Quando è invocabile la causa di giustificazione del diritto di critica giornalistica?

Rientra nella valutazione di merito sull’integrazione della causa di giustificazione l’opera interpretativa del giudice chiamato a distinguere tra effettiva prova di critica giornalistica e comportamento che, invece, mancando di qualsiasi connotato di logica e giustificatezza della analisi, finisca con l’integrare una diffamazione non scriminabile perché consistente in un uso apparente della dialettica, volto a coprire la sola ed effettiva volontà di fare non informazione ma disinformazione, creando suggestioni, proponendo accostamenti indebiti di fatti diversi ma somiglianti rispetto a quelli accaduti e, in una espressione, una immagine consapevolmente ma ingiustificatamente e gratuitamente distorta del soggetto-bersaglio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3439/17 depositata il 24 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa originariamente contestato a R.P. e S.A., entrambi giornalisti, accusati di aver leso la reputazione della persona offesa mediante la pubblicazione di un articolo giornalistico e di un comunicato stampa. Secondo la prospettazione accusatoria la querelante, dirigente del servizio stampa del Comune di Napoli, sarebbe stata accusata dai due imputati di avere avuto intenzione di compiere atti ritorsivi in danno di un suo tirocinante, colpevole di una inchiesta sui conflitti di interesse dell’assessore comunale alla cultura. Avverso la sentenza della Corte territoriale – che, nel dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione, ha rigettato l’impugnazione agli effetti civili – R.P. e S.A. ricorrevano per Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al mancato riconoscimento del diritto di critica giornalistica. Reato prescritto quali i presupposti per l’appello agli effetti civili? Nonostante la declaratoria di prescrizione, fondatamente i ricorrenti chiedono la riconsiderazione della legittimità della affermazione di colpevolezza che è presupposta alla statuizione di rigetto dell’appello agli effetti civili ma che è rimasta non esclusa agli effetti penali in ragione della prescrizione sopravvenuta alla condanna inflitta in primo grado. In effetti, sia la declaratoria di prescrizione del reato che la contestuale conferma di condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno li legittimano pienamente ad una impugnativa, quale è quella de qua, finalizzata, agli effetti penali, a vedere censurate le conclusioni del giudice di merito anche solo in termini di mancata attestazione di prova insufficiente riguardo all’omesso riconoscimento di una causa di proscioglimento nel merito tra quelle di cui all’art. 129, comma 2, c.p.p. e, agli effetti civili, il mancato accoglimento di questioni processuali idonee ad incidere sul compendio probatorio valorizzato o di questioni su vizi motivazionali idonee ad incidere sulla tenuta della affermazione di piena colpevolezza e responsabilità. L’esercizio del diritto di critica giornalistica. L’esercizio del diritto di cronaca comprende, tra i requisiti fondanti, l’esposizione di un fatto vero, laddove l’attribuzione ad altri di un fatto falso non può certamente reputarsi scriminabile, anche in presenza di interesse pubblico alla notizia. Il requisito della verità del fatto vale anche per la configurazione della diversa scriminante del diritto di critica giornalistica che, sebbene con contorni aperti alla prospettazione di una valutazione soggettiva, non può disancorarsi del tutto dal fatto da cui prende le mosse e dal dovere di rappresentare questo in termini di verità obiettivamente verificabile. Tuttavia, chiarisce la Corte Regolatrice, nell’ambito di un articolo di cronaca e critica giornalistica, deve precisarsi il discrimine tra il dato fattuale attribuito ad un soggetto, così esposto alla lesione della propria reputazione, e l’analisi di tipo politico, sociologico, amministrativo, giudiziario o altro che, a partire da quel dato, il giornalista è abilitato a fare, con effetti dello stesso tipo. Soltanto con riferimento al primo elemento la giurisprudenza di legittimità pretende la verifica del connotato della verità, mentre della analisi e comunque della costruzione del ragionamento che ne consegue, trattandosi di attività di natura valutativa, non può pretendersi lo stesso connotato, essendo il parametro di riferimento quello, privo di conseguenze penali, della