Esami di abilitazione alla professione di avvocato truccati: quale norma incriminatrice applicare?

La condotta consistita nella presentazione, previa predisposizione ad opera di terzi, di elaborati d’esame non propri va sussunta sotto le fattispecie incriminatrici della legge n. 475/1925, che risultano essere norme speciali rispetto a quelle generali in tema di falso contenute nel codice penale.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con le sentenze n. 2739 e 2740 depositate il 20 gennaio 2017. Un esame da James Bond. L’esame di abilitazione alla professione di avvocato questo è l’argomento delle due sentenze della Suprema Corte che ci accingiamo a commentare e con cui si chiude – almeno per ora – la trafila delle impugnazioni cautelari per alcune persone indagate di brogli alle prove scritte. Ogni anno si ripete la liturgia della sessione d’esami 3 giorni di massacrante full immersion tra codici, che il prossimo anno non saranno – a quanto pare – più commentati ed inevitabili trucchi del mestiere”. Chi scrive ha un ricordo ancora nitido di quelle 3 interminabili giornate da incubo un popolo di esaminandi nella livida luce della prima mattina d’un dicembre di 12 anni fa, ognuno con al seguito un trolley da viaggio intercontinentale stracolmo di codici e vettovaglie. Tutti in trepidante attesa sotto un diluvio torrenziale, proiezione metereologica dell’umore del sottoscritto, che sarebbe durato incessantemente per 72 ore di fila senza accennare a smettere nemmeno per un secondo. E poi dicono che in Sicilia non piove mai. Trucchi del mestiere, dicevamo i più noti per l’aspirante avvocato d’ogni latitudine – e, più in generale, quelli tipici dello stereotipo umano del concorsista” - vanno dalle ingenue cartucciere con i pareri di diritto civile e penale, identiche ai nastri delle munizioni da mitragliatrici anticarro, ai più sofisticati ritrovati tipografici sotto le mentite spoglie di innocenti codici civili e penali si nascondono a volte diabolici manuali e trattatelli d’ogni sorta. C’è chi alla cartucciera preferisce l’arte del travestimento e non è raro vedere esaminande che sfoggiano fisici da pin-up, con curve mozzafiato di frusciante carta microstampata, o uomini affetti da strane forme di bitorzoluta obesità. Per non parlare di chi, in preda a crisi mistiche, si cimenta nella pratica della divinazione, seminando il panico con l’annuncio delle probabili tracce e regolarmente sbagliando tutti i pronostici. Norme generali e norme speciali. Folclore a parte, il caso che ha originato la coppia di sentenze oggi in commento è quello di una sessione d’esame nella quale alcuni aspiranti avvocati sono accusati di aver presentato alla commissione prove scritte contenenti farina del sacco d’altri le tracce, secondo la ricostruzione investigativa, venivano esportate” tramite l’applicazione Whatsapp fuori dall’aula ed erano risolte da una task force comodamente allocata in un appartamento. Poi gli elaborati venivano importati” nell’aula e consegnati ai destinatari con la complicità d’un segretario della commissione. Il meccanismo ben oliato, però, si inceppava al terzo giorno gli inquirenti intervenivano e trovavano i compiti sequestrandoli al segretario della commissione”. Un piano che sembrava perfetto, ma che in realtà non lo era perché alcuni tra gli indagati non sapevano di essere sotto intercettazione. La Procura della Repubblica, nelle prime battute del procedimento penale, in relazione alle condotte riguardanti l’alterazione delle prove dell’esame di abilitazione, contestava sia la disciplina speciale, contenuta in una vetusta legge del 1925, sia i delitti di falso ideologico per induzione consumato e tentato alcuni candidati, infatti, avevano ottenuto l’abilitazione mentre altri erano stati bocciati , consistito nell’aver indotto o tentato d’indurre i pubblici ufficiali esaminatori ad attestare il superamento del regolare svolgimento delle prime due prove scritte . Il Tribunale della Libertà, nel rivedere le ordinanze cautelari frattanto eseguite, dava torto alla pubblica accusa le norme sul falso non vanno applicate. E la Suprema Corte conferma il verdetto del Collegio. Le due decisioni in commento fanno sapiente applicazione del principio di specialità, croce e delizia del diritto penale sostanziale, e ritengono di concludere nel senso che la disciplina del 1925 prevale sulle norme in tema di falso ideologico. Nel più sta il meno. Il testo della legge appena citata contiene al suo interno due distinte fattispecie incriminatrici, concepite novant’anni fa per tutelare la genuinità di esami e selezioni concorsuali il che dimostra che i sotterfugi