L’omessa richiesta di rinnovo del certificato antincendi è punibile penalmente

Il titolare delle attività esposte ai rischi derivanti dall’impiego o dalla detenzione di materiali incendiabili e dunque sottoposte a certificazione antincendi deve chiedere il rilascio della certificazione stessa, nonché il rinnovo a seguito della scadenza del certificato originario. In caso di inadempimento, la condotta è sanzionabile ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 139/2006.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3403/17 depositata il 24 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Caltagirone condannava l’imputato poiché, quale titolare di un’azienda agricola che utilizzava anche prodotti infiammabili, ometteva di chiedere il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi di cui all’art. 20 d.lgs. n. 139/2006. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’imputato deducendo che il tardivo aggiornamento del certificato antincendi, in assenza di ampliamenti o mutamenti dell’attività, non poteva integrare la fattispecie incriminatrice per assenza di offensività, in quanto inadempimento di natura esclusivamente amministrativa. La fattispecie incriminatrice. L’art. 20 d.lgs. n. 139/2006 sanziona il titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato antincendi che ometta di richiederne il rilascio o il rinnovo, non facendo dunque alcuna distinzione tra che non abbia mai conseguito il suddetto certificato perché abbia omesso di farne richiesta e chi invece non ne abbia ottenuto il rinnovo alla scadenza del termine. Il certificato antincendi. Il certificato in parola attesta il rispetto della normativa di prevenzione di incendi, oltre alla sussistenza dei requisiti di sicurezza nei locali in cui si svolgono attività che comportano l’impiego o la detenzione di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportino – in casi di incendio – gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni. Tali attività sono individuate da un decreto del Presidente della Repubblica d.P.R. n. 151/2011 che specifica anche il periodo di validità del certificato, nonché l’obbligo di richiederne il rinnovo alla scadenza sia a seguito di intervenute modifiche della struttura dei luoghi o delle quantità e qualità delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogniqualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate . Ne consegue che il titolare delle attività sottoposte a certificazione è onerato di richiederne il rinnovo attraverso la procedura prevista al fine di accertare eventuali variazioni delle condizioni di rischio anche in relazione all’eventuale mutamento delle esigenze di tutela e di sicurezza antincendio. In caso di inadempimento, tale situazione è pienamente equiparabile a quella di chi non abbia mai ottenuto il certificato medesimo, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che l’imputato abbia richiesto ed ottenuto tardivamente il rinnovo, ovvero dopo il sopralluogo con cui i Vigili del fuoco hanno accertato l’irregolarità. Tale soluzione si argomenta sul rilievo che il bene giuridico protetto dalla contravvenzione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 139/2006 è costituito dalla sicurezza della vita umana, dall’incolumità della persona e dalla tutela dei beni e dell’ambiente la condotta incriminata configura dunque un reato di pericolo presunto, perfezionato con la mancanza della certificazione antincendio in corso di validità. In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017, numero 3403 Presidente Amoresano – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 9.3.2015 il Tribunale di Caltagirone ha condannato D.P.C. alla pena di Euro 500,00 di ammenda perché in qualità di titolare di un’azienda agricola nella quale si svolgeva attività comportante la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili aveva omesso di chiedere il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi in violazione dell’articolo 20 d.lgs. 139/2006, per essere quello precedentemente conseguito scaduto in data 8.6.2012, ovverosia sei mesi prima il sopralluogo eseguito dai Vigili del Fuoco. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione deducendo con un unico motivo il vizio di violazione di legge in quanto il tardivo aggiornamento periodico del certificato antincendi a suo tempo già conseguito dell’imputato non consentiva, in assenza di ampliamenti o di mutamenti del preesistente assetto dell’azienda in relazione agli impianti antincendio, di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice in difetto del principio di offensività, ovverosia dell’insussistenza di esposizione a pericolo del bene protetto, restando l’inadempimento del prevenuto, relativo alla sola tardività del rinnovo, circoscritto alla mera sfera amministrativa, dal momento che i Vigili del Fuoco avevano potuto constatare l’assoluta regolarità dell’impianto antincendio e la sua immutata consistenza. Considerato in diritto 1. Il motivo non può ritenersi fondato. L’articolo 20 del d.lgs. dell’8.3.2006 numero 139 che sanziona chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 Euro a 2.582 Euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni non contiene distinzioni tra la condotta di chi, per effetto di omessa richiesta alle competenti autorità amministrative, non abbia mai conseguito il certificato di prevenzione antincendi a quella di chi non abbia ottenuto il rinnovo del medesimo certificato alla scadenza del termine. Tale certificato, come chiarisce il precedente articolo 16 attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica nel quale è fissato anche il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate, con la precisazione che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre sia alla scadenza dell’efficacia del certificato originariamente rilasciato sia a seguito di intervenute modifiche o della struttura dei luoghi o delle quantità e qualità delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Conseguentemente avendo il suddetto certificato efficacia temporalmente circoscritta all’arco di un quinquennio come stabilisce il decreto attuativo delle disposizioni sopra riportate D.P.R. 1.8.2011 numero 151 , il titolare di attività a rischio di incendio è onerato di richiederne, alla scadenza, il rinnovo attraverso la procedura disciplinata dal medesimo regolamento volta ad attestare, previe le necessarie eventuali verifiche, l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio anche in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle medesime condizioni di sicurezza antincendio, essendo altrimenti la sua condizione di inadempiente integralmente parificata a quella di chi non abbia conseguito all’origine il certificato in esame. La circostanza che l’imputato abbia richiesto ed ottenuto tardivamente il rinnovo della certificazione antincendio, ovverosia successivamente al sopralluogo dei vigili che hanno rilevato l’irregolarità, non elimina la sussistenza dell’inadempimento al momento della contestazione. Poiché invero il bene giuridico protetto dalla contravvenzione in esame è costituito, come si evince dal’articolo 13 del d.lgs. 139/2006, dalla sicurezza della vita umana, dell’incolumità delle persone e dalla tutela dei beni e dell’ambiente, la condotta incriminata dalla contravvenzione in esame, configurante un reato di pericolo presunto, si perfeziona con la mancanza, per effetto di omessa richiesta, di certificazione antincendio in corso di validità. Non potendo in conclusione ritenersi la sentenza impugnata affetta dalla denunciata violazione di legge, il ricorso deve essere rigettato. Segue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.