condivisione o non condivisione della critica. L’attribuzione alla querelante, da parte dei giornalisti, di una condotta risoltasi in un una pressione indebita sullo stagista, attiene al parametro della critica giornalistica perché nella specie – corretta o errata che fosse l’analisi, condivisibile o meno – gli autori hanno rappresentato tale evento come l’epilogo di una serie concatenata di fatti, frutto cioè di una rappresentazione ad essi soli riconducibile e non, viceversa, espressione di una realtà oggettiva e, come tale, registrata e trasmessa all’opinione pubblica donde, gli addebiti devono essere ritenuti non punibili perché gli articoli sono stati redatti nell’esercizio del diritto di critica.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 novembre 2016 – 24 gennaio 2017, n. 3439 Presidente Nappi – Relatore Vessichelli Ritenuto in fatto Propongono ricorso per cassazione R.P. e S.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 10 febbraio 2015 con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata la prescrizione dei reati di diffamazione ad essi addebitati. In particolare, R. era stato tratto giudizio e condannato in primo grado in riferimento al reato di diffamazione a mezzo stampa commesso il omissis mediante la pubblicazione di un articolo sul quotidiano omissis articolo nel quale si addebitava alla parte offesa, Ro.An. , dirigente del servizio stampa del Comune di , di avere intenzione di compiere atti ritorsivi in danno di un tirocinante, colpevole di una inchiesta sui conflitti di interesse dell’assessore comunale alla cultura. Al S. veniva invece addebitato, al capo B2, l’omesso controllo in relazione al predetto reato e, al capo C, ulteriori ipotesi di diffamazione, ai danni della stessa parte offesa, commesse mediante la pubblicazione di un comunicato stampa, coevo al precedente articolo, e di un articolo comparso omissis sul medesimo quotidiano, entrambi sullo stesso tema sopra illustrato. La condanna in primo grado era stata, per il P. , alla pena di mesi otto di reclusione e per il S. alla pena di mesi 10 di reclusione. Entrambi erano stati condannati in solido al risarcimento del danno della parte civile da liquidarsi in separato giudizio. La Corte d’appello, nel dichiarare estinti i reati, ha rigettato l’impugnazione agli effetti civili. Deducono 1 il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’esercizio del diritto di critica giornalistica. Sostengono che, con le condotte in contestazione, gli imputati non hanno mai rappresentato fatti contrari al vero ma hanno al contrario formulato una valutazione riguardo alla missiva pervenuta al tirocinante in formazione presso l’Ufficio stampa del Comune di nonché aspirante pubblicista C.D. . Di ciò la Corte di appello si era totalmente disinteressata nonostante che la missiva in questione recasse la contestazione di incompatibilità tra l’esercizio della professione giornalistica e la prosecuzione dello stage presso l’ufficio stampa del Comune di . Non si era trattato, dunque, come affermato apoditticamente nella sentenza, di una mera comunicazione di routine nella fase di avvio dello stage oppure dell’invito al rispetto di obblighi peraltro riguardanti soggetti strutturati presso l’Ufficio stampa e non il C. si era trattato invece di un avvertimento su pretesa incompatibilità e dunque della necessità di una scelta un avvertimento che meritava critiche perché era pervenuto in stretta correlazione temporale con la pubblicazione, ad opera del C. , di un articolo inchiesta sui presunti conflitti di interesse di un componente della giunta comunale. E a distanza di tre mesi dall’avvio dello stage, avvenuto nella piena consapevolezza da parte di tale Ufficio, che lo stagista svolgeva contemporaneamente attività di pubblicazione di articoli. Un’attività che, cioè, aveva continuato ad essere svolta prima della pubblicazione dell’articolo che aveva suscitato la reazione della querelante. Rispetto a tale iniziativa, gli imputati si erano espressi in termini critici con una ragionato dissenso che sfiorava l’operazione della mera constatazione e che comunque meritava di essere scriminato. Il senso dell’iniziativa della parte offesa, infatti, si prestava pienamente ad essere percepito come quello proprio di una pressione di natura ritorsiva a partire da un dato certo, quale il contenuto della missiva stessa, fedelmente riportato nell’articolo del R. . D’altra parte era del