Il tentato omicidio non esclude l’imputazione per lesioni personali

Il reato di tentato omicidio si distingue da quello di lesioni personali per il diverso atteggiamento psicologico dell’agente, nonché per la differente portata lesiva dell’azione, che deve essere valutata in base alla parte del corpo attinta dall’azione, all’idoneità dell’arma impiegata e alle modalità utilizzate dall’agente, potendo, dunque, le due imputazioni concorrere.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4909/17 depositata il 1° febbraio. Il caso. Due soggetti, imputati per tentato omicidio, lesioni personali e tentata estorsione, venivano sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere. La vicenda che aveva condotto all’adozione della misura si era svolta davanti ad un esercizio commerciale dove i due imputati avevano colpito la persona offesa, che stava chiedendo l’elemosina, tentando anche di investirla con un’auto dopo avergli intimato di allontanarsi da quel luogo con lo scopo di assicurarsi di essere gli unici a chiedere l’elemosina in quel luogo. Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame proposta dai due che ricorrono dunque in Cassazione. Tentata estorsione. La Corte rigetta la censura relativa alla configurazione della tentata estorsione, non assumendo rilevanza – in senso contrario – il fatto che la persona offesa avesse continuato a chiedere l’elemosina nonostante le minacce subite. Come infatti la giurisprudenza ha già affermato, la costrizione che consegue alla violenza o minaccia attiene all’evento del reato mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al facere ingiunto . Tentato omicidio. Ugualmente infondata è la censura relativa al tentato omicidio. La natura e l’entità delle lesioni subite nel caso di specie giudicate guaribili in 7 giorni non costituiscono prova né smentita della condotta di tentato omicidio o dell’intenzione omicida in quanto possono concorrere alla realizzazione dell’evento anche ad altri fattori, indipendenti dalla volontà dell’agente, come ad esempio il caso di un movimento imprevisto della vittima. Ciò posto, il reato di tentato omicidio si distingue da quello di lesioni personali in quanto muta l’atteggiamento psicologico dell’agente, oltre alla portata lesiva dell’azione, in base alla parte del corpo attinta dall’azione, all’idoneità dell’arma impiegata e alle modalità utilizzate dall’agente. Nel caso di specie dunque i Giudici hanno correttamente individuato il dolo alternativo di omicidio o lesioni personali gravi, non potendo la prima imputazione assorbire la seconda. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 novembre 2016 – 1 febbraio 2017, n. 4909 Presidente Bonito – relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da R.M. e J.S. avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale applicativa della misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di tentato omicidio, lesioni personali e tentata estorsione. Secondo l’imputazione provvisoria, i due indagati avrebbero colpito con pugni e con un bastone O.S. e poi, saliti a bordo di un’autovettura, lo avevano investito volontariamente scaraventandolo violentemente sull’asfalto e provocandogli delle lesioni comportamento tenuto dopo averlo invitato ad allontanarsi da un esercizio commerciale, dove O. si era fermato a chiedere l’elemosina, al fine di garantire la J. di essere l’unica a farlo. I Carabinieri, alcune ore prima del fatto, erano già intervenuti presso l’esercizio commerciale dove sia l’indagata che la persona offesa stavano chiedendo l’elemosina successivamente erano stati chiamati per un nuovo intervento e avevano rinvenuto O. ferito, ricostruendo l’episodio, individuando l’autovettura con targa bulgara con cui era stato investito, identificando i due indagati che, alla loro vista, avevano cercato di nascondersi e assumendo a sommarie informazioni la persona offesa, che aveva anche riconosciuto i due indagati in una individuazione fotografica, nonché acquisito il referto medico. Il Tribunale riteneva attendibile la persona offesa, riscontrata la sua testimonianza e in nessun modo smentita dalla diversa prospettazione dei fatti sostenuta dagli indagati essi avevano ammesso il coinvolgimento nel ferimento del cittadino nigeriano, ma sostenendo che la loro condotta era stata la reazione all’atteggiamento molesto della vittima nei confronti della donna il Tribunale osservava che le versioni erano contrastanti su particolari importanti e le riteneva non veritiere. Il Tribunale condivideva con la qualificazione di tentato omicidio attribuita alla condotta, riteneva l’aggressione strettamente collegata alla contesa sulla volontà del cittadino nigeriano di chiedere l’elemosina davanti al supermercato, valutava le esigenze cautelari sussistenti e l’unica misura adeguata quella più grave. 2. Ricorre per cassazione il difensore di R.N. e di J.S. , riproponendo la versione resa dai due indagati nell’interrogatorio davanti al G.I.P. e deducendo, in un primo motivo, la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per la palese insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché vizio di motivazione. La prima manifesta illogicità viene individuata nell’attribuzione alla persona di attendibilità con contestuale attribuzione di inattendibilità ai due indagati ma le versioni dei ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza, divergevano esclusivamente sul mezzo usato per colpire il cittadino nigeriano. Secondo il ricorrente, il vizio di motivazione sussiste anche con riferimento alla configurabilità del delitto di tentata estorsione in effetti, era stato proprio O. ad assumere un atteggiamento estorsivo nei confronti dei ricorrenti, né lo stesso aveva subito alcuna coartazione, come dimostrava la sua reazione di cui anche l’ordinanza dava atto. La presunta minaccia mossa dagli indagati nei suoi confronti, pertanto, non era stata affatto idonea ad incutere timore, tanto che egli aveva continuato a stazionare davanti al supermercato. In ogni caso, anche O. era portatore di un interesse privato e, quindi, la sua testimonianza avrebbe dovuto essere vagliata con maggiore scrupolo. La motivazione è insufficiente