Mettere fretta all’acquirente può configurare il reato di truffa

Una vendita online di un ciclomotore finisce, come spesso l’acquirente teme, con il pagamento del corrispettivo e senza consegna della merce. La Corte di Cassazione analizza la linea sottile che distingue l’inadempimento contrattuale dalla truffa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3098/17 depositata il 23 gennaio. Il caso. Un soggetto metteva in vendita una Vespa su un sito internet e, trovando un acquirente interessato, lo invitava ad effettuare il pagamento velocemente, adducendo l’esistenza di trattative in ballo con terzi. Una volta ricevuto il bonifico sul conto corrente, comprensivo anche di spese di spedizione, non consegnava il ciclomotore, né restituiva la somma all’acquirente. Veniva quindi condannato per truffa, sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello. E se fosse mero inadempimento contrattuale? Il venditore” ricorre per la cassazione della sentenza appena menzionata, adducendo come unico motivo la qualificazione giuridica della fattispecie operata dai giudici. A suo dire la sua condotta non era penalmente rilevante, ma, tuttalpiù, poteva integrare un mero inadempimento contrattuale . Vi è truffa quando si riscontri l’utilizzo di artifizi e raggiri al fine di ottenere, per sé o altri, un ingiusto profitto con altrui danno. Ma questi requisiti difetterebbero, secondo la ricostruzione dell’imputato, il quale ha speso il proprio nome nell’annuncio di vendita e richiesto versamento su conto corrente a lui intestato. La condotta fraudolenta e il dolo iniziale”. Secondo la Corte di Cassazione, però, il ricorso è manifestamente infondato, essendo rilevabile una condotta fraudolenta attuata dal ricorrente. Egli ebbe modo di indurre l’acquirente in errore, durante le conversazioni telefoniche intercorse tra i due, prospettando lo sfumare dell’ affare” se l’altro non avesse pagato prontamente, essendoci dei non meglio precisati soggetti, interessati all’acquisto del bene medesimo . Tale condotta è idonea ad incidere concretamente sulla formazione della volontà contrattuale dell’imputato, così da indurlo ad agire frettolosamente e vanificando la possibilità da parte dello stesso di operare eventuali controlli . E, come la Corte ha già avuto modo di dire a proposito della truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che [] rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria . Per questo motivo il ricorso è dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 dicembre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 3098 Presidente Diotallevi – Relatore Alma Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 18 giugno 2015 la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza in data 8 gennaio 2014 del Tribunale di Bolzano con la quale S.D. era stato dichiarato colpevole del reato di truffa ai danni di R.R. e condannato a pena ritenuta di giustizia. In estrema sintesi si imputa allo S. di avere offerto in vendita su di un sito internet un ciclomotore Piaggio Vespa, di avere richiesto ed ottenuto dal R. , mediante bonifico su conto corrente, il corrispettivo della vendita e delle spese di spedizione del mezzo e di non avere né consegnato all’acquirente il bene venduto, né avergli restituito la somma ricevuta. I fatti risalgono al omissis . 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputato personalmente, deducendo con motivo unico vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Deduce il ricorrente il fatto che la vicenda in esame non poteva configurare il reato di truffa ma un mero inadempimento contrattuale caratterizzato da soli elementi di natura civilistica, atteso che egli ebbe ad agire spendendo il proprio nome e richiedendo il versamento del corrispettivo della vendita del ciclomotore su di un conto corrente a lui intestato, così sostanzialmente difettando gli elementi degli artifizi e raggiri. 3. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che del tutto generico. 4. Partendo da questo secondo profilo, va detto, che il ricorso, nel riproporre la questione di diritto circa la configurabilità nel caso in esame del contestato reato di truffa, non si confronta minimamente con la motivazione sul punto della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare gli estremi della condotta fraudolenta dell’imputato nel fatto che questi ebbe ad indurre il R. ad effettuare il versamento anticipato del corrispettivo per l’acquisto del ciclomotore intrattenendo con lo stesso alcune conversazioni telefoniche nelle quali gli rappresentava che vi erano diversi soggetti interessati all’acquisto della Vespa e che quindi doveva procedere al più presto ad effettuare il pagamento al fine di non lasciarsi sfuggire l’affare. Ciò rende il ricorso aspecifico e quindi privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c , cod. proc. pen In ogni caso ritiene il Collegio che la descritta condotta dell’imputato, che non risulta contestata nella sua attuazione, ben può configurare la sussistenza degli artifizi e raggiri idonei ad integrare il reato di truffa essendosi concretizzata in un’azione idonea ad incidere concretamente sulla volontà contrattuale dell’imputato attraverso la rappresentazione di fatti non veri e non altrimenti dimostrati dall’imputato quali l’effettiva esistenza del bene posto in vendita e, addirittura, l’esistenza di trattative con soggetti terzi interessati all’acquisto del bene medesimo, così da indurlo ad agire frettolosamente e vanificando la possibilità da parte dello stesso di operare eventuali controlli. Del resto questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che In tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203 . 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.500,00 millecinquecento a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.