Quando la transazione post-infortunio non è pienamente satisfattiva

Da un processo per lesioni personali dovute al mancato rispetto delle regole antinfortunistiche, la Corte di Cassazione si occupa della pretesa risarcitoria della parte offesa, a cui viene negato dalla Corte d’appello un risarcimento completo”, sulla base della già avvenuta transazione in suo favore tramite l’assicurazione sottoscritta dall’istituto scolastico per cui lavora.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3335/17 depositata il 23 gennaio. Il caso. Un dirigente scolastico veniva condannato per lesioni personali colpose, non avendo fatto ripristinare la pavimentazione antiscivolo della scuola, causando così l’infortunio di un’insegnante, che cadeva rovinosamente al termine di un’assemblea di classe. Quest’ultima chiedeva risarcimento, che però veniva rigettato sia in primo che in secondo grado, sul rilievo della già avvenuta soddisfazione della stessa in via transattiva. La transazione post-infortunistica. Avverso tale sentenza l’insegnante ricorreva in Cassazione, lamentando l’insufficienza dell’appena riferito risarcimento, avvenuto tramite la compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico. La ricorrente obietta, infatti, che gli effetti estintivi della transazione de qua non possono propagarsi anche alla parte di obbligazione non solidale dovuta da un solo condebitore. Alcune voci di danno quali il danno non patrimoniale, biologico, o anche morale non sono state liquidate in suo favore, non essendo comprese nel contratto assicurativo. Un risarcimento completo. A tal proposito, la Corte di Cassazione concorda il contratto assicurativo obbliga solo le parti contraenti, in questo caso il datore di lavoro e la compagnia assicurativa. L’accordo transattivo che ha parzialmente risarcito il danno patito dalla lavoratrice, quindi è una res inter alios acta rispetto alla posizione dell’imputato, non potendo escludere il diritto in capo all’insegnante di perseguire un risarcimento economico per i danni non compresi nel contratto d’assicurazione. Ma, sul punto, la Corte d’appello fa cattivo governo dei principi regolanti la materia, non valutando minimamente la accoglibilità e la fondatezza della domanda della parte civile nel processo penale, limitandosi invece ad affermare erroneamente che l’intercorsa definizione in via transattiva della liquidazione del danno [] avesse valore integralmente satisfattivo di tutte le voci di danno .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 dicembre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 3335 Presidente Ciampi – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa il 20 gennaio 2016, confermava la condanna alla pena di giustizia emessa in data 10 febbraio 2014 dal Tribunale di Trapani a carico di L.V.A. , in relazione al reato p. e p. dall’art. 590, comma 3, cod.pen., commesso in Trapani il 27 ottobre 2010. 1.1. L’addebito nei confronti dell’imputato era riferito a un episodio in cui R.G. , odierna parte civile e insegnante presso l’istituto scolastico di cui il L.V. era dirigente, scivolava uscendo dall’istituto al termine di un’assemblea di classe, cadendo rovinosamente e riportando lesioni meglio descritte nell’imputazione, cagionate secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito dal mancato ripristino della pavimentazione antiscivolo, a cura dell’imputato nella detta qualità, nel tratto ove si era verificato l’infortunio. 1.2. Già in primo grado, a fronte della condanna dell’imputato, era stata rigettata la richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile, la quale perciò proponeva a sua volta appello ma la Corte distrettuale, confermando le statuizioni del Tribunale, rigettava non solo l’impugnazione dell’imputato, ma anche quella della detta parte civile, sul rilievo dell’avvenuto risarcimento in favore della stessa in sede extragiudiziale e in via transattiva. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre R.G. , per il tramite del suo difensore di fiducia. 2.1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, nel quale l’esponente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 185 cod.pen. e 74 e 539 cod.proc.pen. si duole la ricorrente del fatto che la definizione in via transattiva della pratica risarcitoria è stata ritenuta integralmente satisfattiva dalla Corte territoriale, pur essendo intervenuta esclusivamente tra l’imputato e la Compagnia che assicurava l’Istituto scolastico ma, obietta l’esponente, la transazione riguardava non l’intero debito solidale, ma solo la quota interna del singolo debitore, poiché la Compagnia assicurava l’Istituto scolastico, autonomamente responsabile dal punto di vista civilistico. Perciò gli effetti estintivi della transazione de qua non possono propagarsi anche alla parte di obbligazione non solidale dovuta esclusivamente da uno dei condebitori. Lamenta in particolare il ricorrente che alcune voci di danno non coperte da assicurazione danno biologico, danno non patrimoniale ecc. non siano state liquidate e su tali somme parte civile ricorrente ha diritto e interesse a essere autonomamente soddisfatta, poiché l’avvenuta liquidazione del danno da parte della Compagnia assicuratrice non copre le suddette voci di danno. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento. 1.1. Come prospettato dalla ricorrente, il contratto assicurativo, volto a coprire i rischi connessi all’attività imprenditoriale del datore di lavoro ed a risarcire i danni che da essa eventualmente conseguano, ha effetti vincolanti tra i soli contraenti tant’è che il danneggiato non ha in sede civile azione diretta nei confronti dell’assicuratore, che legittimamente viene estromesso dal giudizio, non ricorrendo l’ipotesi di responsabile civile ex lege di cui all’art. 185, comma secondo, cod. pen. cfr. ex multis Sez. 4, n. 4870 del 10/12/2003, dep. 2004, Bixio ed altro, Rv. 229378 . 1.2. Né deve sfuggire che la disciplina codicistica della transazione art. 1304 cod.civ. , nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne Sez. 3 Civ., n. 19541 del 30/09/2015, Rv. 636884 . 1.3. Nella specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l’accordo transattivo intervenuto fra la stessa quale persona offesa e la Compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico, oltre a costituire res inter alios acta rispetto alla posizione dell’imputato quale soggetto direttamente responsabile del danno derivante da reato , non poteva riferirsi alle voci di danno non coperte dal contratto di assicurazione perciò, valendo in subiecta materia i richiamati principi civilistici, non può ritenersi operante nei confronti dell’imputato L.V. la dichiarazione liberatoria resa dalla R. in sede di accordo transattivo, con riguardo alla porzione di debito riferibile in via esclusiva al detto imputato. 1.4. Sotto tale profilo, l’impugnata sentenza non fa buon governo dei principi che regolano la materia, non avendo in alcun modo valutato i concreti requisiti di accoglibilità e fondatezza della domanda risarcitoria in tutte le sue componenti, che si sarebbe dovuta riferire all’adempimento dell’onere deduttivo e probatorio incombente sull’attore, ma si è invece limitata ad affermare erroneamente che l’intercorsa definizione in via transattiva della liquidazione del danno alla persona offesa da parte della Compagnia assicuratrice dell’Istituto scolastico avesse valore integralmente satisfattivo di tutte le voci di danno. 2. In base a quanto precede discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale si demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità con l’opportuna precisazione che le regole di giudizio che il giudice civile dovrà applicare sono quelle del diritto penale, essendo in questione, ex art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi e altri, Rv. 262708 Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità.