La persona offesa va avvertita dell’archiviazione del processo a carico dell’autore del reato violento

L’archiviazione del procedimento penale, in alcuni casi, quali quelli di reati con violenza sulle persone, va notificata alla persona offesa. Ribadendo un principio già espresso, la Corte di Cassazione si trova a chiarire quali reati rientrano nella categoria precedente.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3056/17 depositata il 23 gennaio. Il caso. Una vittima del reato ex art. 572 c.p. maltrattamenti contro familiari e conviventi ricorreva in Cassazione contro il decreto del GIP che ha disposto l’archiviazione del procedimento originato dalla propria denuncia. Essa lamentava di non essere stata avvisata della richiesta di archiviazione fatta dal PM, nonostante quest’ultimo fosse tenuto ad eseguirla e lei avesse fatto espressa richiesta di preventivo avviso al momento della querela. L’avviso di archiviazione. La Corte di Cassazione riconosce l’effettiva presentazione, ad opera della ricorrente, della richiesta di essere avvisata dell’eventuale archiviazione. E non c’è dubbio, anche sulla base dell’orientamento espresso con sentenza n. 10959/16 , che l’art. 408, comma 3- bis , c.p.p., stabilisca un obbligo di avviso nei confronti della persona offesa in tutti quei casi in cui vi siano delitti commessi con violenza alla persona . E nella categoria, chiaramente, rientra anche il reato di maltrattamenti di cui ora si tratta, motivo per cui l’avviso di archiviazione processuale era dovuto alla persona offesa e, ciononostante, non era stato effettuato. Per questi motivi, il decreto viene annullato, a seguito di accoglimento del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 dicembre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 3056 Presidente Paoloni – Relatore Gianesini Ritenuto in fatto 1. Il Difensore di M.S. , persona offesa, ha proposto ricorso per Cassazione contro il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Ascoli Piceno ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. ai danni della stessa M. . 2. La ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso e ha lamentato di non essere stata avvisata della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero nonostante al momento della presentazione della denuncia fosse stata fatta esplicita richiesta di preventivo avviso e nonostante l’art. 408, comma 3 bis cod. procomma pen. imponesse comunque al Pubblico ministero di dare l’avviso in questione, trattandosi di reato commesso con violenza alla persona. 3. Il Procuratore generale, richiamandosi al tenore di recente decisione delle Sezioni Unite, ha condiviso le deduzioni della ricorrente e ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il Difensore della persona sottoposta ad indagine P.V. ha depositato il 5 dicembre 2016 una memoria con la quale ha segnalato che per gli stessi fatti il P. era già stato rinviato a giudizio e ha chiesto quindi il rigetto del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Considerato in diritto 1. Il decreto impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di ASCOLI PICENO per l’ulteriore corso. 2. Va chiarito in via preliminare che la richiesta di archiviazione di cui si lamenta la mancata notificazione alla persona offesa riguarda il procomma pen. 445/2015 sorto a seguito di denuncia querela presentata il 6 febbraio 2015 per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. il successivo 2 maggio 2015 la persona offesa ha presentato una integrazione di denuncia querela, sempre per fatti riconducibili all’art. 572 cod. pen., che ha dato origine ad un distinto e separato procedimento, il n. 1530/2015, già pervenuto a dibattimento e in riferimento al quale la notificazione alla persona offesa della richiesta di archiviazione era stata debitamente effettuata. 3. È vero, in fatto, che la richiesta espressa della persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione è stata presentata per la prima volta con l’atto di integrazione di denuncia querela del 2 maggio 2015, quello che ha dato origine al procomma pen. 1530/2015 già pervenuto a giudizio dibattimentale, ma non c’è dubbio, sulla base di quanto recentemente affermato da Sez. Unite 29/1/2016 n. 10959, Rv 265893-94 secondo cui la disposizione di cui all’art. 408, comma 3 bis cod. procomma pen., che stabilisce l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa per delitti commessi con violenza alla persona , si estende a ricomprendere il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., che anche in riferimento ai fatti di maltrattamento denunciati il 6 febbraio 2015 e il successivo 7 febbraio era dovuto l’avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, avviso che in realtà non è mai stato notificato. 4. In merito infine alla osservazioni svolte nella memoria del P. , a mente delle quali il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. di cui al procomma pen. 1530/2015 renderebbe priva di concreto interesse l’impugnazione oggi in discussione relativa al procomma pen. 445/2015 trattandosi degli stessi fatti materiali, va osservato che i fatti di maltrattamento denunciati il 2 maggio 2015 sono in realtà oggettivamente e fattualmente diversi ed ulteriori rispetto a quelli denunciati il precedente 6 febbraio 2015, come è possibile dedurre dalla lettura delle denunce querele in atti. 4.1 Del resto, e per concludere, anche se in ipotesi si trattasse effettivamente degli stessi fatti materiali, resterebbe in ogni caso intatto, in capo alla persona offesa M.S. , un evidente interesse processuale rappresentato dalla circostanza che, di fronte ad un decreto di archiviazione definitivamente pronunciato nel procomma 445/2015 a seguito del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità dell’attuale ricorso, il Difensore del P. , nel diverso procedimento già pervenuto al dibattimento, avrebbe buon gioco ad eccepire la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni relative alla riapertura delle indagini di cui all’art. 414 cod. procomma pen P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di ASCOLI PICENO per l’ulteriore corso.