“Nella buona e nella cattiva sorte”, anche quando vengono sequestrati i gioielli a causa del marito

I beni non strettamente personali, sottoposti a sequestro preventivo e sottratti al coniuge del reo, non possono essere restituiti al proprietario solo perché non utilizzati dall’altro. Soprattutto se tra i coniugi vi è regime patrimoniale della comunione dei beni.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6595/17 depositata il 13 febbraio. Il caso. La moglie di un condannato per la commissione di reati tributari si vede sottoposti a sequestro preventivo dei gioielli, rinvenuti nella casa coniugale, al fine di confisca di valore. I redditi della summenzionata non erano tali da giustificare l’acquisto dei preziosi, motivo per il quale veniva respinta dal GIP la sua richiesta di restituzione. Domanda che, però, è stata successivamente accolta dal Tribunale del riesame di Roma, sulla base della considerazione che il rinvenimento dei gioielli non costituisce prova della disponibilità di essi da parte del marito. Avverso tale pronuncia ricorre il Pubblico Ministero, deducendo carenza di motivazione sulla valutazione del giudice a proposito dell’esistenza di redditi propri della moglie, indipendentemente dal fatto che fossero o meno idonei a giustificare l’acquisto dei gioielli sequestrati. La confisca dei beni a disposizione” del reo. La Corte di Cassazione osserva che a norma dell’art. 12- bis , d.lgs. n. 74/2000, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità deve essere sempre ordinata, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Ma cosa si intende per disponibilità? Essa è una relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà , in maniera simile a quanto avviene per il possesso civilistico. E la disponibilità del bene non corrisponde necessariamente al suo uso effettivo, potendosi esercitare il possesso anche tramite terzi. Nel caso dell’autovettura coniugale, ad esempio, il fatto che questa sia intestata ad uno non esclude la disponibilità in favore dell’altro. Il regime della comunione legale tra coniugi. Al massimo, nel caso che qui interessa, ciò può portare alla confisca del 50% del valore del bene stesso . A nulla rileva, infatti, che il marito non usi” i gioielli della moglie la disponibilità è completamente esclusa solo quando l’uso abbia ad oggetto un bene strettamente personale, che, per questo motivo, è sottratto alla comunione legale. Altrimenti rientrano nella proprietà del partner tutti gli acquisti effettuati dopo il matrimonio. Soprattutto quando essi sono effettuati, come nel caso di specie con provviste dell’altro coniuge , il che legittima la presunzione iuris tantum della disponibilità anche da parte di quest’ultimo esclusi, ovviamente, i casi in cui il bene sia di natura strettamente personale . Per questo motivo la Corte di Cassazione annulla la sentenza e rinvia al Tribunale, ordinando al giudice di verificare il regime patrimoniale intercorrente tra i coniugi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 ottobre 2016 – 13 febbraio 2017, n. 6595 Presidente Carcano – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla sig.ra B.S. , il Tribunale del riesame di Roma ha ordinato la restituzione, in favore di quest’ultima, dei preziosi sottoposti a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, decretato dal G.i.p. del Tribunale di Monza nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico anche del marito, P.C. , per vari reati, anche associativi, di natura tributaria. 1.1. Sostiene il Tribunale che il vincolo reale non si giustifica nei confronti della B. per due ragioni concorrenti a la mancanza di un sequestro preventivo emesso direttamente nei confronti della donna, titolare di redditi propri b la mancanza di prova che i beni fossero nella disponibilità del marito, P.C. . 2. Per l’annullamento dell’ordinanza ricorre il Pubblico Ministero articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce l’inosservanza degli artt. 321, cod. proc. pen., 322-ter, cod. pen., e 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di travisamento della prova. Deduce, al riguardo, che il sequestro preventivo aveva ad oggetto beni ulteriori e diversi da quelli in relazione ai quali la B. aveva dato prova fotografica della sua esclusiva disponibilità. Ci si riferisce, in particolare, a vari orologi da uomo e a una moneta d’oro degli Emirati Arabi. La decisione del Tribunale si fonda, dunque, sul travisamento di una prova che non esiste, vizio riconducibile a violazione di legge, motivo di ricorso ammesso in materia cautelare reale. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di carenza di motivazione, sotto il profilo della sua natura apparente, perché - deduce - il Tribunale si è limitato a dare atto della titolarità di redditi da parte della B. , di cui però non ha scandagliato la adeguatezza rispetto all’ingente valore dei beni sequestrati. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. La vicenda riguarda alcuni gioielli , rivendicati dalla B. in esclusiva proprietà e disponibilità, sottoposti a sequestro in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso nei confronti del marito per vari reati associativi e di natura fiscale, e rinvenuti, appunto, nella casa coniugale. 4.1. Il G.i.p., successivamente adito, aveva respinto la richiesta di restituzione dei gioielli sul rilievo del loro rinvenimento nella casa coniugale e della non titolarità, da parte della B. , di redditi tali da giustificarne l’acquisto. 4.2. Il Tribunale ha accolto l’appello cautelare osservando che il rinvenimento dei gioielli nella casa coniugale non costituisce prova della loro disponibilità da parte del P. , come confermato dalla natura dei beni e dalla documentazione fotografica prodotta, e che in relazione a beni formalmente intestati a terzi non è sufficiente allegare la indisponibilità di redditi da parte del terzo, occorrendo fornire la prova della disponibilità da parte dell’indagato. 4.3. Osserva il Collegio che secondo quanto prevede oggi l’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 che ripete, sul punto, quanto già disponeva l’art. 322-ter, cod. pen. , deve essere sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. 4.4. Come questa Corte ha già spiegato, per disponibilità si deve intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950 . Si tratta, dunque, di un concetto che, nell’interpretazione giurisprudenziale, è sovrapponibile al possesso civilistico in questo senso, espressamente, Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378, secondo cui per disponibilità dell’indagato si devono intendere, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi . 4.5. La disponibilità del bene non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, essendo noto che il possesso può essere esercitato anche per mezzo di terzi come non ha mancato di evidenziare proprio Sez. 3, n. 15210 del 2012, cit. . L’uso è un dato esteriore che ha natura di per sé neutra l’uso dell’autovettura coniugale da parte del coniuge intestatario, non ne esclude la disponibilità dell’altro coniuge allo stesso modo, determinati orologi ben possono essere indossati indifferentemente da uno dei coniugi, anche se oggetto di regalo coniugale . 4.6. L’uso, insomma, dimostra la disponibilità del bene da parte del coniuge, ma non esclude quella dell’altro, legittimando, semmai, la confisca del 50% del valore del bene stesso Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438 Sez. 3, n. 3535 del 06/10/2015, Miluzzi, Rv. 266246 . L’uso esclude la disponibilità dell’altro coniuge solo quando ha ad oggetto un bene strettamente personale che, per questa ragione, è sottratto alla comunione legale art. 179, comma 1, lett. c, cod. civ. . 4.7. In ogni caso, la comunione legale dei beni non è di ostacolo di per sé alla confisca pro-quota del bene che ne costituisce oggetto. Ciò sul rilievo che tale regime patrimoniale, per esempio, non esclude la disponibilità dell’immobile da parte dell’autore del reato e non lo sottrae all’azione esecutiva dei creditori particolari del coniuge art. 189, cod. civ, , salvo in tal caso l’assegnazione, a favore dell’altro, della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo Cass. civ. Sez. 3, n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462 . Occorre peraltro aggiungere che, secondo quanto già affermato da questa Corte, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438 . 4.8. Pertanto, il ricorso, in termini assoluti, al criterio della natura del bene gioiello o orologio o orecchino ovvero a quello della disponibilità di un reddito da parte del coniuge che ne rivendica la disponibilità è metodologicamente errato perché prescinde completamente dal regime patrimoniale della famiglia. È evidente, infatti, che in caso di comunione legale dei beni gli acquisti effettuati dopo il matrimonio sono di proprietà anche dell’altro coniuge, a meno che, come detto, non si tratti di beni di uso strettamente personale del tutto sottratti, in quanto tali, alla disponibilità dell’altro. 4.9. Nel caso di specie, il ricorso al criterio del reddito potrebbe assumere rilevanza solo se gli acquisti sono stati effettuati in regime di separazione dei beni il che non è dato sapere in tal caso, però, l’acquisto effettuato con provviste dell’altro coniuge legittima la presunzione iuris tantum della disponibilità anche da parte di quest’ultimo esclusi, ovviamente, i casi in cui il bene sia di natura strettamente personale Sez. 3, n. 11497 del 11/02/2015, Trotta, Rv. 262695 . 4.10. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma che nel riesaminare l’appello dovrà verificare quel sia il regime patrimoniale dei coniugi B. /P. e, in caso di comunione legale dei beni, escludere dal sequestro solo i beni di natura strettamente personale della B. . In caso contrario dovrà verificare se il reddito di quest’ultima fosse tale da giustificare l’acquisto dei beni sequestrati e, ove ciò non fosse, onerare quest’ultima della prova della sua disponibilità esclusiva di tali beni. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, Sezione riesame.