L'importo da confiscare va ripartito tra ""corruttori"" e ""corrotti""

La natura plurisoggettiva a concorso necessario del reato di corruzione impone, in ambito di confisca per equivalente, la divisione dell’importo accertato tra i due concorrenti necessari. In particolare non è possibile in fase di esecuzione omettere di considerare i corrotti nella ripartizione dell’importo.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 4902/17 depositata il 1° febbraio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Genova disponeva, con ordinanza, la confisca nei confronti dell’imputato accusato di aver commesso il reato di corruzione, confermandola nella misura di € 61.974,83. L’imputato ricorre in Cassazione rilevando che la natura del reato di corruzione è di tipo plurisoggettivo a concorso necessario e pertanto ne devono rispondere sia il corruttore che il corrotto, essendo il comportamento dei due soggetti pressoché identico. In particolare denuncia l’omessa considerazione nella divisione dell’importo del profitto dei due concorrenti necessari, ossia i due soggetti corrotti. La natura plurisoggettiva del reato di corruzione. Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata ribadendo il principio di diritto secondo cui la confisca per equivalente, adottata all’esito del giudizio e dell’accertamento delle responsabilità dovrà, comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell’impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l’intero prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti . Tanto detto il Collegio ritiene che il Giudice abbia erroneamente omesso di considerare nella divisione del predetto importo i due concorrenti necessari, quali soggetti nella fattispecie corrotti. Inoltre, la Corte evidenzia il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, essendo la corruzione reato plurisoggettivo di natura bilaterale il cui elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti e speculari del privato e del pubblico funzionario , la configurazione è strettamente collegata alla sussistenza di entrambe le condotte, stante il perfetto sincronismo tra il dare e il ricevere delle due parti. Pertanto la condotta del corruttore deve essere apprezzata come forma di compartecipazione necessaria alla condotta del corrotto e viceversa. Per tutti questi motivi e sulla scorta di quanto affermato la Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 novembre 2016 – 1 febbraio 2017, n. 4902 Presidente Bonito – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 novembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la confisca a carico di G.N. della somma di Euro 20.658,28, ordinando il dissequestro e la conseguente restituzione al medesimo della ulteriore somma in sequestro. A ragione della decisione premetteva che - il 9/5/2006 il P.M. presso il Tribunale di Genova chiedeva il rinvio a giudizio, fra gli altri, del G. per i reati di cui agli artt. 110, 321, 319 ter e 319 cod. pen. e artt. 110, 479, 476, comma 2, e 61, n. 2, cod. pen. entrambi commessi in concorso con l’omonimo, Gi.Na. nato nel , e con M.D. - su richiesta del P.M., in data 20/10/2006, il G.U.P. disponeva il sequestro preventivo ex art. 322 ter cod. pen. delle somme di denaro e/o dei beni nella disponibilità dell’imputato e del cugino omonimo, sino alla concorrenza di Euro 575.642,86 - il G. , all’udienza preliminare definiva la propria posizione processuale con sentenza emessa dal G.U.P. in data 29/5/2007, con la quale veniva applicata ex art. 444 cod. pro. pen. la pena concordata e disposta la confisca di tutto quanto in sequestro - la Corte di Cassazione, con sentenza del 20/2/2009, annullava la sentenza di patteggiamento, con riferimento alla confisca, rilevando che non era stata determinata la quota di profitto attribuibile al G. e, quindi, a lui confiscabile, ordinando la restituzione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso - il G.I.P., quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26/9/2009, disponeva nei confronti del G. la confisca di quanto in sequestro sino alla concorrenza di Euro 61.974,83, con restituzione della somma eccedente - a seguito di nuovo ricorso per Cassazione, poi qualificato come opposizione in sede esecutiva e trasmesso al Tribunale di Genova, il G.I.P. in data 1/3/2011 respingeva l’opposizione, confermando il provvedimento del 26/9/2009 - con sentenza del 19/7/2012, la Corte di cassazione annullava nuovamente l’ordinanza in questione ritenendola in contrasto con il principio di diritto secondo cui in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali è consentita la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., tale misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile , statuendo altresì che la confisca per equivalente, adottata all’esito del giudizio e dell’accertamento delle responsabilità dovrà, comunque, riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell’impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l’intero prezzo o profitto ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti e cioè senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti sicché in tale ottica, non è superfluo rammentare che in base all’art. 1298 cod. civ. e dell’art. 2055 cod. civ. nel caso di responsabilità per fatto illecito, le parti di ciascun debitore si presumono uguali - con ordinanza del 20/2/2014 il G.I.P. del Tribunale di Genova disponeva ancora una volta che la confisca nei confronti del G. andava confermata nella misura di Euro 61.974,83 - con sentenza della Corte di cassazione del 12/12/2014 quest’ultima ordinanza veniva annullata. Conseguentemente, il suddetto Giudice riteneva che, in forza dei principi fissati dalla Corte di cassazione, doveva disporsi a carico del G. la confisca del profitto del reato individuato - ormai definitivamente, essendosi, sul punto, formato giudicato nella misura di Euro 61.974,83 limitatamente alla quota a costui riferibile, che, in mancanza di elementi che ne consentivano una precisa determinazione, doveva reputarsi uguale a quella dei concorrenti Gi.Na. cl. e M.D. , gli altri corruttori e cioè nella misura di Euro 20.658,28. Specificava che i concorrenti nel reato contestato al G.N. classe erano esclusivamente Gi.Na. classe e M.D. , vale a dire i corruttori responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 321, 319 e 319 ter cod. pen., e non anche i coimputati in veste di corrotti , ossia P.S. e F.L. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il G. , per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Luigi Antonio Paolo Panella, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 321, 319 ter e 322 ter cod. pen., in relazione all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b cod. proc. Pen. vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e cod. proc. pen. . Ha osservato il ricorrente che il reato di corruzione è reato plurisoggettivo a concorso necessario, in quanto ne rispondono sia il corruttore che il corrotto che dal punto di vista strutturale il comportamento dei due soggetti del delitto di corruzione corruttore e corrotto è sostanzialmente identico e ha sostenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha erroneamente omesso di considerare nella divisione dell’importo del profitto i due concorrenti necessari, cioè i corrotti P.S. e F.L. . Ha, altresì, evidenziato che l’ordinanza impugnata non si è uniformata al dictum della Corte di cassazione, e, in particolare, al principio di diritto secondo cui la confisca per equivalente, adottata all’esito del giudizio e dell’accertamento delle responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell’impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l’intero prezzo o profitto ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti e cioè senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti sicché, in tale ottica, non è superfluo rammentare che in base all’art. 1288 cod. civ. e all’art. 2055 steso codice, nel caso di responsabilità per fatto illecito, le parti di ciascun debitore si presumono uguali . 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Gabriele Mazzotta, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. In data 28 ottobre 2016, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha replicato che le osservazioni del Procuratore generale non possono essere condivise tenuto conto della natura necessariamente plurisoggettiva del reato di corruzione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. Va, innanzitutto, premesso che, nel caso di specie, è stato definitivamente accertato che il prezzo o il profitto del reato è pari a Euro 61.974,83 e che è stato, altresì, fissato il principio di diritto secondo cui la confisca per equivalente, adottata all’esito del giudizio e dell’accertamento delle responsabilità dovrà, comunque, riguardare la quota di prezzo o di profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell’impossibilità di una esatta quantificazione, essere applicata per l’intero prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti e cioè senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti sicché in tale ottica, non è superfluo rammentare che in base all’art. 1298 cod. civ. e dell’art. 2055 cod. civ. nel caso di responsabilità per fatto illecito, le parti di ciascun debitore si presumono uguali. Ciò posto, quanto al tema rilevante del presente giudizio relativo al riparto del prezzo o profitto del reato stabilito nella misura in precedenza indicata tra i concorrenti del reato di corruzione, ritiene il Collegio che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente omesso di considerare nella divisione del predetto importo i due concorrenti necessari rappresentati dai coimputati corrotti P.S. e F.L. . E in vero, va osservato, in linea col prevalente orientamento della giurisprudenza e della dottrina, che la corruzione è un reato plurisoggettivo di natura bilaterale o, per così dire, a concorso necessario, il cui elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti e speculari del privato e del pubblico funzionario, le quali si integrano a vicenda, dando vita ad un unico delitto a compartecipazione necessaria, la cui configurazione è strettamente collegata alla sussistenza di entrambe le condotte, tra le quali v’è una connessione indissolubile, stante il perfetto sincronismo tra il dare e il ricevere per l’una e per l’altra parte contraente il pubblico ufficiale percepisce l’utilità o ne accetta la promessa e da in cambio l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio nella posizione inversa viene a trovarsi il privato cfr. Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, RV. 234361 . La disposizione dell’art. 321 cod. pen., lungi dal contemplare ulteriori autonome ipotesi di corruzione, si limita a estendere al corruttore le pene previste per il corrotto. Il che è una ulteriore conferma che la condotta del corruttore va apprezzata come forma di compartecipazione necessaria alla condotta del corrotto e viceversa. 2. Ritenuta, quindi, la struttura unitaria del reato di corruzione, l’importo di Euro 61.974,83, costituente il prezzo o il profitto del reato, andava imputato, secondo il criterio della solidarietà interna di cui all’art. 1298 cod. civ., a tutti i concorrenti nel reato, ivi compresi i corrotti . Tuttavia, non è necessario procedere all’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ben potendo questa Corte, ai sensi dell’articolo 620, lettera l cod. proc. pen., dare i provvedimenti necessari e cioè disporre la confisca a carico di G.N. , classe , della somma di Euro 12.394,96 ottenuta per effetto della semplice divisione dell’importo di Euro 61.974,83 per i cinque concorrenti nell’unico reato di corruzione e ordinare il dissequestro della ulteriore maggiore somma in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la confisca a carico di G.N. classe della somma di Euro 12.394,96 e ordina il dissequestro della ulteriore maggiore somma in sequestro.