Elezione di domicilio e nomina del difensore: attenzione al caso di rinuncia al mandato

La rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia della elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, laddove si sia in assenza di un formale provvedimento di revoca della predetta elezione.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3859/17 depositata il 26 gennaio. Aliquam rimam reperimus, dicevano gli antichi. Già fatta la legge, trovato l’inganno. Talvolta, nel leggere le storie che hanno vissuto e si sono sviluppate anche in una vicenda processuale, intrappolate nei fogli delle sentenze, ci si può ritrovare con un po’ di amaro in bocca. Perché, ad onor del vero, per il riconoscimento di un principio di diritto o di una perla giuridica, magari, a farne le spese è stato qualche innocente. Nel caso di specie, ad esempio, i ricorrenti impugnavano in Corte di Cassazione, con un unico motivo di ricorso, la pronuncia di appello con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado che li aveva condannati, in concorso tra loro, alle pene di giustizia, per diversi reati contro la libertà sessuale, uniti sotto il vincolo della continuazione. Nello specifico i condannati avevano proposto ricorso avverso detta sentenza per lamentare la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per violazione degli artt. 601 e 161 c.p.p. in relazione all'art. 178, lett. c c.p.p Secondo la ricostruzione difensiva, i ricorrenti avevano eletto domicilio presso un nuovo difensore di fiducia nelle more tra il primo e di secondo grado. Tuttavia, dopo la pronuncia del Tribunale, a seguito del gravame proposto, l'avviso che fissava l'udienza per la trattazione veniva erroneamente notificato presso il difensore di ufficio originariamente nominato ed agli imputati presso lo stesso. A seguito di ciò, la Corte d’appello, rilevata l'omessa rituale notifica del decreto di citazione, disponeva il rinvio a nuovo ruolo del procedimento fissando successivamente una nuova udienza la cui comunicazione veniva notificata al nuovo legale. Tuttavia, poco tempo dopo, a mezzo fax, quest’ultimo comunicava alla Corte d’appello la rinuncia al mandato difensivo. Ed a seguito di ciò il presidente, con decreto, confermava la fissazione dell'udienza originariamente fissata, disponendo la notifica del provvedimento al difensore nominato d'ufficio. All'udienza, però, proprio il difensore eccepiva la tardività della stessa e la Corte d’appello, datone atto, aveva disposto - ancora una volta - il rinvio a nuovo ruolo con conseguente fissazione per la trattazione di altra udienza, notificando il relativo avviso al difensore ed agli imputati direttamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dandone avviso all'avvocato di ufficio. Proprio in virtù di tale excursus storico, nel ricorso i ricorrenti evidenziavano come non risultasse che il legale rinunciatario, nella sua qualità di domiciliatario, qualità non venuta meno con la rinuncia al mandato, avesse mai espressamente rifiutato la notifica degli atti, unica eventualità che avrebbe eventualmente consentito l'applicazione della procedura ex art. 161, comma 4, c.p.p Inoltre, i ricorrenti eccepivano che non poteva spiegare qualunque influenza l’avvenuto trasferimento del professionista presso un altro studio, tenuto conto che la stessa formulazione letterale dell'atto di elezione faceva riferimento alla domiciliazione ‘presso il difensore’, con un riferimento inequivoco ad personam indipendentemente dal luogo in cui lo stesso si trovasse. La Cassazione conferma la fondatezza del ricorso, annulla la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello per il nuovo processo. Rinuncia al mandato ed elezione di domicilio. La Suprema Corte, infatti, dopo aver verificato, grazie al consentito accesso agli atti, la veridicità di tutti gli assunti contenuti nel ricorso, evidenzia come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia della elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato se questi non provvede formalmente a revocarla. Tanto in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore oppure, addirittura, che l'abbia perduta. Si tratta, in altri termini, di un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore. Nel caso di specie, quindi, la doglianza dei ricorrenti appare giustificata dal momento che l'avviso per la nuova udienza non era stato effettuato presso il difensore domiciliatario bensì presso il difensore di ufficio nominato agli imputati a seguito della rinuncia al mandato da parte del legale di fiducia. Secondo gli Ermellini non vale neppure osservare che si trattava di una notifica di rinvio e non di una vocatio in ius , che avrebbe reso la nullità a regime intermedio, perché, nello specifico, era un rinvio a nuovo ruolo. Un principio già affermato. Anche con la sentenza n. 31969/15, la Cassazione Penale II sezione aveva rappresentato che l’elezione di domicilio, essendo un atto formale dell’imputato, deve essere seguito da atto di revoca altrettanto formale. Infatti, la nomina del difensore, l’elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell’una non comporta anche la revoca dell’altra trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell’elezione o viceversa , senza una espressa dichiarazione dell’interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l’elezione è un atto formale e tale deve essere anche l’atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l’interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell’atto di cui si tratta . In occasione di questa brutta vicenda, pertanto, conferma la Suprema Corte il principio di diritto secondo cui la rinuncia al mandato da parte del difensore non far venir meno l'efficacia della elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, in assenza di un formale provvedimento di revoca della predetta elezione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 dicembre 2016 – 26 gennaio 2017, n. 3859 Presidente Diotallevi – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27/04/2012, la Corte d’appello di Roma, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 19/06/2007 con la quale M.I. e B.G. unitamente a M.C. che aveva condannato alle pene di giustizia per i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 609- octies , commi 1 e 3 in relazione agli artt. 609- bis , 609- ter n. 4 c.p. capo A , 110, 605, 61 n. 2 c.p. capo B , 110, 628, comma 3 n. 1 c.p. capo C . 