L’errore del difensore non integra caso fortuito o forza maggiore ai fini della restituzione in termini per proporre impugnazione

Il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, per qualunque ragione sottesa, non sono idonei a configurare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore prodromiche alla concessione della restituzione nel termine. Grava, infatti, sull’assistito l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito al professionista.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3631/2017, depositata il 24 gennaio u.s., si è pronunciata sul tema della restituzione nel termine, con particolare riguardo all’ipotesi in cui siffatta richiesta viene avanzata in ragione di un’erronea azione od omissione del difensore di fiducia dell’interessato. Il caso. Il Tribunale di Nola, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di un precedente provvedimento di rigetto, ha nuovamente disatteso l’istanza di remissione in termini per l’impugnazione della sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale nei confronti di un soggetto, il cui difensore aveva proposto appello fuori termine. Secondo il Tribunale di Nola il titolo esecutivo si è formato perfettamente e l’atto di appello proposto in maniera irrituale non può costituire motivazione ostativa all’emissione dell’ordine di carcerazione da parte del Pubblico Ministero procedente. Altresì, a tenore dell’ordinanza di rigetto, a nulla vale la lamentata falsità della procura speciale posta in calce all’atto di appello inoltrato in violazione dei termini di impugnazione. Avverso siffatto provvedimento di diniego propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del proprio difensore, lamentando, in particolare la violazione dell’articolo 606, lett. b ed e , c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento all’articolo 175 c.p.p., oltre che l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Sulla base delle argomentazioni difensive, l’imputato avrebbe intimamente maturato la convinzione che il proprio difensore avesse diligentemente proposto l’impugnazione contro la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Nola secondo le forme e i termini di rito, proprio in virtù delle rassicurazioni in tal senso offerte dal professionista, in seguito denunciato penalmente per aver falsificato la procura speciale prodotta in calce all’atto di appello. Caso fortuito o forza maggiore? I Giudici della Sesta Sezione della Suprema Corte rigettano il ricorso. Le doglianze difensive non possono essere accolte. È ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, per qualunque ragione sottesa, non sono idonei a configurare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore prodromiche alla concessione della restituzione nel termine. Grava, infatti, sull’assistito l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito al professionista, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo ex multis Cass. Pen., Sez. VI, n. 18716/2016 . Come rilevato dal Tribunale di Nola, la falsificazione della procura speciale, benché integri una condotta oltre che negligente anche illecita, ai fini della restituzione nel termine nel caso di specie non vale a mutare il quadro decisionale il difensore era già legittimato a proporre impugnazione in virtù di precedente atto di nomina e procura speciale validamente conferiti per tutti i gradi di giudizio. Trattasi, quindi, di inerzia colpevole del condannato, che non ha dimostrato di essersi attivato in proprio o presso il difensore per la rituale proposizione dell’impugnazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 dicembre 2016 - 24 gennaio 2017, n. 3631 Presidente Paoloni – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Nola, in seguito all’annullamento del precedente provvedimento di rigetto, disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza n. 21634 del 10.5.2016, ha nuovamente disatteso la istanza di remissione in termini per l’impugnazione della sentenza di condanna n. 2332/14 emessa dal medesimo Tribunale in data 14.10.2014, divenuta irrevocabile in data 12.1.2015, e di contestuale sospensione dell’esecuzione formulata dal difensore di P.L. . Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha precisato che il titolo esecutivo si era formato correttamente e che l’atto di appello proposto fuori termine non può costituire causa ostativa alla emissione dell’ordine di carcerazione ovvero di sospensione dell’ordine stesso da parte del pubblico ministero. Nella valutazione del Tribunale, inoltre, non assumeva alcun rilievo la dedotta falsità della procura speciale per proporre impugnazione redatta in calce all’atto di appello datato 18.1.2015. Indipendentemente dal disconoscimento della propria sottoscrizione operato dall’imputato, l’avv. Salvatore Cipolla, il pregresso difensore del P. , era, infatti, legittimato a proporre impugnazione già sulla scorta della procura speciale rilasciata in data 10.11.2011 e depositata in data 3.1.2012. Ogni questione relativa alla asserita falsità della sottoscrizione si rivelava, pertanto, ultronea. L’inadempimento o l’inesatto adempimento del difensore al mandato di proporre impugnazione, inoltre, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, non costituiscono di per sé ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, anche perché grava sull’imputato l’onere di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico conferito. Nella specie, sì era, pertanto, in presenza di una inerzia colpevole del condannato, che non aveva comprovato di essersi attivato in proprio o presso il difensore per la rituale proposizione della impugnazione. 2. Il P. , con il ministero del proprio difensore Giuseppe Mosca, ha presentato ricorso per cassazione avverso tale ordinanza ed, articolando due motivi, ne ha chiesto l’annullamento. 2.1 Con il primo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. a , cod.proc.pen. e, segnatamente, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’art. 670 cod.proc.pen L’ordine di esecuzione era, infatti, stato emesso in pendenza dei termini per impugnare la declaratoria di inammissibilità dell’appello tardivamente proposto e tale modus procedendi aveva intaccato la legittimità della formazione del titolo. Secondo la difesa del ricorrente, infatti, in presenza di una impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che dichiari la inammissibilità della stessa. Il Pubblico Ministero, pertanto, aveva dato esecuzione ad una condanna non ancora divenuta esecutiva. 2.2 Con il secondo motivo il P. deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il P. aveva maturato l’intima convinzione che il proprio difensore avesse ritualmente e tempestivamente provveduto ad impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, a cagione delle rassicurazioni a tal riguardo fornitegli dall’Avv. Cipolla. In seguito alla visione dei motivi di appello, presentati tardivamente, e della relativa nomina, il P. aveva immediatamente denunciato il proprio difensore. Rilevava, inoltre, il ricorrente che il principio giurisprudenziale invocato nella motivazione del provvedimento impugnato era inconferente nel caso di specie. La condotta del proprio legale era, infatti, stata denunciata non già come negligente, bensì come illecita la motivazione del tribunale, pertanto, era illogica poiché la mala fede del difensore aveva di fatto eluso la pur attenta vigilanza del ricorrente ed aveva menomato il proprio diritto di difesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto infondato. 2. Il primo motivo di ricorso verte sulla asserita illegittimità dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero in pendenza dei termini per impugnare la declaratoria di inammissibilità dell’appello tardivamente proposto. Secondo la difesa del ricorrente, infatti, nel caso in cui sia stata proposta impugnazione tardiva, la irrevocabilità della sentenza interviene soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che dichiari la inammissibilità della stessa. Tale prospettazione non può, tuttavia, essere condivisa. L’art. 648, comma 2, cod. proc. pen. dispone che la sentenza contro la quale è ammessa l’impugnazione è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Il secondo termine contiene un riferimento al disposto dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui il giudice dell’impugnazione, anche dí ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno sancito che dalla lettura coordinata di tali disposizioni si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità dell’impugnazione Sez. U., 26/06/2015, n. 47766, Butera, Rv. 265107 in precedenza Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 Sez. 1, n. 35503 del 24/06/2014, Kiem, Rv. 260287 . Questa soluzione è imposta dall’utilizzo della particella disgiuntiva o , che separa le due ipotesi dell’inutile decorso del termine per proporre impugnazione e dell’inutile decorso del termine per impugnare l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione e che indica che l’evento della irrevocabilità si compie quando si verifica anche una sola delle due ipotesi contemplate. L’interpretazione contraria, inoltre, mostra tutti i suoi limiti là dove si consideri l’ipotesi di una impugnazione largamente tardiva, che comporterebbe, accettando la tesi difensiva, quale conseguenza irragionevole, se non paradossale, il venir