L’adesione dell’avvocato allo sciopero fa slittare il termine massimo della custodia cautelare

Il termine massimo di durata della custodia cautelare in carcere è sospeso per il tempo in cui l’udienza è stata rinviata per la mancata partecipazione all’udienza del difensore che abbia dichiarato di aderire all’astensione della categoria.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5998/17 depositata l’8 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza con cui il GIP locale aveva volta rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere per decorrenza del termine massimo della relativa fase, presentata da un imputato sottoposto a giudizio abbreviato per il delitto di associazione di stampo mafioso. Il Tribunale rilevava che il termine semestrale della custodia cautelare, previsto in relazione alla pena edittale per il reato contestato, doveva essere maggiorato di 22 giorni per la corrispondente durata del rinvio dell’udienza disposto a causa dell’adesione del difensore all’astensione proclamata degli avvocati. L’ordinanza viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dall’imputato che contesta la possibilità di sospendere i termini della custodia cautelare in pendenza di giudizio abbreviato, oltre all’omessa notificazione della manifestazione di volontà del difensore di aderire allo sciopero. Sciopero dell’avvocato e rinvio dell’udienza. Il Collegio non ritiene condivisibili le doglianza prospettate dal ricorrente e sottolinea che la durata massima della custodia cautelare per il giudizio abbreviato, in relazione al reato in oggetto, è pari a 6 mesi essendo applicabile la disciplina sanzionatoria anteriore alla novella di cui alla l. n. 69/2015 con decorrenza dall’emissione dell’ordinanza con cui viene disposto il rito alternativo. Ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. b e c-bis , c.p.p. il termine è sospeso durante il tempo in cui l’udienza è stata rinviata per la mancata partecipazione del difensore che abbia aderito all’astensione della categoria lasciando così l’assistito privo di difesa tecnica. L’ordinanza impugnata si sottrae dunque ad ogni censura avendo il Tribunale correttamente applicato i summenzionati principi il difensore del ricorrente aveva infatti manifestato ritualmente la volontà di aderire allo sciopero e il conseguente rinvio dell’udienza aveva comportato una maggiorazione del termine massimo di durata della misura cautelare, correttamente quantificato dal giudice. L’imputato può richiedere di procedere in assenza del difensore. Ugualmente infondata è la doglianza con cui il ricorrente invoca un proprio diritto ad essere formalmente interpellato per l’eventuale manifestazione della volontà di procedere comunque al giudizio in caso di adesione del difensore allo sciopero. Si tratta di una posizione giuridica che non trova alcun riconoscimento nell’ordinamento, in quanto, come ricordano gli Ermellini, ai sensi dell’art. 420- ter , comma 5, c.p.p. in caso di mancata partecipazione del difensore all’udienza per legittimo impedimento non è possibile procedere nei confronti dell’imputato, salvo che questi non lo richieda espressamente. Ne consegue che solo in caso di espressa richiesta dell’imputato è possibile procedere ugualmente alla celebrazione dell’udienza in assenza del difensore non essendo consentito presumere implicitamente o desumere per facta concludentia una volontà che deve essere manifestata espressamente dell’interessato , regola che può indubbiamente estendersi all’ipotesi della mancata partecipazione del difensore all’udienza per adesione all’astensione proclamata dall’organismo di rappresentanza dell’avvocatura. Nel caso di specie, essendo stata comunicata all’imputato, tramite la direzione del carcere, la notizia dell’astensione del suo difensore e non essendosi il ricorrente opposto, che aveva inoltre rinunciato anche a comparire in udienza, il motivo di ricorso non può essere accolto. In conclusione, i Supremi Giudici rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 ottobre 2016 – 8 febbraio 2017, numero 5998 Presidente Vecchio – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 13.04.2016 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.penumero , ha rigettato l’appello proposto da R.A.S. avverso l’ordinanza emessa il 12.02.2016 con cui il GIP in sede aveva rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia, per decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare, della misura coercitiva applicata all’imputato per il delitto di cui all’art. 416 bis, primo e quarto comma, cod. penumero , in relazione al giudizio abbreviato disposto nei suoi confronti con ordinanza in data 21.07.2015 il Tribunale rilevava che il termine di custodia di sei mesi, previsto in relazione alla pena edittale stabilita per il reato oggetto di giudizio, doveva essere maggiorato della sospensione di 22 giorni corrispondente alla durata del rinvio dell’udienza dall’1.12.2015 al 22.12.2015 per effetto dell’adesione del difensore dell’imputato all’astensione proclamata dagli avvocati, tempestivamente comunicata al R. che, detenuto, aveva rinunciato a comparire all’udienza e aveva riferito attraverso l’ufficio matricola della casa circondariale di Agrigento di acconsentire all’astensione del difensore, così che il termine di fase non era scaduto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado il 26.01.2016. 2. Ricorre per cassazione R.A.S. , personalmente, deducendo violazione degli artt. 27 e 111 Cost., 142 e 156 cod.proc.penumero , contestando la possibilità di sospendere i termini della custodia cautelare in pendenza del giudizio abbreviato e censurando l’omessa notificazione, mediante consegna di copia all’imputato detenuto, dell’invito a manifestare la volontà di aderire allo sciopero del difensore, con conseguente nullità del verbale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni e con le precisazioni che seguono. 2. Il termine di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato relativo al reato ascritto al ricorrente - che è quello di cui all’art. 416 bis, primo e quarto comma, cod. penumero , contestato come commesso fino a febbraio 2012 e ricadente perciò nella disciplina sanzionatoria antecedente la novella di cui alla L. numero 69 del 2015, che contemplava una pena edittale massima di anni 15 di reclusione - è pari a sei mesi, decorrenti dall’emissione dell’ordinanza con cui è stato disposto il rito alternativo chiesto dall’imputato, così come stabilito dall’art. 303 comma 1 lett. b-bis numero 2 cod.proc.penumero . Il termine è sospeso, ai sensi dell’art. 304 comma 1 lett. b e c-bis del codice di rito, durante il tempo in cui l’udienza è rinviata a causa della mancata partecipazione del difensore che si sia astenuto dalla trattazione del processo, rendendo privo di assistenza l’imputato, nell’esercizio del diritto riconosciutogli di aderire all’astensione degli avvocati proclamata in conformità al codice di autoregolamentazione adottato il 4.04.2007 ex plurimis, Sez. 2 numero 45525 del 5/11/2015, Rv. 265683 . Nel caso di specie, è pacifico che il difensore del R. aveva manifestato ritualmente la volontà di astenersi dalla partecipazione all’udienza dell’1.12.2015 in adesione all’astensione proclamata, per tale data, dall’organismo rappresentativo dell’avvocatura , che era stata perciò rinviata al 22.12.2015, con conseguente sospensione del decorso del termine della custodia cautelare per l’intera durata del rinvio, pari a 22 giorni poiché l’ordinanza che disponeva il giudizio abbreviato era stata emessa il 21.07.2015, il termine di fase di sei mesi destinato originariamente a scadere il 20.01.2016 , per effetto del periodo di sospensione deve essere aumentato di 22 giorni, fino all’11.02.2016, e dunque non era ancora scaduto alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 26.01.2016. Sotto tale profilo, l’ordinanza con cui il GIP ha respinto l’istanza di scarcerazione dell’imputato per decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare, e l’ordinanza - qui impugnata - con cui il Tribunale ha confermato il provvedimento del GIP, rigettando l’appello dell’imputato, sono giuridicamente corrette, e il ricorso del R. è privo di fondamento. 3. La doglianza del ricorrente è infondata anche laddove deduce la violazione di un - insussistente - diritto dell’imputato ad essere formalmente interpellato al fine di manifestare eventualmente la volontà che si procedesse ugualmente al giudizio, anche in presenza della dichiarazione di astensione del difensore. 