Facevano timbrare il badge a terzi: la truffa si configura, ma è necessaria la misura cautelare?

Non rileva il diffuso malcostume all’interno dell’ASL, né la mancanza di interventi amministrativi diretti a eliminare gli abusi tramite controlli più penetranti, al fine della valutazione dell’attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5642/17 depositata il 7 febbraio. Il caso. Due dipendenti dell’Azienda Sanitaria di Viterbo venivano sottoposte, con ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, alle misure cautelari interdittive della sospensione dall’esercizio del servizio, rispettivamente, di dirigente e di collaboratore professionale infermiere, per la durata di sei mesi. Entrambe si erano rese protagoniste di vari reati di truffa, consistenti nell’illecita cessione a terzi del proprio badge richiedendone la timbratura al fine di figurare sul posto di lavoro, mentre in realtà erano assenti ingiustificatamente. La collaboratrice, inoltre, aveva anche tentato di deviare le indagini predisponendo schede false nel registro di Pronta Reperibilità. Avverso tale pronuncia ricorrevano in Cassazione. Il periculum libertatis e di recidiva. Le dipendenti lamentano l’erronea valutazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c , c.p.p., non ricorrendo, a loro avviso, l’attualità del pericolo di reiterazione del reato, nel senso di continuità del cd. periculum libertatis , da apprezzare sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti . Il pericolo di recidiva sarebbe inesistente le ricorrenti sono incensurate e, per di più, sono già state trasferite presso altri uffici, oppure hanno smesso di svolgere quelle attività svolte in precedenza. Due diversi esiti. Secondo la Corte di Cassazione l’ordinanza va annullata nei confronti della dirigente e il ricorso va rigettato nei confronti della collaboratrice. Il quadro di gravità indiziaria fa attribuire un rilievo diverso alla considerazione della sistematicità” delle condotte di reato di quest’ultima. La valutazione del giudice di merito a proposito dell’attualità e concretezza del pericolo di recidiva in capo alla dirigente, dall’altro lato, non è abbastanza ancorato alla considerazione di parametri soggettivi la personalità dell’imputata e le sue recenti scelte professionali, liquidate come irrilevanti sulla base della loro revocabilità” .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 gennaio 2017 – 7 febbraio 2017, n. 5642 Presidente Fiandanese – Relatore Prestipino Ritenuto in fatto 1. Decidendo sugli appelli, poi riuniti, proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo avverso le due ordinanze del gip dello stesso Tribunale emesse entrambe il 2 agosto 2016, con cui erano state rigettate le richieste cautelari del requirente nei confronti di G.S. e R.T. , entrambe indagate per vari reati di truffa aggravata in danno dell’Azienda Sanitaria di Viterbo, il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza in epigrafe, ha applicato nei confronti della R. la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del servizio di dirigente della omissis dell’Ospedale di per la durata di mesi sei, e nei confronti della G. la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del servizio di collaboratore professionale infermiere presso lo stesso Ospedale per la medesima durata. 2. La G. , infermiera alle dipendenze dell’Ospedale di , e la R. , dirigente del Centro Trasfusionale della stessa struttura, erano indagate per il reato di truffa aggravata in danno dell’amministrazione di appartenenza, ciascuna per l’illecita utilizzazione del proprio badge, affidato a terzi per la timbratura al fine di figurare in servizio all’interno della struttura ospedaliera in occasione di numerose assenze ingiustificate dal posto di lavoro capo A dell’ircolpazione provvisoria e, in concorso tra loro, in relazione all’indebito conseguimento di indennità per prestazioni di trasfusioni domiciliari in realtà mai effettuate. 2.1. La G. , infine, avrebbe tentato di deviare le indagini predisponendo false schede nel registro di Pronta Reperibilità capo C dell’imputazione in cui è contestato il reato di falso in certificazione amministrativa ai sensi dell’articolo 477 cod. pen. . 3. Il Gip aveva rilevato, anzitutto, l’esclusione del reato di cui al capo C dal novero dei reati che consentono l’applicazione di misure cautelari aveva escluso, poi, la gravità indiziaria nei confronti della R. in ordine al reato di truffa di cui al capo A , sulla base della qualifica dirigenziale dalla stessa posseduta, che non avrebbe comportato un obbligo di frequenza quotidiana della struttura ospedaliera,essendo l’indagata vincolata soltanto al raggiungimento di predeterminati obiettivi di produzione aveva ritenuto, invece, la gravità indiziaria per tutti gli altri reati, escludendo però la sussistenza di qualunque esigenza cautelare, da una parte, per la ritenuta mancanza di pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati, in considerazione della personalità delle indagate, dell’effetto deterrente della stessa sottoposizione di entrambe a procedimento penale e della notorietà guadagnata dalla vicenda sugli organi di stampa, e, dall’altra, per l’inesistenza di un pericolo di inquinamento probatorio, in ragione delle già avvenute acquisizioni istruttorie. 3.1. In sintesi, il tribunale, dopo avere condiviso le valutazioni del Gip in punto di gravità indiziaria a dispetto dell’apparente ampiezza del dispositivo di accoglimento degli appelli del PM, dalla motivazione del provvedimento risulta confermata, nei confronti della R. , l’esclusione della gravità indiziaria per la truffa di cui al capo A , ha ribaltato il giudizio sulle esigenze cautelari sulla base della rilevata sistematicità e frequenza, nel breve periodo monitorato dalla polizia giudiziaria, delle condotte fraudolente, da ritenersi sintomatiche, secondo i giudici territoriali, di un radicato e diffuso malcostume all’interno della ASL di Viterbo, peraltro non adeguatamente fronteggiato dall’amministrazione sanitaria, essendo rimaste immutate dopo i fatti le procedure di controllo eluse dalle condotte fraudolente delle indagate. Nei confronti della G. , inoltre, il Tribunale afferma il pericolo di inquinamento probatorio, in relazione all’accertamento di condotte di occultamento di documentazione inerente alle indagini rinvenuta nell’abitazione dell’indagata e all’interno di una borsa custodita nell’autovettura di sua proprietà. 4. Ricorrono entrambe le indagate per mezzo dei rispettivi difensori. 4.1. Nell’interesse di G.S. , la difesa deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, assumendo che il Tribunale si sarebbe discostato dai criteri stabili dall’articolo 274 lett. C cod. proc. Pen. nel testo modificato dall’articolo 1 comma 1, L. 16 aprile 2015 nr. 47, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in ricorso è citata Cass. Sez. 2, 11 aprile 2016 nr. 18745 , che pur avendo affermato che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’articolo 274, lett. c , cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la, misura cautelare è chiamata a realizzare ha però precisato che la modifica dell’articolo 274 lett. c. è stata certamente ispirata dall’intento di condizionare l’applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione del periculum libertatis . 4.2. Peraltro, il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio sarebbe escluso dalla circostanza che la G. non svolgerebbe più alcuna attività di prelevamento di emo-componenti e di trasfusioni a domicilio, e non si occuperebbe più della relativa documentazione. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale inoltre, le procedure di contabilizzazione e di controllo delle competenze relative al servizio S.I.M.T, sarebbero state modificate con il trasferimento delle incombenze relative al servizio ALPI e Risorse umane. Ma il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe escluso in radice, secondo la difesa dalla natura dei documenti rinvenuti in possesso della G. , trattandosi di fogli fotocopiati non originali e, quindi, non sottratti all’amministrazione, ma nel legittimo possesso dell’indagata essendo peraltro reperibili, per i dipendenti dell’Ospedale, sul sito NOIPA. Non solo, ma si tratterebbe di documenti non attinenti alle prestazioni domiciliari oggetto dell’incolpazione provvisoria sub B . 4.2.1. Con l’ultimo motivo, infine, la difesa lamenta la violazione dell’articolo 289 co 2 cod. proc. Pen., sul rilievo che avendo il Tribunale applicato per la prima volta le misure cautelari, sarebbe stato necessario procedere al preventivo interrogatorio di garanzia previsto dalla norma citata la difesa cita, a conforto delle deduzioni sul punto, Cass. sez. I, 17 gennaio 2011 n. 15794 . 5. Il difensore della R. deduce con il primo motivo, il vizio di erronea e falsa interpretazione degli artt. 273, 125 comma 3 cod. proc. Pen., 640 cpv. cod. pen. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’articolo 606 lett. B ed e ,con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria per la truffa sub B . Richiamandosi ampiamente alle deduzioni svolte nella memoria depositata davanti al tribunale del riesame, la difesa rileva che i giudici territoriali non vi avrebbero dato alcuna risposta. 5.1. L’attività del servizio di emotrasfusioni domiciliari sarebbe regolata in modo da escludere l’incidenza delle tempistiche collegate all’uso fraudolento del badge le prestazioni dovrebbero essere invariabilmente calcolate per due sacche di liquido ematico alla volta, con una t3rriffazione automatica commisurata a sei ore. Conterebbe solo che il servizio fosse stato effettivamente eseguito dalla G. , ad eccezione delle pochissime ore calcolate a posteriori nell’allegato 2 elaborato dalla R. . In ogni caso, l’indagata aveva vistato i riepiloghi delle prestazioni domiciliari predisposti dalla G. , non avendo alcun motivo di dubitare della loro veridicità. Il giudizio di gravità indiziaria porterebbe poi al paradosso di individuare nella R. il centro esclusivo di imputazione di una posizione di garanzia e di controllo sull’operato della G. , riferibile invece precipuamente ad altri uffici amministrativi risposta a pag. 5 dell’ordinanza, che riprende le non superate considerazioni dell’ordinanza del gip . 5.2. In punto di esigenze cautelari, la difesa contesta le valutazioni del tribunale della Libertà sotto gli stessi profili di legittimità del vizio di violazione di legge e del difetto di motivazione, rilevando l’arbitrarietà dell’affermazione dei giudici territoriali circa la sussistenza del pericolo di recidiva, a dispetto dell’incensuratezza della ricorrente, della cessazione, da parte della stessa, del servizio di attività trasfusionale domiciliare e del trasferimento ad uffici amministrativi diversi da quello di appartenenza della ricorrente del compito della rendicontazione oraria delle stesse prestazioni domiciliari, contestando, al riguardo, l’avviso espresso dai giudici territoriali della insufficiente documentazione della ristrutturazione organizzativa del servizio pag. 17 del ricorso . Il difensore della R. ha depositato motivi aggiunti. Considerato in diritto 1. Va anzitutto esaminata l’eccezione di rito formulata dal difensore della G. con riferimento al mancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’articolo 294 cod. proc. Pen., trattandosi peraltro di questione rilevante anche per la posizione della coindagata. Il collegio ritiene però di aderire all’indirizzo di legittimità secondo cui qualora il tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell’azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50768 del 12/11/2014 Cc. dep. 03/12/2014 Rv. 261538 . 2. Sempre in punto di verifica della correttezza del dibattito processuale, vanno senz’altro ritenuti ammissibili anche i motivi di ricorso della R. in punto di gravità indiziaria, in quanto la ricorrente non aveva alcun interesse a dolersi delle relative valutazioni del gip per essere stata rigettata la richiesta di misura cautelare per converso, il Tribunale della libertà, se accoglie l’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, motivato dalla carenza di esigenze cautelari ma con il riconoscimento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve prendere in esame tutti gli elementi di cui all’articolo 292 cod. proc. pen., e pertanto deve dare adeguata motivazione non solo in relazione alle esigenze cautelari ma anche in ordine alla già dichiarata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27792 del 19/04/2006 Cc. dep. 03/08/2006 Rv. 234422 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37086 del 19/05/2015 Cc. dep. 15/09/2015 Rv. 265008 In concreto la questione della gravità indiziaria Si pone soltanto per la R. , che ha formulato sul punto specifici motivi non per la G. , che ha fatto questione soltanto della sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Tanto premesso, le deduzioni difensive sul difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata sulla gravità indiziaria nei confronti della R. per il reato di cui al capo B , relativo alla percezione di indennità retributive conseguite per prestazioni emo-trafusionali a domicilio secondo l’accusa mai effettuate, sono però infondate. 3.1. Va anzitutto rilevato che non è affatto convincente il collegamento tentato dalla difesa tra il sostanziale esonero della ricorrente dall’utilizzazione del badge e la prova delle abusive percezioni di maggiorazioni retributive il fatto che la R. avesse il diritto di assentarsi anche se figurava all’interno della struttura ospedaliera per il superfluo uso del badge, non può certo comportare l’automatica conseguenza che l’assenza fosse dovuta alle prestazioni domiciliari, come sembrerebbe supporre la difesa. 3.2. In ogni caso, già nell’ordinanza del Gip del 2 Agosto 2016 risulta una completa ricostruzione del sistema di contabilizzazione delle prestazioni domiciliari, sulla scorta di specifiche indicazioni documentali vedi pagg. 8 e ss. , valorizzate dal gip anche attraverso un criterio comparativo, con argomentazioni che nulla hanno a che fare con l’utilizzazione del badge, e approfondiscono anche i temi sollevati dalla difesa con riferimento ad es., al rapporto tra sacche prelevate dal magazzino e importo delle prestazioni, in rapporto ai medesimi coefficienti orari sottolineati dalla difesa. Tali dati di prova sono ulteriormente valorizzati dal Tribunale pagg. 5 e ss. , con la precisazione pag. 6 logicamente inappuntabile, che la R. non potrebbe trincerarsi dietro i resoconti contabili della G. , perché in virtù della carica dirigenziale rivestita essa aveva l’obbligo di controllarne l’esattezza, operazione peraltro facilitata dal sistema di rilevazione delle prestazioni domiciliari. Ciò, senza dire che riguardo al servizio di emo-trasfusioni a domicilio la R. non aveva solo compiti dirigenziali di controllo, ma compiti operativi, essendo impegnata personalmente nelle prestazioni, come risulta dall’ordinanza del gip, in coppia proprio con la G. , e che nel ricorso della R. affiora qualche ammissione sull’ eccesso di prestazioni della coindagata . 4. Il ricorso della R. è invece fondato in punto di esigenze cautelari. La considerazione della sistematicità e frequenza delle condotte fraudolente è valutazione che solo marginalmente interferisce con il giudizio progn6stico, tanto più considerando il ridimensionamento del quadro indiziario originario, investendo soprattutto la storicità dei fatti, così come non potrebbe di per sé riverberare sul pericolo di recidiva la circostanza che le condotte si inserissero in un radicato e diffuso malcostume all’interno della struttura sanitaria. 4.1. Anche la questione della presunta carenza di interventi amministrativi diretti a porre termine agli abusi con controlli più penetranti e indipendenti , è in realtà non decisiva per quanto sul punto debba osservarsi come il Tribunale abbia dato risposta ai rilievi difensivi, sottolineando che i meccanismi amministrativi di controllo assunti dalla ricorrente come innovativi in realtà preesistessero anche all’epoca dei fatti vedi pag. 7 . Il giudizio sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva finisce infatti in tal modo con l’essere ancorato dal Tribunale più alla considerazione del fattore oggettivo della esistenza o meno di anticorpi istituzionali contro il virus del malcostume, che al necessario approfondimento dei parametri soggettivi, tra i quali la personalità dell’imputata e le sue recenti scelte professionali, liquidate come irrilevanti sulla base della loro revocabilità , cioè, ancora una volta, alla stregua di un criterio oggettivo , che finisce con l’obliterare il profilo sintomatico . 5. È invece infondato il ricorso della G. . Nel caso della stessa ricorrente, le valutazioni cautelari si inseriscono in un più ampio quadro di gravità indiziaria, che abbraccia anche l’imputazione sub A , consentendo di attribuire ben diverso rilievo alla considerazione della sistematicità delle condotte di reato, che nelle valutazioni del Tribunale presiede al giudizio di pericolosità effettuato nei confronti di entrambe le indagate. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, poi, non è condivisibile il rilievo attribuito dalla difesa alla circostanza che i documenti trovati in possesso della G. fossero semplici fotocopie, non essendo in questione una volontà di sottrazione , ma la valutazione dell’interesse della ricorrente di acquisire e conservare dati relativi ad indennità retributive e a cartellini , in assenza di indicazione che la ricorrente possa aver perseguito scopi diversi da quelli intuitivamente ricollegabili alla vicenda processuale. E della pertinenza dei cartellini al tema di indagine non può dubitarsi, anche sotto questo profilo rilevando la maggiore ampiezza del quadro di gravità indiziaria a carico della G. . Alla luce delle precedenti considerazioni l’ordinanza impugnata va annullata nei confronti di R.T. limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame, e integrale trasmissione degli atti, al tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure coercitive. Il ricorso va nel resto rigettato. Va rigettato il ricorso di G.S. , con la condanna della ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere, nei confronti della stessa G. , agli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen P.Q.M. annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di R.T. limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure coercitive. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di G.S. che condanna al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen. nei confronti della stessa G. .