meno dell’irrevocabilità della sentenza e l’obbligo di sospensione dell’esecuzione di una sentenza da tempo ormai definitiva. Tale tesi manca, peraltro, di base testuale, in quanto il legislatore avrebbe usato una formula diversa, se avesse voluto stabilire l’inapplicabilità della prima ipotesi quella dell’inutile decorso del termine per proporre impugnazione nel caso di un’impugnazione, anche tardiva. L’art. 648, comma 2, cod. proc. pen. deve, quindi, essere interpretato nel senso che il riferimento all’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione contenuto nella seconda ipotesi riguardi le cause di inammissibilità diverse dalla tardività dell’impugnazione. Pertanto, quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione, come nel caso di specie, la sentenza è irrevocabile, a prescindere dall’esito del relativo giudizio in quella sede si potrà verificare che l’impugnazione non sia, in realtà, tardiva si pensi ad un’impugnazione presentata in luogo diverso da quello in cui fu emesso un provvedimento, tardivamente trasmessa , ma se, al contrario, la tardività verrà confermata, la relativa ordinanza non potrà che prendere atto di un’irrevocabilità già verificatasi. Ciò premesso, l’irrevocabilità della sentenza attribuisce al titolo forza esecutiva art. 650, comma 1, cod. proc. pen. , con la conseguenza che il pubblico ministero deve dare corso alla sua esecuzione, senza alcuna discrezionalità sul punto, in quanto organo preposto all’esecuzione, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine Sez. 1, n. 3791 del 31/10/2000, dep. 2001, Trotta, Rv. 218044 In questo caso si è, infatti, in presenza di una impugnazione sin dall’origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione della impugnazione ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale, sicché il giudice dell’impugnazione si limita a verificare il decorso del termine ed a prenderne atto. Pienamente legittimo è, pertanto, l’operato del Pubblico Ministero che nel caso di specie ha emesso l’ordine di esecuzione pur in costanza della avvenuta presentazione di una impugnazione tardiva ed il provvedimento impugnato è sul punto immune da vizi. 3. Con il secondo motivo il P. deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p. e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La tardività della presentazione della imputazione sarebbe, infatti, imputabile esclusivamente al pregresso difensore del P. che, falsificando la firma del proprio assistito ed apponendo una data di rilascio della procura successiva alla scadenza dei termini per impugnare, aveva inteso occultare la propria responsabilità professionale. La condotta del proprio legale dell’epoca era, infatti, stata denunciata non già come negligente, bensì come illecita la motivazione del tribunale, pertanto, non era logica poiché la mala fede del difensore aveva di fatto eluso la pur attenta vigilanza del ricorrente , che aveva agito nella intima convinzione che il proprio difensore avesse tempestivamente presentato la impugnazione. Anche tale doglianza deve essere disattesa in quanto infondata. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, il mancato o l’inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo ex plurimis Sez. 6, n. 18716 del 31.3.2016, Saracine, Rv. 266926 . Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come, nella stessa prospettazione del ricorrente, la asserita falsificazione della sottoscrizione dell’imputato, sia stata posta in essere dal difensore dell’epoca per giustificare una presentazione tardiva della impugnazione. Pur prescindendo dalla fondatezza delle allegazioni in fatto del ricorrente, si sarebbe, pertanto, pur sempre in presenza di un mancato adempimento dell’incarico defensionale, ancorché corredato da una falsificazione postuma, asseritamente confezionata, nella prospettazione del ricorrente, al fine di coonestare la correttezza del proprio operato professionale ed occultare la propria responsabilità. Come ha, peraltro, persuasivamente rilevato il Tribunale di Nola nel provvedimento impugnato, il difensore era già legittimato a proporre autonomamente l’impugnazione, avendo già ricevuto il conferimento dei necessari poteri, e, pertanto, la vicenda relativa alla asserita falsificazione è assolutamente irrilevante ai fini di giustificare la remissione in termini del condannato. Immune da denunciati vizi è, pertanto, il rilievo del Tribunale di Nola, secondo il quale nella specie si è in presenza di una inerzia colpevole del condannato, che non ha comprovato di essersi attivato in proprio o presso il difensore per la rituale proposizione della impugnazione. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.