3.1. La regola generale, che si ricava dalla disciplina dettata dall’art. 420-ter comma 5 del c.p.p. per il caso di assenza e mancata partecipazione del difensore all’udienza, che sia dovuta a un legittimo impedimento a comparire, è quella per cui ove il difensore non abbia designato un sostituto, o l’imputato non sia assistito da altro difensore che non sia a sua volta impedito non è possibile procedere al giudizio nei confronti dell’imputato, salvo che questi chieda che si proceda in assenza del difensore impedito occorre, dunque, una richiesta espressa dell’imputato perché si possa legittimamente procedere al giudizio a suo carico in assenza del difensore con conseguente designazione di un difensore d’ufficio , non essendo consentito presumere implicitamente o desumere per facta concludentia una volontà che deve essere manifestata espressamente dall’interessato, pena la lesione del diritto effettivo di difesa. 3.2. La medesima disciplina deve trovare applicazione per il caso in cui la causa della mancata partecipazione all’udienza del difensore discenda dall’adesione all’astensione proclamata dall’organismo rappresentativo dell’avvocatura e l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o sia comunque detenuto. L’articolo 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, approvato dall’O.U.A., stabilisce, infatti, che, analogamente a quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 introdotto dalla L. numero 479/1999 del codice di procedura penale , l’astensione non è consentita e il difensore ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale - nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione - se l’imputato chieda espressamente che si proceda. La regola, anche in questo caso, è quella per cui la legittima astensione del difensore non consente al giudice di procedere al giudizio, imponendogli di rinviare l’udienza, salvo che l’imputato in vinculis manifesti la volontà espressa che si proceda, nel qual caso il diritto dell’imputato alla celere definizione del giudizio prevale su quello dell’avvocato all’astensione, e il difensore è obbligato a prestare l’assistenza professionale la celebrazione del processo è dunque rimessa all’iniziativa dell’imputato, che deve attivarsi per manifestare al giudice la relativa volontà, realizzando la condizione che impedisce il differimento dell’udienza e la conseguente sospensione del corso del termine di durata della custodia cautelare . 3.3. Nel caso di specie, è pacifico che il R. non aveva tempestivamente manifestato la volontà espressa che all’udienza dell’1.12.2015 si procedesse alla trattazione del giudizio abbreviato, nonostante la dichiarazione di astensione del suo difensore, e anzi risulta che l’imputato, a fronte della comunicazione della notizia dell’astensione disposta dal GIP tramite la direzione della casa circondariale - avendo il R. rinunciato a comparire all’udienza - non si era opposto alla stessa. La rinuncia dell’imputato a presenziare all’udienza produce - fino al momento della eventuale revoca espressa - l’effetto di consentire che si proceda in sua assenza, senza che l’interessato debba previamente ricevere informazioni circa le conseguenze giuridiche derivanti da tale scelta, essendo onere del rinunciante di consultare al riguardo il proprio difensore Sez. 7 numero 22337 del 18/02/2015, Rv. 263564 , ed implicando la rinuncia a comparire l’accettazione di tutte le conseguenze ad essa ricollegabili in ordine all’andamento dell’udienza e del processo Sez. 5 numero 37468 del 3/07/2014, Rv. 262211 , tanto che l’imputato, assente per rinuncia, non ha diritto di ricevere alcuna notificazione o comunicazione della sentenza pronunciata nei suoi confronti e si considera presente agli effetti della decorrenza del termine per l’impugnazione. A maggior ragione, dunque, il ricorrente, non presente all’udienza per effetto di volontaria rinuncia, non aveva diritto di ricevere alcuna notizia da parte del giudice dell’astensione del difensore così come non avrebbe avuto titolo ad essere informato dell’eventuale legittimo impedimento di quest’ultimo , al fine dell’esercizio della facoltà di chiedere che si procedesse ugualmente al giudizio, e non può di conseguenza dolersi delle forme nelle quali ha ricevuto una comunicazione che il giudice non era tenuto a disporre. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza al direttore dell’istituto penitenziario di appartenenza dell’indagato, ai sensi dell’art. 94 comma 1-ter disp. att.cod.proc.penumero . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter, disp. att. c.p.p