Scontato il potere di querelare per il rappresentante legale di una società

L’esercizio del diritto di querela, rientrando pacificamente fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali, non richiede il conferimento di apposito mandato. Il rappresentante non è tenuto a dar conto del suo potere e tanto meno lo è quando deve conferirlo ad un procuratore speciale per l’esercizio della facoltà sopracitata.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 3794/17 depositata il 25 gennaio. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale che condannava l’imputato alla reclusione e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile per aver commesso il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il condannato propone ricorso in Cassazione e denuncia l’errore della Corte territoriale laddove ha respinto l’eccezione formulata in ordine all’invalidità della querela presentata dal procuratore speciale della società attrice poiché non ha considerato la mancanza, all’interno della stessa, dell’indicazione della fonte dei poteri che lo autorizzavano a conferire la procura ad altro soggetto. L’esercizio del diritto di querela per il rappresentante legale di una società. La Corte di Cassazione rileva innanzitutto che, nella doglianza eccepita, il ricorrente non contesta la sussistenza del potere di sporgere querela al legale rappresentante, ma deduce l’invalidità della querela stessa, laddove il potere di conferire la procura non è stato in qualche modo giustificato, affermando così che il terzo nominato ha agito privo di potere. Sulla scorta di un principio giurisprudenziale secondo cui l’esercizio del diritto di querela, rientrando fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali, non richiede il conferimento di un apposito mandato gli Ermellini ritengono che la denuncia addotta dal ricorrente non può considerarsi fondata. Nella fattispecie, se il legale rappresentante, come qualificatosi, non ha bisogno di dar conto del proprio potere, non è altrettanto necessario che dia conto del potere di rilasciare procura speciale per l’esercizio di quella facoltà. Pertanto la Suprema Corte, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 dicembre 2016 – 25 gennaio 2017, n. 3794 Presidente Ippolito – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 12/1/2015 la Corte di appello di Trieste ha confermato quella in data 8/5/2013, con cui il Tribunale di Gorizia ha dichiarato D.V. colpevole del delitto di cui all’art. 388, comma terzo, quarto e quinto, c.p. e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre che a risarcire il danno cagionato alla parte civile. 2. Ha proposto ricorso il D. . Con l’unico motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p., in relazione all’art. 337, comma 3, c.p.p Erroneamente la Corte aveva respinto l’eccezione formulata in ordine all’invalidità della querela presentata da procuratore speciale della società Imac s.p.a. in quanto sarebbe stato necessario che il soggetto che aveva conferito la procura indicasse la fonte dei poteri che lo autorizzavano a nominare altro procuratore speciale cui rimettere il potere inerente al proprio ruolo organico. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non contesta il pacifico principio secondo cui l’esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato Cass. Sez. 6, n. 16150 del 26/4/2012, Filippone, rv. 252715 cfr. anche Cass. 5, n. 11074 del 4/12/2009, Bervicato, rv. 246885, secondo cui in tema di querela, l’amministratore di una società di capitali, avendo la fonte dei suoi poteri nell’art. 2384 cod. civ., è legittimato a proporre querela in nome e per conto della società, senza essere gravato dall’onere di documentare la titolarità del potere di rappresentanza , ciò cui si correla l’ulteriore affermazione che l’omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, ma, nel caso in cui l’effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza Cass. Sez. 6, n. 8699 del 16/2/2010, Anselmi, rv. 246177 . Il ricorrente in realtà non contesta la sussistenza in capo al legale rappresentante del potere di sporgere querela, ma deduce l’invalidità della querela in quanto non sarebbe stato giustificato il potere di conferire al riguardo procura speciale, cosicché nel caso di specie il proponente sarebbe un soggetto terzo, privo di potere. Ma è di tutta evidenza come un tale assunto sia smentito dalla stessa premessa, riguardante la non contestata sussistenza in capo al legale rappresentante del potere di sporgere querela tale potere, implicante immedesimazione organica, di per sé include quello, che non può essere genericamente contestato in via astratta, di conferire con procura speciale a terzi la facoltà di sporgere querela in rappresentanza dell’ente. In altre parole se il legale rappresentante, come tale qualificatosi, non ha bisogno di dar conto del proprio potere, risulta manifestamente infondata la pretesa che lo stesso soggetto dia conto invece del potere di rilasciare procura speciale per l’esercizio di quella facoltà, tanto più quando la procura sia rilasciata in relazione ad un caso determinato. 4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.