tutto legittima la critica formulata negli articoli, volta a far emergere come l’operato della persona offesa fosse, esso, incompatibile con i principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Il ragionamento del giudice dell’appello è dunque parziale e travisante poiché ignora il dato valutativo che connota gli articoli incriminati ed anzi attribuisce agli articolisti un’affermazione non vera qual’era quella secondo cui il C. rischiava di perdere il rapporto di lavoro mentre lo stesso non era legato da alcun rapporto di tal genere, essendo un semplice stagista. Gli impugnanti invocano gli stessi principi affermati anche nelle sentenze della CEDU nonché segnalano che la stessa questione è stata oggetto di interventi critici anche ad opera di esponenti di rilievo delle associazioni di categoria degli operatori della stampa e dei rappresentanti degli schieramenti politici rappresentati nel Consiglio comunale, tutti destinatari di querele della persona offesa. 2 Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione riguardo al diniego della scriminante prevista dall’articolo 599 cp L’iniziativa della persona offesa, ossia l’avvertimento di incompatibilità rivolto allo stagista doveva ritenersi un fatto ingiusto dal quale era scaturita la reazione degli impugnanti. Al riguardo la risposta del Tribunale, secondo cui non si sarebbe trattato di un fatto ingiusto perché sostenuto da una sorta di parere pro-veritate di tale dott. r. , sarebbe inadeguata e insoddisfacente anche perché tale soggetto non era stato mai citato e il parere era inutilizzabile perché presente in atti in fotocopia, senza garanzie sull’provenienti. Non erano stati neppure precisati, nella sentenza impugnata, gli obblighi di riservatezza che la querelante avrebbe giustamente segnalato come non rispettati le notizie pubblicate dallo stagista non erano infatti riservate. 3 Con il terzo motivo si denuncia il mancato riconoscimento della scriminante nella forma putativa. La consequenzialità di tutti i fatti che avevano caratterizzato i rapporti tra lo stagista e l’Ufficio stampa del Comune rendeva evidente che la pubblicazione degli articoli era il frutto di una interpretazione di essi in buona fede, sicché anche eventuali inesattezze erano incolpevoli. 4 Con il quarto motivo si denuncia la mancata osservanza delle forme di cui all’articolo 197 bis cpp per l’esame della persona offesa, a sua volta denunciata in relazione all’articolo 323 c.p Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati in accoglimento del primo motivo di ricorso. 1.1 Nonostante che i reati siano stati dichiarati prescritti, fondatamente i ricorrenti chiedono la riconsiderazione, dalla base, della legittimità della affermazione di colpevolezza che è presupposta alla statuizione di rigetto dell’appello agli effetti civili ma che è rimasta non esclusa agli effetti penali in ragione della prescrizione sopravvenuta alla condanna inflitta in primo grado. Invero, sia la declaratoria di prescrizione del reato che la contestuale conferma di condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno li legittimano pienamente ad una impugnativa, qual’é quella in esame, volta, agli effetti penali, a vedere censurate le conclusioni del giudice di merito anche solo in termini di mancata attestazione di prova insufficiente data la decisione dell’appello agli effetti civili Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamenti, Rv. 244273 riguardo all’omesso riconoscimento di una causa di proscioglimento nel merito tra quelle descritte dall’art. 129 comma 2 cpp e, agli effetti civili, il mancato accoglimento di questioni processuali come quella sulla inutilizzabilità capaci di incidere sul compendio probatorio valorizzato o di questioni sui vizi della motivazione, idonei parimenti ad incidere sulla tenuta della affermazione di piena colpevolezza e responsabilità. 2. Occorre, dunque, in primo luogo dare atto della inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso rilevante agli effetti civili che sembrerebbe prima facie presentare natura preliminare. Non risulta, infatti, che la sentenza impugnata fondi il giudizio finale sulle dichiarazioni della persona offesa come fonte di prova dichiarativa, essendo, piuttosto, il ragionamento sviluppato, basato sull’analisi di prove documentali quali gli articoli di stampa. La eccezione dunque pecca di genericità laddove non contiene la illustrazione della rilevanza della questione, e non è idonea ad impedire un esito fausto della prova di resistenza cui la Corte può sottoporre la motivazione della sentenza impugnata, sottraendo dalle sue fondamenta la prova dedotta come inutilizzabile. 