L’opera eccede i limiti del permesso di costruzione, valido il sequestro preventivo

Se l’opera è realizzata in totale difformità rispetto al permesso rilasciato dal Comune e sono integrati gli estremi del reato di occupazione abusiva l’ordinanza avente ad oggetto il sequestro preventivo dello stabile è valida.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 5629/17 depositata il 7 febbraio. Il caso. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso avverso l’ordinanza che annullava il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare, evidenziando la stabilità dell’opera, così come realizzata, in totale difformità rispetto al permesso di costruire secondo il quale la stessa avrebbe dovuto possedere caratteristiche di agevole amovibilità. Inoltre denunciava una conseguente occupazione abusiva del lido, autorizzata per 3 mesi e destinata, invece, per la natura stabile dell’opera, a proseguire oltre la scadenza della concessione. Lo stabile eccede i limiti consentiti dal permesso del Comune. Secondo la Corte di legittimità le considerazioni correttamente sollevate dal Pubblico Ministero sono in contrasto con l’art. 44 d.p.r n. 380/2001 o Testo Unico in materia edilizia. Il permesso di costruire rilasciato dal Comune consentiva la realizzazione di un manufatto ad un solo piano con struttura portante realizzata con materiali idonei a consentire di montare e smontare lo stabilimento in tutte le sue componenti. L’opera, al contrario, era stata costruita con materiali quali il ferro e il cemento, non idonei a all’agevole smantellamento dello stabile previsto dal permesso. Risulta evidente, pertanto, la difformità dell’organismo edilizio realizzato rispetto a quello assentito, ai senti del d.p.r n. 380/2001, stante la realizzazione di un’opera chiaramente caratterizzata da parti stabili ed inamovibili, in radicale ed insanabile contrasto con il titolo originario. Non rileva, inoltre, le questione sollevata dall’indagato relativamente all’eseguibilità delle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, in quanto, nella vicenda in esame, non sono state eseguite solamente modifiche interne ma anche alle parti strutturali. Le caratteristiche di stabilità ed inamovibilità dell’opera determinano, sulla scorta anche di un principio giurisprudenziale, la sussistenza degli indizi del reato di occupazione abusiva del demanio marittimo, per effetto ed in conseguenza del mantenimento del manufatto oltre la scadenza del termine indicato nella concessione. Pertanto l’ultimazione dell’opera non determina il venir meno dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo. La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 ottobre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 5629 Presidente Di Nicola – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2015 il Tribunale di Catanzaro, provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata da T.R. nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 5 novembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente ad oggetto uno stabilimento balneare in Comune di , in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001 e 1161 e 54 cod. nav., ha annullato il decreto di sequestro, disponendo la restituzione dei beni all’avente diritto, evidenziando l’avvenuto rilascio del permesso di costruire le opere costituenti lo stabilimento balneare ed escludendo che la difforme realizzazione del pavimento con pannelli in ferro su cui era stato adagiato un battuto in cemento con delle mattonelle determinasse il venir meno delle caratteristiche di temporaneità ed amovibilità del manufatto, potendo comportare, in considerazione della complessità della struttura, solamente una maggior difficoltà nello smontaggio e nella eliminazione delle singole parti. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 1161 cod. nav., ha evidenziato che nel permesso di costruire rilasciato al ricorrente era stato indicato che le concessioni demaniali marittime ricadenti nell’ambito della competenza territoriale del Comune di erano state prorogate fino al 31 dicembre 2015. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed ha denunciato violazione dell’art. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001, evidenziando la realizzazione delle opere da parte dell’indagato in totale difformità rispetto al permesso di costruire, tenendo conto dei materiali utilizzati e della prospettiva di utilizzo delle stesse, tali da escluderne la natura temporanea ed amovibile, risultando irrilevante in proposito il termine di tre anni assegnato nel permesso di costruire per il completamento delle opere, da porsi necessariamente in relazione alla concessione per l’occupazione dell’area demaniale, scaduta il 31 ottobre 2015. 3. L’indagato ha depositato memoria mediante la quale ha resistito alla impugnazione del Pubblico Ministero, ribadendo la legittimità delle proprie condotte, stante il rilascio del permesso di costruire e della concessione per l’occupazione dell’area demaniale, ed eccependo la mancanza di pericolo nel ritardo, essendo frattanto, a seguito del dissequestro disposto dal Tribunale, stata completata l’opera. 4. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la sussistenza della violazione di legge in relazione alla esclusione della sussistenza dei gravi indizi di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001, sottolineando la stabilità dell’opera come realizzata costituita da un battuto di cemento, su pannelli in ferro, piastrellato , in difformità dal permesso di costruire 17/2015, secondo cui l’opera avrebbe dovuto possedere caratteristiche di agevole amovibilità ed insistere su un tavolato di legno, incompatibile con la sua permanenza per soli tre mesi all’anno sul suolo demaniale ciò determinava anche una occupazione abusiva del lido, autorizzata per tre mesi e destinata, invece, per la natura stabile dell’opera, a proseguire oltre la scadenza della concessione. Considerato in diritt o 1. Il ricorso del Pubblico Ministro è fondato. 2. Il Tribunale, nell’accogliere la richiesta di riesame avanzata dal titolare dello stabilimento balneare sottoposto a sequestro preventivo, ha escluso la sussistenza degli indizi dei reati di cui agli artt. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001 e 54 e 1161 cod. nav. prospettati con la richiesta di sequestro, escludendo la difformità tra il permesso di costruire e le opere realizzate, sia perché il committente con la denuncia di inizio dei lavori aveva comunicato la variazione progettuale, da ritenere consentita sulla base di quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, lett. e-bis , d.P.R. 380/2001, come modificato dal d.l. 133/2014, convertito dalla I. 164 del 2014 sia perché la modifica progettuale non determinerebbe il venir meno delle caratteristiche di temporaneità ed amovibilità del manufatto così come realizzato, potendo comportare solamente una maggior difficoltà di smontaggio ed eliminazione di singole parti. Quanto alla illecita occupazione del demanio marittimo, il Tribunale ne ha escluso la ravvisabilità, sulla base del rilievo che la concessione demaniale marittima era stata prorogata fino al 31 dicembre 2015, per consentire il completamento dell’opera oggetto del permesso di costruire, e che, in ogni caso, l’obbligo di rimozione entro il 31 ottobre di ciascun anno del manufatto destinato a servizio della attività di stabilimento balneare poteva essere riferito solo ad una struttura completata, onde precluderne l’utilizzo successivamente alla scadenza, ma non anche in relazione ad una struttura non ancora ultimata, per la cui realizzazione era stata autorizzata l’occupazione del suolo demaniale fino al 31 dicembre 2015 e per la cui ultimazione era stato stabilito nel permesso di costruire il termine di tre anni. 3. Tali considerazioni risultano, però, come denunciato dal Pubblico Ministero ricorrente, in contrasto con l’art. 44 d.P.R. 380/2001. 3.1. Il permesso di costruire rilasciato al T. consentiva, secondo quanto esposto nella motivazione della ordinanza impugnata, la realizzazione di un manufatto ad un solo piano, con struttura portante smontabile mista acciaio/legno, e con la previsione della realizzazione delle pavimentazioni in tavolato di legno e all’interno in PVC, onde consentire di montare e smontare lo stabilimento in tutte le sue componenti e secondo il crono-programma previsto in fase di progetto. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, e come riportato nella motivazione del provvedimento censurato, la pavimentazione è stata, invece, realizzata con pannelli in ferro su cui è stato adagiato un battuto in cemento con delle mattonelle. Inoltre il Pubblico Ministero ha esposto nel ricorso, e tale affermazione non è stata censurata dall’indagato, che in occasione del sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria era stata accertata la realizzazione di un manufatto in corso di completamento ad un piano fuori terra, della superficie di mq. 350 ed altezza di m. 5, con struttura in travi di ferro zincate poggiate su plinti in cemento, travi lamellari e pannelli coibentati, pavimentazione in battuto di cemento su pannelli in ferro, piastrellato, tetto in legno e pannelli coibentati, con impianto elettrico ed idraulico già realizzati. 3.2. Alla luce di tale consistenza delle opere, anche senza ulteriori indagini e senza la necessità di compiere valutazioni di merito, trattandosi della qualificazione giuridica dell’intervento in rapporto al titolo edilizio, risulta evidente la difformità di quanto realizzato rispetto al permesso di costruire rilasciato all’impresa amministrata dal T. , sia dal punto di vista della struttura e della consistenza, sia dal punto di vista della funzione che concorre in modo determinante a qualificare l’opera . La posa di travi in ferro poggiate su plinti di cemento e la realizzazione di una pavimentazione in battuto di cemento, poggiato su pannelli in ferro e piastrellato, risulta del tutto difforme, quanto a consistenza, tipologia costruttiva e materiali impiegati, dalla previsione assentita della realizzazione di un manufatto con struttura portante smontabile mista acciao/legno, con pavimentazioni in tavolato di legno e all’interno in PVC, onde consentire di montare e smontare lo stabilimento in tutte le sue componenti inoltre la realizzazione di plinti in cemento e di una pavimentazione in battuto di cemento piastrellato risultano del tutto incompatibili con la prescritta amovibilità della struttura, che avrebbe dovuto essere rimossa entro il 31 ottobre di ciascun anno. 3.3. Tali, invero assai rilevanti, differenze strutturali e funzionali del manufatto determinano la ravvisabilità della violazione dell’art. 44, lett. b , d.P.R. 380/2001, esclusa dal Tribunale, a causa della totale difformità dal permesso di costruire dell’organismo edilizio in concreto realizzato, integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e di utilizzo rispetto a quello oggetto del permesso stesso. Va al riguardo ricordato che si considera in totale difformità l’intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l’organismo programmato e quello che è stato realizzato con l’attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, di utilizzazione o di ubicazione cfr. Sez. 3, n. 40541 del 18/06/2014, Cinelli, Rv. 260652 Sez. 4, n. 25159 del 30/10/2002, Martini, Rv. 225719 . Risulta evidente, dunque, la difformità dell’organismo edilizio realizzato rispetto a quello assentito, ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001, stante la realizzazione di un opera chiaramente caratterizzata da parti stabili ed inamovibili, in radicale ed insanabile contrasto, sia dal punto di visto tipologico e strutturale sia dal punto di vista funzionale, con il titolo originario, che prevedeva la realizzazione di un’opera con diverse caratteristiche costruttive ed interamente amovibile alla scadenza del termine stabilito nella concessione per l’occupazione dell’area demaniale è chiara, infatti, la diversa funzione di un’opera destinata ad essere rimossa ogni anno al termine della stagione balneare, rispetto a quella di un’opera che, per caratteristiche costruttive e materiali impiegati, sia stabile ed inamovibile, con la conseguente totale difformità dal titolo edilizio dell’opera in concreto realizzata. 4. Non rileva, poi, la previsione dell’art. 6, comma 2, lett. e-bis , d.P.R. 380/2001, invocata dall’indagato nella sua memoria, secondo la quale possono essere eseguite senza titolo abilitativo le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa , in quanto, nella vicenda in esame, non sono state eseguite solamente modifiche interne, ma anche alle parti strutturali, tali, tra l’altro, da modificare la destinazione d’uso dei locali, in conseguenza della stabilità ed inamovibilità dell’opera, divenuta ora funzionale ad una attività stabile e continuativa e non più stagionale e temporanea. 5. Le evidenziate caratteristiche di stabilità ed inamovibilità dell’opera determinano anche la sussistenza degli indizi del reato di occupazione abusiva del demanio marittimo, destinata necessariamente a protrarsi, proprio a cagione di detti caratteri dell’opera quale in concreto realizzata, oltre la scadenza del termine assegnato nella concessione per l’occupazione dell’area. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui è arbitraria l’occupazione del demanio marittimo protrattasi oltre la scadenza della concessione sino al rilascio della nuova, pur se già richiesta Sez. 3, n. 29910 del 23/06/2011, Bianchi, Rv. 250664 Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011, Barbieri, Rv. 250976 Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010, Massacesi, Rv. 246773 , con la conseguente sussistenza degli indizi del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per effetto ed in conseguenza del mantenimento del manufatto realizzato dall’indagato oltre la scadenza del termine indicato nella concessione. Non rileva, infatti, al riguardo la circostanza che il permesso di costruire contemplasse un termine di tre anni per la realizzazione dell’opera, dovendo comunque la stessa essere realizzata con le caratteristiche costruttive e di amovibilità stabilite nel permesso, onde consentirne in ogni caso, anche qualora già ultimata, la rimozione completa alla scadenza del termine stabilito nella concessione dell’area demaniale. Tale termine era stato prorogato al 31 dicembre 2015 solo per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera così come assentita, e non anche per consentire la mera prosecuzione della occupazione dell’area demaniale oltre il termine stabilito nella concessione, attraverso un’opera dotata degli evidenziati caratteri di stabilità ed inamovibilità. Tale proroga risulta, dunque, del tutto priva di rilievo, in considerazione della evidenziata stabilità ed inamovibilità dell’opera, così come in concreto realizzata. 6. L’ultimazione dell’opera cosa che, peraltro, va accertata nel caso di specie, non essendovi elementi certi in ordine al grado di completamento dell’opera , non determina il venir meno dei presupposti per il mantenimento del sequestro, come sostenuto dall’indagato nella sua memoria, ricorrendo comunque i presupposti di tale misura cautelare, sia per evitare il protrarsi della occupazione illecita dell’area demaniale su cui insiste l’opera, in relazione al reato di cui all’art. 1161 cod. nav. sia perché il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013, Gullo, Rv. 258182 Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011, Susinno, Rv. 252016 Sez. 3, n. 36104 del 22/09/2011, Armelani, Rv. 251251 Sez. 2, n. 17170 del 23/04/2010, De Monaco, Rv. 246854 Sez. 6, n. 21734 del 04/02/2008, Bianchi, Rv. 240984 Sez. 4, n. 15821 del 31/01/2007, Bove, Rv. 236601 . L’ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e delle esigenze cautelari in ordine ad entrambi i reati per cui si procede, tenendo conto dei principi di diritto in precedenza enunciati. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.