Nelle aree di notevole interesse pubblico bisogna verificare l’aumento di volumetria

In tema di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, integra la contravvenzione prevista dal comma 1 di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6035/17, depositata il 9 febbraio. Reati paesistici e titoli abilitativi. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sia se eseguibili mediante semplice denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sia se eseguibili in base alla cd. super DIA, prevista dal comma 3 della citata disposizione, necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Solo per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e per quelli di manutenzione straordinaria, non comportanti alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, la DIA non deve essere preceduta dall'autorizzazione paesaggistica. In ogni caso, in tema di reati paesaggistici, l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 è quella fissata dall'art. 44, comma 1, lett. c , d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, qualunque sia la condotta violatrice accertata. Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ipotesi diversa dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, introdotto per alcuni interventi minori dall'art. 1, comma 36, della l. 15 dicembre 2004 n. 308 , non determina l'estinzione del reato paesaggistico art. 181, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 poiché tale effetto non è espressamente previsto da alcuna disposizione legislativa avente carattere generale, mentre il nulla osta paesaggistico ha l'effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Le modifiche al Testo Unico dell’Edilizia. Peraltro il Testo Unico dell’Edilizia TUE è stato di recente oggetto di numerose e pregnanti modifiche, attuate con i d.l. n. 69/2013, d.l. n. 133/2014 e – da ultimo – d.lgs. n. 222/2016. Ai sensi del novellato art. 10 lett. c del TUE, sono oggi subordinati al permesso di costruire soltanto gli interventi di ristrutturazione edilizia che 1 portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, mediante modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti 2 nel caso di interventi su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, soltanto quelli che comportino modificazioni della sagoma. Tale disposizione va letta sinotticamente con il novellato art. 3, lett. d , TUE, il quale, nel caso di immobili sottoposti a vincoli ex d.lgs. n. 42/2004, fa rientrare, nella definizione di ristrutturazione, anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, fatte salve – in ogni caso – le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. In caso di demolizione e ricostruzione senza modifica di volumetria e sagoma, il nuovo art. 22, comma 1, lett. c , TUE stabilisce la necessità della sola SCIA. La depenalizzazione degli interventi in aree di notevole interesse pubblico. La sentenza in commento menziona la decisione della Corte costituzionale n. 56/16, la quale, nel dichiarare la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1- bis , ha stabilito che integra solo la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge cfr. Cass. n. 15751/16 . Viceversa, si configura il delitto previsto dal successivo comma 1 bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati lett. b . Orbene, nel caso in cui, dalla stessa descrizione delle opere asseritamente abusive, appaia che tali limiti non risultano superati, il reato de quo non potrà configurarsi. Peraltro tale superamento, oltre a dover esser in origine contestato, deve essere anche provato dal PM pertanto, dovrebbero essere uno o più testi dell’accusa a confermare che l’edificio trovato in sede di sopralluogo non presentasse le stesse dimensioni e la stessa sagoma di quello oggetto di intervento edilizio in area vincolata. Ne consegue che la violazione di cui al comma 1- bis non è oggi neppure astrattamente configurabile, in mancanza di superamento dei parametri previsti dalla Consulta. La rinnovata valenza del principio di offensività. In tema di reati paesistici, occorre sempre verificare, in base ad una valutazione ex ante , se l’intervento realizzato appare o meno astrattamente inidoneo a provocare un’effettiva messa in pericolo del paesaggio. Ad esempio, l’illecito paesistico deve ritenersi inoffensivo, se nell’istruttoria è emerso che un edificio, oggetto di restauro e risanamento conservativo, non presentava una muratura esterna con mattoni pieni a faccia vista”, giacchè interamente rivestito di intonaco, e che, anche dopo l’intervento, l’intonaco veniva mantenuto, e dunque l’aspetto esteriore dell’edificio restava inalterato. In altre parole, appare chiaro che, a fronte dell’intonacatura dell’edificio rimasta identica , l’impiego di mattoni forati e di una fondazione cementizia non è in sé idoneo ad incidere, neppure in astratto, sul paesaggio tutelato, risultando anzi pienamente confacente allo specifico tessuto urbanistico in cui l’intervento è effettuato. Parimenti, se l’uso del cemento armato ha riguardato unicamente la fondazione, dunque una porzione di edificio che non è visibile dall’esterno, e perciò inidonea – in base ad una valutazione ex ante – ad incidere sul paesaggio e sull’ambiente circostante, il reato paesistico non potrà essere configurato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 novembre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 6035 Presidente Carcano – Relatore Ciriello Ritenuto in fatto 1. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona, con sentenza del 14.1.2016 ha assolto gli imputati B. e D.D. dal reato di cui al’art. 44 lett c D.P.R. 380/2001 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e tutti e tre gli imputati dal reato di cui all’art. 181 co 1 bis del D.P.R. 380/2001, perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla edificazione di serre in zone di notevole interesse pubblico e sottoposte a vincoli paesaggistici. Ciò, in primo luogo, con riferimento al reato di cui all’art. 44 lett c D.P.R. 380/2001 sul presupposto che, sebbene la serre, in generale, per la normativa urbanistica risultino ammesse senza permesso di costruire solo se di permanenza stagionale, le particolari serre a tunnel , oggetto del caso in esame, invece, risultavano ammesse da legge regionale entrata successivamente in vigore, rendendo il fatto non punibile in ragione della loro natura leggera e amovibile, tanto che lo stesso ente locale aveva revocato, in autotutela, il precedente ordine di demolizione . Inoltre, quanto al reato paesaggistico, invece il giudice di merito, pur ritenendo che l’opera in esame necessitasse dell’autorizzazione paesaggistica perché realizzata su zona vincolata e comportante un notevole impatto sull’ambiente circostante ha ravvisato la mancanza di dolo, in quanto gli imputati avrebbero in buona fede perché indotti in errore dalle stesse autorità comunali che specificamente avevano ritenuto non necessaria l’autorizzazione paesaggistica, pervenendo così alla assoluzione per errore su un elemento di fatto che costituisce il reato contestato attesa la sua natura delittuosa richiedente il dolo . Nella specie l’errore sarebbe consistito nel credere che le opere in concreto realizzate rientrassero nel novero di quelle opere agricole che non comportano alterazione permanente e sarebbe stato determinato come emerge dagli atti dall’orientamento della stessa P.A. deputata a rilasciare il titolo autorizzativo, escludendo in capo agli imputati la coscienza dell’illiceità penale della loro condotta. 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione sviluppando tre motivi e depositando memorie aggiunte in seguito alla pronuncia n. 56/2016 della Corte Costituzionale. 2.1. Con un primo motivo ci si duole del fatto che la sentenza impugnata violerebbe la legge penale, segnatamente l’art. 149 D.Lgs. 42/04, norma integrativa del precetto penale che, alla lett. b prevede quali interventi eseguibili senza autorizzazione, le opere inerenti l’esercizio della attività agro-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi avrebbe errato il giudice nell’escludere la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 149 D. Lgs. 42/04, integratrici del precetto penale, alla luce dell’55 comma 6 bis della legge regionale 11/04, che disciplinando le serre cd. a tunnel, quali interventi edilizi liberi, che non necessitano di alcun titolo abilitativo, consentirebbe di ravvisare l’ipotesi di cui alla lettera b citata, conducendo alla assoluzione con formula piena, perché il fatto non sussiste. 2.2. con un secondo motivo ci si duole del fatto che la sentenza impugnata violerebbe la legge penale, allorché ritiene comunque necessario il rilascio della autorizzazione paesaggistica nonostante l’art. 44 co.6 e 6 bis della Legge regione Veneto n. 55 del 31.12.2012 modificativa ed integrativa della Legge regione Veneto n. 11 del 23.04.2004 , abbia qualificato come libera l’attività di edificazione delle serre tunnel, il che consentirebbe di ritenere l’incidenza della disciplina regionale anche con riferimento ai reati paesaggistici, in ragione del particolare favore per le serre in territorio agricolo destinate alle coltivazioni forzate ed intensive. 2.3 Con il terzo motivo ravvisano i ricorrenti la violazione di legge allorché il giudice attribuisce rilevanza all’errore in cui sono incorsi i ricorrenti pacificamente determinato dall’ufficio tecnico comunale che ha ritenuto non necessaria l’autorizzazione paesaggistica in quanto non si tratterebbe di errore che esclude i dolo, come rilevato dal giudice, perché ricadente su un elemento di fatto del reato contestato ai sensi dell’art. 47 c.p., ma di un errore di diritto, sul precetto extrapenale e per questo sottratto eccezionalmente al regime di generale inescusabilità dell’ error iuris delineato dall’art. 5 c.p., per essere ricondotto, appunto, alla previsione di non punibilità dell’art. 47 u.c , escludendo, comunque, l’elemento soggettivo. 3.4. Infine Con motivi aggiunti depositati l’8.11.2016 gli imputati chiedono l’assoluzione perché il fatto non sussiste, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 181 co. 1bis D. Lgs. 42/04 per sentenza della Corte Costituzionale n. 56/16. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è infondato in quanto la formula assolutoria pronunciata dal giudice di merito è corretta e condivisibile. Esaminando congiuntamente i primi due motivi, si deve ritenere corretta, e costituzionalmente orientata l’interpretazione fornita dal giudice di merito che ha attribuito rilevanza alla citata normativa regionale che ha liberalizzato l’edificazione delle cd. serre tunnel, solo relativamente al reato contestato ai sensi dell’art. 44 lett. c del DPR 380/2001 e non riguardo al reato di cui all’art. 181 c.1 bis D.LGSL N 42/2004 dal momento che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, la materia paesaggistica si sottrae al potere legislativo delle regioni . Inammissibile è il terzo motivo, perché manca l’interesse ad ottenere la medesima pronuncia per motivi diversi ossia per errore sul fatto determinato da errore su norma extrapenale o per errore di diritto vertente su norma extrapenale , in quanto gli stessi ricorrenti evidenziano che, in ogni caso, l’errore produrrebbe alla non punibilità per difetto dell’elemento soggettivo. Infine, non risultando i fatti prescritti, nessun rilievo svolge nel caso di specie la pronuncia della Corte Costituzionale n. 56/2016. Tale pronuncia, come noto, ha stabilito che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, non è più sufficiente che la condotta ricada su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori o su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, essendo anche necessario che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti previsti quantitativi previsti dalla lettera b dell’art. 181, comma 1-bis. Nel caso di specie tuttavia, non appare rilevante tale elemento atteso che la condotta, pacificamente commessa, sarebbe in ogni caso riconducibile alla contravvenzione ove tali limiti che non rientrano nella cognizione del giudice di merito per non essere stati oggetto di contestazione non fossero superati. Sicché, in assenza di elementi che consentano di ritenere che tali limiti sarebbero superati, pur se qualificato astrattamente il reato come contravvenzione, ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, resta valida la formula assolutoria pronunciata dal giudice di merito per carenza dell’elemento soggettivo. Ciò conduce al rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.