giudici di merito, soprattutto in riferimento ai profili relativi al presunto segreto ministeriale . Premesso che, ovviamente, essendo tale ultimo profilo posto anche sotto l'aspetto della corretta interpretazione delle norme relative, è ammissibile che i ricorsi propongano nuovamente il tema pur senza una espressa critica alle valutazioni giuridiche dei giudici di merito, va considerato come le risposte della Corte di Appello siano del tutto condivisibili ed in linea con la giurisprudenza di legittimità. L'art. 4 L. cit. prevede che l'ambito di segretezza riconosciuto agli ecclesiastici riguardi quanto abbiano conosciuto per ragioni del loro ministero . Può ritenersi indubbio che si vada ben oltre il concetto di segreto confessionale , sia perché una specificazione di un tale maggiore limite sarebbe stata ovvia in una legge che disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica romana - utilizzando quindi espressioni chiare e riferibili alle regole di tale confessione religiosa - e sia perchè vi corrisponde la dizione dell'art. 200 cod. proc. pen. Quest'ultimo prevede l'ambito di segreto del ministero in generale per tutti i ministri di confessioni religiose, anche quelle che non hanno il segreto confessionale quindi sarebbe ingiustificata una lettura nel senso che per le altre religioni valga il più ampio segreto a protezione dell'esercizio del più ampio ministero e, per la religione cattolica, quella del più limitato ambito della confessione. Ciò, ovviamente, non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza dell'ecclesiastico bensì riguarda solo quella acquisita dell'ambito di attività connesse all'esercizio del ministero religioso. Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che si tratti tutelare comportamenti od atti conosciuti dall'ecclesiastico con riferimento all'esercizio di fede religiosa e non anche, fra l'altro, nell'ambito di attività sociale , anch'essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Ad esempio, l'attività di assistenza a soggetti deboli, pur rientrante nella generica missione dell'ecclesiastico tanto da esistere specifici enti a ciò deputati nell'ambito della religione di appartenenza dei ricorrenti non rientra certamente nell'esercizio diretto di fede religiosa . Ciò premesso, si passa alla valutazione dei singoli motivi ricorso di R. il pur ampio primo motivo, che affronta l'argomento sopra citato, invero non risolve il tema fondamentale di quale tipo di dialogo vi sia stato tra la persona offesa e la ricorrente, basandosi sulla erronea premessa che la Corte di Appello abbia circoscritto l'operatività del ministero al solo esercizio della confessione e del peccato”. Non distingue in concreto e sembra affermare che ogni cosa che abbiano ascoltato i due religiosi dalla vittima rientri nel ruolo ministeriale”, risolvendo ogni dubbio sulla questione con la sbrigativa osservazione che è evidente che i fatti oggetto le problematiche inerenti la S siano di rilevanza e delicatezza per il percorso spirituale del fedele”. Quindi il motivo è infondato laddove non smentisce espressamente che la Corte di Appello abbia individuato un ambito di confidenze che non rientravano nell'esercizio della religione ovvero sembra quasi presupporre che il diritto al segreto finisca per confondersi con una sorta di incapacità a testimoniare del religioso cattolico. In definitiva, in assenza di specifiche contestazioni, non può che considerarsi acquisito che parte delle attività erano certamente al di fuori dell'esercizio spirituale. Il secondo ed il quarto motivo vanno rigettati in conseguenza della decisione sul primo il segreto professionale non ricorreva e, quindi, non si pone il problema dell'avviso o meno da parte del giudice. Il terzo motivo è infondato laddove afferma che sia stato un ragionamento presuntivo quello che ha condotto a ritenere la falsità delle dichiarazioni del ricorrente al contrario, vi è stata ampia prova diretta di tale falsità, rappresentata dalle dichiarazioni di segno contrario della S Il resto del motivo consiste in valutazioni che riguardano profili di merito, richiedendosi un nuovo apprezzamento dello stesso materiale probatorio senza individuare carenze od errori logici della motivazione della sentenza impugnata. Ricorso di S. - avv. N Il primo motivo, nella prima parte è manifestamente infondato. La Corte di Appello non ha affatto limitato il diritto al segreto dell'ecclesiastico al segreto confessionale , avendo, in un ben più ampio discorso, escluso innanzitutto che si fosse trattato di una ''confessione da parte della vittima che, appunto, era vittima e non aveva peccati da confessare. La seconda parte è infondata, per quanto già detto, laddove amplia il segreto ministeriale sino a ricomprendervi una qualsiasi forma di confidenza con l'ecclesiastico. Che, poi, sia corretta la valutazione della Corte di Appello, risulta implicitamente dallo stesso ricorso laddove conferma che la ricostruzione sia nel senso che la ragazza si sia rivolta al prete quale -autorità morale”, che è il riconoscimento proprio di quella funzione sociale che, nel caso di specie, aveva svolto il ricorrente. E risulta ancor di più laddove nel ricorso si valorizzano circostanze di assoluta inconsistenza quali aver parlato al prete in sagrestia come se fosse diverso parlargli delle stesse cose in una strada pubblica o averlo fatto nel periodo pasquale dando, evidentemente, per scontato e per significativo che la ragazza avesse evitato di parlarne durante la Quaresima. In definitiva, nonostante la ampiezza di argomenti, è eluso il tema principale, ovvero che la Corte di Appello ha chiaramente ricostruito i fatti nel senso che la ragazza si rivolse al ricorrente in contesto e per ragioni diverse da quelle dell'esercizio di attività religiosa, e che quest'ultima certamente non è attività ministeriale. Sul punto, la sentenza impugnata non è sottoposta ad alcuna critica specifica. Ciò posto, diviene irrilevante la seconda parte del motivo quanto ad essere stata impedita la opposizione del segreto professionale Il secondo motivo non rientra tra quelli proponibili in sede di legittimità in quanto, senza contestare errori o carenze della motivazione, propone una diversa ricostruzione dei fatti. Ricorso di S. - avv. C. Il primo motivo è infondato. Al di là della ripetizione delle regole in materia di segreto ministeriale, la sua applicabilità nel caso concreto è affidata ad una generica affermazione che il dialogo con la ragazza non vi sarebbe stato ove lo stesso non avesse rivestito la funzione sacerdotale e di guida spirituale”. Anche in questo caso, si fraintende fra segreto ministeriale ed immunità dalla testimonianza dell'ecclesiastico, che non è prevista né dall'art. 200 cod. proc. pen. né dai patti Stato - Chiesa. Il secondo motivo è infondato laddove contesta la valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilità delle dichiarazioni della ragazza con argomentazioni generiche e, comunque, mirate al nuovo apprezzamento delle prove, al di fuori, quindi, dei limiti del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto sostiene la tesi della irrilevanza delle dichiarazioni false o reticenti sul generico presupposto che i fatti siano diversi da quelli rappresentati nella sentenza. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016