3. I ricorsi debbono piuttosto essere ritenuti meritevoli di accoglimento sotto il profilo del mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto e segnatamente del diritto di critica che trae fondamento non solo dall’art. 51 cp, ma costituisce uno dei principi dotati di copertura costituzionale nella prima parte della Carta fondamentale. Invero, deve essere subito riconosciuto che la sentenza impugnata non merita censura alcuna in punto di affermazione della integrazione del paradigma normativo dell’art. 595 cp, come aggravato dal mezzo della stampa, e in punto di astratta individuazione dei criteri base per la esclusione della ricorrenza della specifica causa di giustificazione invocabile da chi esercita il fondamentale diritto-dovere della pubblica informazione. Basterà osservare, al riguardo, che è sicuramente lesiva della reputazione l’attribuzione, alla querelante, della volontà o anche della semplice prospettazione della possibilità di allontanare, dall’Ufficio stampa da essa diretto, un giovane stagista affidatole per un corso formativo di livello universitario, per motivi diversi da quello della disciplina o dell’affidamento motivi invece indicati come integrati dall’indebita ingerenza nella attività di pubblicista di costui e, quel che è peggio, da una asserita volontà di ritorsione per inchieste giornalistiche dallo stesso compiute a carico di esponenti della P.A Si tratterebbe di un comportamento contrario ai principi di base dell’ordinamento costituzionale e sicuramente censurabile, per dolo, anche sul piano della responsabilità civile. Ugualmente corretta è l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui l’esercizio del diritto di cronaca comprende, tra i requisiti fondanti, la esposizione di un fatto vero, laddove la attribuzione ad altri di un fatto falso non può certamente reputarsi scriminabile, anche in presenza di interesse pubblico alla notizia, fatti salvi i casi in cui la scriminante sia destinata a produrre effetto per ragioni attinenti all’atteggiamento psicologico del colpevole esimente putativa eccesso colposo . È da aggiungere a tali premesse, che il requisito del verità del fatto vale anche per la configurazione della diversa scriminante del diritto di critica giornalistica la quale, sebbene con contorni aperti alla prospettazione di una valutazione soggettiva e in quanto tale incoercibile entro una parametro oggettivamente enucleabile, non può disancorarsi del tutto dal fatto da cui prende le mosse e dal dovere di rappresentare questo in termini di verità obiettivamente verificabile. Tuttavia, nell’ambito di un articolo di cronaca e critica giornalistica, deve precisarsi il discrimine tra il dato fattuale attribuito ad un soggetto, così esposto alla lesione della propria reputazione, e l’analisi di tipo politico, sociologico, amministrativo, giudiziario o altro, che, a partire da quel dato, il giornalista è abilitato ad effettuare, con effetti dello stesso tipo. Soltanto con riferimento al primo elemento la giurisprudenza consolidata pretende la verifica del connotato della verità, mentre della analisi e comunque della costruzione del ragionamento che ne consegue, trattandosi dì attività a natura valutativa, non può pretendersi lo stesso connotato, essendo il parametro di riferimento, quello, privo di conseguenze penali, della condivisione/non condivisione della critica. Può e deve pretendersi, piuttosto, al fine di realizzare il corretto bilanciamento anche col valore contrapposto della tutela della personalità previsto come principio fondamentale della Costituzione art. 2 Cost. , che si sia realmente ìn presenza dì una critica, ossia di un argomentare logico e giustificato, capace di integrare quell’esercizio della funzione informativa che rientra nel diritto di manifestare il proprio pensiero anche con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione art. 21 Cost. . In altri termini, rientra appieno nella valutazione di merito sulla integrazione della causa di giustificazione, l’opera interpretativa del giudice chiamato a distinguere tra effettiva prova di critica giornalistica e comportamento che invece, mancando di qualsiasi connotato di logica e giustificatezza della