La notifica telematica va inviata… al giusto avvocato

Nel caso di specie una notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata telematicamente, è destinata ad un soggetto diverso da quello previsto. La Corte di Cassazione decide sulle conseguenze di tale vizio di notificazione e precisa l’origine del diritto dell’imputato di poter scegliere un difensore di fiducia.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3609/17 depositata il 24 gennaio. Il caso. Un condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570 c.p. si vede parzialmente riformata dalla Corte d’appello la condanna inflitta. Una notificazione alla persona sbagliata. Avverso questa sentenza egli però propone ricorso in Cassazione, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte d’appello. La notifica, inviata per via telematica, era stata erroneamente indirizzata ad un avvocato diverso da quello di fiducia del ricorrente. L’errore si fondava sul fatto che i due difensori legali, quello di fiducia dell’imputato e quello invece erroneamente notificato, avevano lo stesso cognome. La Corte di Cassazione, una volta rilevato che risulta dagli atti, con chiarezza, chi fosse il difensore di fiducia del ricorrente, non può che concludere per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza, con rinvio al giudice d’appello. Il diritto ad un difensore di fiducia. E a nulla rileva il fatto che, una volta in udienza, il ricorrente fosse comunque stato assistito da un sostituto nominato dal giudice, perché, in tal modo, si è leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, come riconosciuto anche dall’art. 6, comma 3, lett. c della CEDU.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017, n. 3609 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza n. 1147/2025, la Corte d’appello di L’Aquila in parziale riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Teramo a T.F. per il reato ex art. 570 cod. pen. ha ridotto la pena. 2. Nel ricorso di T. si chiede, previa remissione in termini del ricorrente, l’annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 601 n. 5, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al ricorrente del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte di appello, poiché la cancelleria ha erroneamente indirizzato la notifica per via telematica all’avvocato G. I., invece che al difensore di fiducia avvocato E. I. F Su questa base chiede di essere rimesso in termini anche per il ricorso in cassazione. 3. Dalla intestazione sia della sentenza di primo grado sia di quella di secondo grado risulta che il difensore di fiducia di T. è l’avvocato E. I. F Invece, la notifica telematica è stata effettuata a persona diversa, all’avvocato G. I L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen., - quando ne è obbligatoria la presenza, - e non rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen,. perché viene leso il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta , riconosciuto dall’art. 6, comma 3, lett. c CDU Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614 Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 25861501 . Pertanto il ricorso è fondato, con quel ne deriva in dispositivo . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Perugia.