Piccole dosi di marijuana e uno spinello: poco plausibile lo spaccio

Droga rinvenuta nell’abitazione di un uomo. Revocata la misura degli arresti domiciliari. Per i Giudici è concreta l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale.

Quantitativo minimo di marijuana e uno spinello, fumato solo in parte, rinvenuti nell’abitazione di un uomo. Vacilla l’ipotesi dello spaccio. Plausibile il semplice uso personale. Legittima perciò la revoca dell’originaria misura degli arresti domiciliari Corte di Cassazione, sentenza n. 5631/17, sez. III Penale, depositata il 7 febbraio . Controllo. L’accusa sul tavolo è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Fatale l’esito del controllo effettuato in un appartamento, controllo che ha fatto scoprire alcune piccole dosi di marijuana. A sorpresa, però, in Tribunale viene annullata l’ordinanza del GIP che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo trovato in possesso della droga. E questa decisione viene ritenuta corretta dai magistrati della Cassazione. Decisivi alcuni elementi che lasciano pensare ad un uso personale della marijuana. Più in dettaglio, viene posto in evidenza, innanzitutto, che l’uomo non è stato arrestato nella flagranza del reato di spaccio . Allo stesso tempo non va trascurato il fatto che il quantitativo sequestrato è modesto e che nell’abitazione è stato rinvenuto uno spinello parzialmente utilizzato questi ultimi due dati fanno pensare, secondo i giudici, che la sostanza stupefacente fosse destinata effettivamente ad un uso personale . E in questo quadro, concludono i magistrati, è irrilevante il rinvenimento di un bilancino di precisione nell’appartamento dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 ottobre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 5631 Presidente Carcano – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania con ordinanza del 18 agosto 2016, in esito all’annullamento di precedente pronuncia con la sentenza della Corte di Cassazione n. 34558 dell’8 giugno 2016, annullava l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Caltagirone dell’8 marzo 2016, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di C.G. per il reato di cui all’art. 73 T.U. stup. marijuana, suddivisa in dosi di gr. 2,15 una e di gr. 0,80 ciascuno, altre 4, nella propria abitazione, unitamente ad un bilancino di precisione . 2. Ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Violazione di legge, art. 627, comma 3, cod. proc. pen Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza impugnata non si è uniformata ai principi di diritto espressi dalla Cassazione con la sentenza di annullamento del precedente provvedimento. I gravi indizi di colpevolezza sono stati ritenuti mancanti per l’assenza di analisi sulla sostanza, l’assenza di arresto in flagranza, il rinvenimento di uno spinello in parte usato e l’assenza di sequestro di somme di denaro. I primi due elementi sono neutri. L’ordinanza reitera una valutazione parcellizzata degli elementi e non tiene conto del bilancino di precisione rinvenuto e di precedenti per spaccio dell’indagato nel 2011 e nel 2013 inoltre nei giorni precedenti è stato notato presso la villa comunale di , luogo di spaccio. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è infondato e deve rigettarsi. La decisione del Tribunale impugnata risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e rileva l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 73, T. U. stup. Ed invero, pur procedendo - siccome indicato dalla Corte di Cassazione - ad una valutazione complessiva della vicenda che occupa non possono evidenziarsi le seguenti circostanze molte delle quali già contenute nel provvedimento di annullamento emesso dal Tribunale del riesame di Catania 1 non risulta essere stata effettuata con indagine tossicologica sulla sostanza stupefacente sequestrata, della quale, quindi non si conosce la quantità di principio attivo 2 il conti non è stato arrestato nella fragranza del reato di spaccio, atteso che la sostanza stupefacente è stata sequestrata all’interno della sua abitazione 3 nel corso della perquisizione domiciliare i militari dell’arma rinvenivano, all’interno della stanza del conti, uno spinello in parte usato contenente, probabilmente della sostanza stupefacente del tipo marijuana circostanza questa, da cui può desumersi un uso personale dello stupefacente 4 non sono state sequestrate somme di denaro, indicativi di una precedente attività di spaccio. Proprio l’esame complessivo degli elementi raccolti a carico dell’indagato induce a ritenere carenti gravi indizi colpevolezza a suo carico in ordine al reato ascrittogli. In particolare, l’assenza di flagranza del reato di spaccio, il modesto quantitativo sequestrato, del quale non è dato conoscere la quantità di principio attivo, di sequestro di uno spinello parzialmente utilizzato lasciano fondatamente ritenere che la sostanza stupefacente fosse effettivamente destinata ad un uso personale. In tale contesto, il rinvenimento di un bilancino di precisione non rappresenta un dato sufficiente a sostenere la tesi dell’accusa . In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a , del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo che acquista maggiore rilevanza indiziarla al crescere del numero delle dosi ricavabili , le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991 . La decisione impugnata ritiene che il dato quantitativo sia non eccessivo, e del resto non determinato con precisione - comunque soli pochi grammi di marijuana -, e valutati tutti gli altri elementi tra i quali uno spinello acceso non sia provata sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza la destinazione allo spaccio. L’ordinanza analizza anche la presenza del bilancino e la ritiene equivoca, e giustificabile per i precedenti dell’imputato. In sostanza si tratta di una valutazione di fatto adeguatamente motivata, senza contraddizioni o manifeste illogicità, che non consente un intervento di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M