analisi, finisca con l’integrare una diffamazione non scriminabile perché consistente in un uso apparente della dialettica, volto a coprire la sola ed effettiva volontà di fare non informazione, ma disinformazione creando suggestioni, proponendo accostamenti indebiti di fatti diversi ma somiglianti rispetto a quelli accaduti e, in una espressione, una immagine consapevolmente ma ingiustificatamente e gratuitamente distorta del soggetto-bersaglio. Ebbene, di tali principi la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione, errando, da un lato, e nella sola ottica del diritto di cronaca, nella individuazione del fatto su cui parametrare il rispetto del requisito della veridicità e, dall’altro, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla configurabilità del diritto di critica, pure puntualmente invocato, come si desume dall’esposizione dei motivi d’appello presente a pagina 3 della sentenza impugnata. Proprio tali lacune, evidenziate dai ricorrenti, sono apprezzabili e anche colmabili da questa stessa Corte alla stregua del chiaro panorama fattuale tracciato nelle due sentenze di merito, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza in esame vedrebbe come superfluo il rinvio al giudice a quo. L’evidente errore in cui è incorsa la Corte territoriale, attiene cioè alla individuazione del nucleo fattuale della narrazione contenuta negli articoli dei giornalisti, confondendo il fatto narrato con la valutazione che ne è conseguita. Il fatto, invero, non era altro che l’invio di una missiva ad opera della querelante, al giovane stagista e aspirante pubblicista C. , contenente la indicazione della incompatibilità di cui all’art. 9 comma 4 della l. n. 150 del 2000, come puntualmente spiegato a pag. 5 della sentenza impugnata. Orbene, posto che tale norma, facente parte della legge di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche amministrazioni enuncia i casi di incompatibilità cui sono sottoposti i coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa í quali non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche , appare evidente che l’invio di una missiva contenente la rappresentazione, allo stagista, di tali incompatibilità si prestava a legittime interpretazioni e commenti critici, anche salaci, quali sono quelli oggetto degli articoli incriminati. Quelle che, perciò, costituivano il contenuto valutativo degli articoli incriminati, diverso dal fatto. Il tema dibattuto, evidentemente, era proprio quello della possibilità o meno di applicare ad un semplice stagista non strutturato la norma in commento e, sia nel caso di soluzione affermativa che in caso contrario, quello di una valutazione sugli effetti che la missiva era destinata a produrre nella sfera soggettiva e oggettiva del destinatario, soprattutto alla luce del fatto, non contestato nella realtà processuale, che lo stagista scriveva da tempo articoli giornalistici che non avevano destato quella stessa iniziativa, fatta eccezione per un pezzo, del giorno precedente, dal contenuto lesivo della immagine del Comune. In conclusione, la attribuzione alla querelante, da parte dei giornalisti, di una condotta risoltasi in una pressione indebita sullo stagista, attraverso la prospettazione di una scelta ineludibile fra la prosecuzione del tirocinio e l’attività di praticante pubblicista, attiene al perimetro della critica giornalistica perché nella specie corretta o errata che fosse l’analisi, condivisibile o non condivisibile gli autori hanno rappresentato tale evento come l’epilogo di una serie concatenata di fatti, frutto cioè di una propria rappresentazione ad essi soli riconducibile e non, viceversa, espressione di una realtà oggettiva, come tale registrata e ritrasmessa alla opinione pubblica. Poco rileva, dunque, se, secondo una delle possibili interpretazioni alternative degli stessi fatti quella che í giudici a quibus hanno mostrato di condividere quella scelta non sarebbe stata concretamente nemmeno ipotizzabile dal momento che la querelante si sarebbe limitata, con la nota missiva, a invitare il destinatario al rispetto di meri obblighi di comportamento quali sarebbero quelli previsti dall’art. 9, comma 4, l. n. 150 del 2000. Gli addebiti debbono essere riconosciuti come non punibili perché gli articoli sono stati redatti nell’esercizio del diritto dì critica. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso nell’esercizio del diritto di critica.