2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di M.I. e B.G. , veniva proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, la nullità del giudizio di appello e della sentenza per violazione degli artt. 601 e 161 c.p.p. in relazione all’art. 178 lett. c c.p.p Assumono i ricorrenti a che, in data 31/05/2005, avevano eletto domicilio presso il difensore di fiducia, avv. Luigi Matarrese, presso il relativo studio in Roma, via Albenga 46 b che, dopo la pronuncia di primo grado, a seguito del proposto gravame, la Corte d’appello di Roma, aveva fissato per la trattazione l’udienza del 02/02/2011 il relativo avviso era stato però erroneamente notificato al difensore di ufficio originariamente nominato, avv. Valeria Meloni ed agli imputati presso lo stesso c che, all’udienza del 07/02/2011, la Corte d’appello, rilevata l’omessa rituale notifica del decreto di citazione agli imputati e al difensore avv. Matarrese , aveva disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo d che, con decreto in data 12/07/2011, era stata fissata nuova udienza avanti alla Corte d’appello per il 03/10/2011 il relativo avviso era stato notificato in data 13/07/2011 all’avv. Luigi Matarrese Canosa di Puglia, via Luigi Settembrini 7 nuovo studio del professionista quale difensore nonché domiciliatario degli imputati e con fax in data 15/07/2011, l’avv. Matarrese aveva comunicato alla Corte d’appello di Roma la rinuncia al mandato difensivo per cui il Presidente, con decreto in data 18/07/2011, aveva confermato la fissazione dell’udienza per il 03/10/2011, disponendo la notifica al difensore nominato d’ufficio, avv. Lucia Leone, notifica che era stata effettuata presso lo studio di quest’ultimo in data 29/07/2011 ad abundantiam , presso il medesimo difensore d’ufficio veniva nuovamente notificato il decreto di citazione agli imputati ex art. 161 c.p.p. malgrado lo stesso fosse già stato ritualmente notificato ai medesimi al domicilio eletto presso il difensore originariamente nominato f che, all’udienza del 03/10/2011, il difensore aveva eccepito la tardività della notifica e la Corte d’appello, datone atto, aveva disposto ancora una volta, il rinvio a nuovo ruolo g che, con decreto del 20/03/2012, il Presidente della Corte aveva fissato per la trattazione l’udienza del 27/04/2012 disponendo la notifica del relativo avviso al difensore ed agli imputati direttamente ai sensi dell’art. 161, comma 4 c.p.p., dandone avviso all’avv. Lucia Leone, via L. Rocci 67 Roma h che, all’udienza del 27/04/2012, assenti gli imputati, la Corte d’appello aveva pronunciato la sentenza in questa sede impugnata. Fermo quanto precede, evidenziano i ricorrenti come non risulta che l’avv. Matarrese, nella sua qualità di domiciliatario non venuta meno con la rinuncia al mandato , abbia mai espressamente rifiutato la notifica degli atti, unica eventualità che avrebbe eventualmente consentito l’applicazione della procedura di cui all’art. 161, comma 4 c.p.p. né, tantomeno, può spiegare qualunque influenza il trasferimento del professionista presso altro studio, tenuto conto che la stessa formulazione letterale dell’atto di elezione fa riferimento alla domiciliazione presso il difensore , con inequivoco riferimento ad personam , indipendentemente dal luogo ove lo stesso si trovi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento. 2. Verificata dal consentito - a ragione della tipologia di vizio dedotto - accesso agli atti la veridicità degli assunti, evidenzia il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia al mandato da parte del difensore non faccia venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla. E ciò, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l’abbia perduta si tratta, in altri termini, di un atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234 nella specie il difensore, presso il cui studio l’imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al mandato e contestuale revoca della propria domiciliazione in applicazione del principio indicato, la Suprema Corte ha rigettato l’eccezione difensiva di nullità delle notifiche successivamente eseguite presso il domicilio eletto . 3. La doglianza dei ricorrenti, nel caso di specie, appare dunque - giustificata dal momento che l’avviso per la nuova udienza non è stato effettuato presso il difensore domiciliatario bensì presso quello di ufficio nominato agli imputati a seguito della rinuncia al mandato da parte del legale di fiducia . Né vale osservare che si trattava di notifica di un rinvio e non di una vocatio in ius - che avrebbe reso la nullità a regime intermedio - perché, nello specifico, era un rinvio a nuovo ruolo. 4. In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà attenersi al seguente principio di diritto la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, in assenza di un formale provvedimento di revoca della predetta elezione . 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.