e contraddittoria anche sul punto della qualificazione della condotta come tentato omicidio la vittima non aveva corso pericolo di vita, era stata colpita dalla J. solo con i pugni e i colpi di bastone usato da R. avevano cagionato lesioni lievi non a caso il referto medico indicava pochi giorni di prognosi in sostanza, difettavano i requisiti dell’idoneità ed univocità degli atti a provocare la morte della persona offesa, così come il dolo del delitto ipotizzato. In un ulteriore motivo, il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione dei reati era stato dedotto esclusivamente dalla gravità del reato, mentre mancavano un pericolo concreto ed attuale di fuga e di inquinamento probatorio. Il Tribunale aveva disatteso il testo della legge così come riformato dalla legge 47 del 2015. Analoghi vizi vengono dedotti quanto alla scelta della misura, non essendo stato applicato il principio della custodia cautelare in carcere come extrema ratio e risultando adeguata anche la misura degli arresti domiciliari. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. L’ordinanza fornisce adeguata motivazione all’attendibilità riconosciuta alla persona offesa e in ordine all’inverosimiglianza della versione resa dai due indagati, sottolineando che il primo aveva reso le prime dichiarazioni già in occasione dell’intervento e che esse erano coerenti e riscontrate dalle risultanze complessive delle indagini e dal referto del resto, sono gli stessi ricorrenti ad ammettere che effettivamente la persona offesa era stata colpita con un bastone e che un urto tra la parte anteriore dell’autovettura e il corpo di O. vi era stato. Si tratta, quindi, di valutazione di merito non manifestamente illogica e adeguatamente motivata. 1.2. Anche la censura in punto di tentata estorsione è infondata il fatto che la persona offesa avesse continuato a chiedere l’elemosina davanti al supermercato nonostante le minacce subite ha indotto il P.M. a contestare il delitto come tentato e non consumato ma tale circostanza non è affatto la prova che nessuna condotta illecita vi fu. In effetti, l’argomentazione del ricorrente è circolare e porta all’inevitabile conseguenza - inaccettabile dal punto di vista giuridico - di ritenere non configurabile il tentativo di estorsione, perché le minacce non producono il loro risultato vengono meccanicamente ritenute inidonee. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al facere ingiunto Sez. 2, n. 37515 del 11/06/2013 - dep. 13/09/2013, Miranda e altro, Rv. 25665801 del resto, perché sussista una minaccia punibile, è necessario che essa - che deve essere valutata con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifica in concreto Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B, Rv. 25795101 Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010 - dep. 07/06/2010, Pmt in proc. Pagano, Rv. 24776201 . 1.3. Le censure alla qualificazione della condotta come tentato omicidio sono anch’esse infondate. Anche su questo aspetto, l’argomentazione del ricorrente nasconde il ragionamento circolare già osservato quanto al tentativo di estorsione poiché la persona offesa aveva riportato lesioni non gravi, giudicate guaribili in giorni sette, la condotta non aveva oggettiva attitudine o univoca direzione a provocare la morte del cittadino nigeriano. In realtà, come è intuitivo, la natura e l’entità delle lesioni riportate dalla vittima non costituisce di per sé prova o smentita della condotta di tentato omicidio, atteso che la varietà delle situazioni di fatto può condurre a risultati differenti così come lo sparo di un colpo di pistola indirizzato alla vittima senza colpirla può integrare il tentato omicidio anche in assenza di qualsivoglia lesione, analogamente il tentativo di investire una persona con un’autovettura in corsa può essere qualificato come tentato omicidio non solo quando, come nel caso in esame, la vittima riporta lesioni lievi, ma anche se la persona offesa riesce ad evitare di essere investita e rimane illesa. Questa Corte, quindi, ha affermato che la scarsa entità o anche l’inesistenza delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014 - dep. 15/12/2014, Vaghi, Rv. 26170201 . Come è noto, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata nonché dalle modalità dell’atto lesivo Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013 - dep. 18/12/2013, Tripodi, Rv. 25788101 . Ebbene, l’ordinanza motiva su entrambi i versanti da una parte ritenendo che i colpi di bastone alla testa e, soprattutto, l’investimento con l’autovettura avessero oggettivamente potenzialità e direzione non equivoca verso la morte del soggetto Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014 - dep. 26/02/2014, Losurdo e altri, Rv. 25924901 , dall’altra valutando, sul piano soggettivo, l’atteggiamento dei due indagati come di chi prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, la morte o il grave ferimento della vittima quindi ravvisando il dolo alternativo di omicidio o lesioni personali gravi. Le censure del ricorrente a questa ricostruzione scontano, in primo luogo, una adesione alla versione fornita dagli indagati che, come si è visto, il Tribunale ha motivatamente ritenuto inverosimile in secondo luogo - con riferimento alla posizione della J. - si concentrano sulla condotta materiale posta in essere dalla donna, evidenziandone l’inattitudine a cagionare la morte della vittima, tralasciando il ruolo che l’ordinanza le attribuisce, quella di istigatrice della condotta di R. e, quindi, concorrente per l’intera azione dallo stesso realizzata. 2. Anche il secondo e il terzo motivi di ricorso sono infondati. La motivazione dell’ordinanza impugnata appare adeguata sia in ordine alla gravità delle esigenze cautelari - di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio - sia in ordine alla loro attualità e concretezza, perfettamente aderendo al dettato dell’art. 274 cod. proc. pen Analogamente è chiarita e motivata la scelta della misura della custodia cautelare in carcere, alla luce dell’inadeguatezza di misure meno afflittive a tutelare le esigenze cautelari evidenziate. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen