La notifica via PEC è valida se effettuata fra parti private nel processo penale

Le parti private nel processo penale possono fare ricorso alla PEC. L’unico divieto sancito dall’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 è quello dell’inutilizzabilità della notifica via PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato. Tale divieto non opera anche nei confronti del difensore dell’imputato qualora effettui la notifica via PEC al difensore della persona offesa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 6320/17 depositata il 10 febbraio. Il caso. Il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza emessa dal GIP, volto ad ottenere la sostituzione della misura cautelare, poiché riteneva che l’atto di appello non fosse stato ritualmente notificato alla persona offesa, in quanto comunicato a mezzo PEC al suo difensore e, dunque, con modalità non consentita alle parti nel processo penale. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ed, in particolare, dell’art. 299, comma 4- bis, c.p.p., come modificato dalla d.l. n. 93/2013. In particolare, il ricorrente, ritiene che la PEC pervenuta al difensore della persona offesa, come risultante dal rapporto di consegna e ricevuta di accettazione, ha consentito alla stessa di avere conoscenza dell’atto così come previsto dall’articolo sopracitato. Notifica via PEC fra le parti private nel processo penale. Gli Ermellini ritengono il motivo fondato laddove il Giudice del riesame, nel dichiarare inammissibile l’appello, ha erroneamente sostenuto che nel processo penale le parti private non possono fare ricorso al mezzo informatico di trasmissione, al contrario utilizzabile dalle sole cancellerie ex art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012. Secondo la Corte, infatti, tale assunto è diretto a disciplinare l’utilizzo della PEC da parte delle cancellerie statuendo che, mentre nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC, nei processi penali la cancelleria può effettuare le notifiche con la PEC solo se l’atto è diretto a persona diversa dall’imputato . Da ciò, sostiene la Cassazione, non può trarsi la conseguenza secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla PEC, infatti, l’unico divieto che deriva dall’articolo sopracitato è quello dell’inutilizzabilità della notifica via PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato. Tale divieto non opera anche nei confronti del difensore dell’imputato qualora effettui la notifica per mezzo PEC al difensore della persona offesa. La notifica a mezzo di trasmissione informatico, nel caso di specie, deve considerarsi equivalente alla notifica per mezzo della posta, poiché la PEC, in ordine all’identificazione del mittente e all’avvenuta ricezione, offre le stesse certezze della raccomandata. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, affermando che il difensore dell’imputato ha ritualmente effettuato la notifica al difensore della persona offesa, accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata rinviando al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 gennaio – 10 febbraio 2017, n. 6320 Presidente Diotallevi – Relatore Pacilli Ritenuto in fatto Con ordinanza del 29.7.2016 il Tribunale del riesame di Napoli, adito ex art. 310 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa il 4.7.2016 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con cui era stata rigettata l’istanza dell’imputato, in atti generalizzato, tesa ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame, premesso che il S. era imputato, tra l’altro, del reato di cui all’art. 630 c.p., rientrante tra i procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona ai sensi dell’art. 299 c.p.p., ha ritenuto che l’atto di appello non fosse stato ritualmente notificato alla persona offesa, in quanto comunicato a mezzo PEC al suo difensore e, dunque, con una modalità non consentita alle parti private nel processo penale. Da ciò ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello proposto, atteso che l’art. 299, comma 4 bis, c.p.p., come modificato dal D.L. n. 93/2013, prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari, la richiesta, proveniente dall’imputato, di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Avverso detto provvedimento l’indagato con l’ausilio di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all’art. 299, comma IV bis, c.p.p., come modificato dal D.L. n. 93/2013. Ad avviso del ricorrente, la PEC, pervenuta al difensore della persona offesa, come attestato dal rapporto di consegna e ricevuta di accettazione, ha consentito alla predetta di avere conoscenza dell’atto, come previsto dall’art. 299 c.p.p., che impone che la persona offesa sia posta a conoscenza di eventuali richieste di modifica della misura cautelare, al fine di esercitare la facoltà di intervento nel relativo procedimento, qualora lo ritenga. Peraltro, le sentenze, richiamate nel provvedimento impugnato, stabilirebbero solo il principio per cui le parti private non possono avvalersi della PEC per interloquire con l’autorità giudiziaria, sicché non si attaglierebbero al caso in esame. All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Non può, infatti, condividersi l’assunto del Tribunale del riesame secondo cui la notifica al difensore della persona offesa, imposta a pena di inammissibilità dall’art. 299, comma 4 bis, c.p.p. trattandosi di un procedimento avente ad oggetto un delitto commesso con violenza alla persona, sarebbe stata effettuata con modalità non consentita al difensore dell’imputato, in quanto avvenuta mediante comunicazione a mezzo PEC. A fondamento di tale assunto, il giudice del riesame ha sostenuto che nel processo penale le parti private non possono fare ricorso al menzionato mezzo informatico di trasmissione, di contro utilizzabile solo dalle cancellerie, come si desumerebbe dall’art. 16, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , secondo cui Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, artt. 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria . Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto assunto nell’ordinanza impugnata, dal menzionato art. 16 non può trarsi la conseguenza secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla PEC. L’art. 16, comma 4, D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, infatti, è diretto a disciplinare l’utilizzo della PEC da parte delle cancellerie, come reso evidente dallo stesso tenore letterale della disposizione. Esso statuisce che, mentre nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata secondo la normativa stabilita in tema di documenti informatici, nei processi penali, invece, la cancelleria può effettuare le notifiche con la PEC solo se l’atto è diretto a persona diversa dall’imputato. Tale norma, dunque, laddove prevede la possibilità della notificazione a mezzo PEC a persona diversa dall’imputato, sottende la volontà del legislatore di sottrarre a questo strumento di notifica, ma anche evidentemente ad altri analoghi, come il telefax, la notifica effettuata direttamente alla persona fisica dell’imputato in questi termini cfr. Cass., Sez. 4, n. 16622 del 31.3.2016, Rv 266529 . Di contro, destinatari della notifica a mezzo PEC possono essere i difensori, le persone offese, le parti civili, i responsabili civili, i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, ecc. in sintesi, tutti coloro che prendono parte ad un processo penale e che non assumono la qualità di imputato. È evidente allora che l’unico divieto che può trarsi dal citato art. 16 è quello dell’inutilizzabilità della notifica a mezzo PEC a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato persona fisica . Diversa è invece la fattispecie in esame, in cui viene in rilievo una notifica da effettuare non già all’imputato ma al difensore della persona offesa e ad opera del difensore dell’imputato. Per essa devono ritenersi applicabili l’art. 152 c.p.p. e l’art. 48 del D.Lgs n. 82/2005 e successive mod. c.d. Codice dell’amministrazione Digitale . Il primo dispone che, salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il secondo, come sostituito dall’art. 33 D.L.gs 30 dicembre 2010, n. 235 applicabile, ai sensi dell’art. 2 dello stesso, anche ai processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibile e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico , prevede che 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 . Sulla base dell’art. 48 dell’anzidetto Codice la notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti equivalenza che, come è di facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all’identificazione del mittente e all’avvenuta ricezione dell’atto documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione . In tale contesto normativo deve allora ritenersi che la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi dell’art. 152 c.p.p., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC, con la conseguenza che, nel caso in esame, la notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore dell’imputato al difensore della persona offesa ex art. 299 c.p.p., deve ritenersi validamente effettuata. Tale conclusione consente di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della persona offesa, sottese all’art. 299 c.p.p., non essendo dubitabile che la comunicazione a mezzo PEC costituisce uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere certezza sulla sua ricezione. Peraltro, non è superfluo ricordare che questa Corte ha già ritenuto validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata al difensore dell’imputato, avendo osservato che, in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148, comma secondo bis, c.p.p., consente la notifica con mezzi tecnici idonei , tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n. 179 cfr. Sez. 2, n. 50316 del 16.9.2015, Rv 265394 . Ancora più recentemente, questa Corte ha affermato che, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore, deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario Sez. 4, n. 16622 del 31.3.2016, Rv 266529 . Deve pertanto affermarsi che, nel caso in esame, il difensore dell’imputato ha ritualmente effettuato la notifica al difensore della persona offesa, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 299 c.p.p., con la conseguenza che l’ordinanza impugnata va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli sezione per il riesame delle misure cautelari, per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli sezione per il riesame delle misure cautelari, per l’ulteriore corso.