nei concorsi ci sono sempre stati, dato che ci si impegnava anche allora per punirli . La prima colpisce, possiamo dire con parole povere, chi copia e presenta come propri lavori altrui. La seconda, invece, sanziona chi scrive per conto terzi”. Tre le circostanze aggravanti la prima si applica nel caso in cui il candidato furbastro consegue il proprio intento, la seconda comporta un aumento di pena se concorra il fine di lucro e la terza, infine, se vi è abitualità. Come si vede, l’arco sanzionatorio delle norme appena descritte abbraccia l’intera trafila dal produttore al consumatore” si sanziona non soltanto chi bara all’esame, ma anche chi mette altri nella condizione di barare, fornendogli elaborati e scritti vari. Come possiamo osservare, i reati disegnati nella legge speciale del 1925 altro non sono che ipotesi di falso ideologico dedicate alla materia dei concorsi e delle selezioni pubbliche. Ecco perché gli Ermellini ritengono che sia risultato corretto escludere la configurabilità anche delle ipotesi di falso generale”. Nel ricorso per cassazione la Procura critica questa conclusione – che era stata prescelta anche dal Tribunale della libertà – sostenendo la diversità dell’oggetto di tutela genuinità dell’esame e corrispondenza al vero degli atti pubblici non sarebbero la stessa cosa. In realtà, ad un più attento esame, la tutela della genuinità di una selezione qualsiasi implica necessariamente quella della veridicità degli atti concorsuali. Quindi, ancora una volta, l’oggetto della tutela – uno dei criteri per evitare il concorso apparente di norme – si presenta identico. Diverso sarebbe il discorso, lasciano intendere i Supremi Giudici, nel caso in cui l’azione criminosa non si fosse fermata all’alterazione della paternità delle prove d’esame ove vi fossero altri reati, questi potrebbero essere legittimamente contestati.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 ottobre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 2740 Presidente Lapalorcia – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con ordinanza del 2 maggio 2016 il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, annullava l’ordinanza del 13 aprile 2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di C.G. in relazione ai soli capi B e C della rubrica, sostituendo la medesima misura imposta per i capi E ed F in quella del divieto di esercizio della professione di avvocato per mesi 12. C. era indagato dei seguenti delitti - al capo A, il reato previsto dagli artt. 81, 110 c.p., 1 e 2 legge n. 475/25, per avere concorso nel procurare, ad alcuni candidati che stavano sostenendo le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato a Bari, nella sessione 2014/2015 elaborati altrui, che venivano redatti in base alle tracce comunicate dai medesimi candidati tramite telefono cellulare all’esterno dell’aula, da un gruppo di lavoro di cui l’indagato faceva parte ciò facendo a fini di lucro la misura cautelare non comprendeva tale reato, non consentendolo i limiti edittali - ai capi B e C, i delitti di falso, rispettivamente consumato e tentato, contestati ai sensi degli artt. 110, 81 e 56 , 48 e 479 c.p., per avere indotto, o tentato di indurre, in errore i componenti della commissione esaminatrice, nel primo caso in riferimento all’unica candidata che aveva ottenuto l’abilitazione, e, nei residui casi, in relazione ai candidati che non avevano conseguito il titolo in relazione a tali reati l’ordinanza cautelare è stata annullata dal Tribunale per il riesame che ha considerato il delitto sub A norma speciale rispetto ai falsi comuni qui contestati, rilevando che gli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1925, prevedendo entrambi l’ipotesi aggravata del conseguimento dell’abilitazione, finivano per ricomprendere e punire l’intera condotta consumata dall’indagato, ivi compresi gli esiti successivi ed ultimi e, quindi, i falsi ideologici per induzione contestati ai capi B e C in relazione ai verbali attestanti il superamento dell’esame. - al capo E, il delitto previsto dagli artt. 318 e 321 c.p. perché prometteva alla cugina e coindagata, anche per gli addebiti contestati al capo A , L.I. , responsabile dell’ufficio legale dell’agenzia regionale per il diritto allo studio, una somma di Euro 500 per ogni incarico professionale che costei gli avrebbe procurato da parte di soggetti che avrebbero dovuto essere sanzionati in via amministrativa a seguito degli accertamenti conseguenti all’avere illegittimamente ottenuto provvidenze economiche dalla medesima agenzia regionale - al capo F, il delitto previsto dall’art. 326 c.p., per avere ricevuto dalla L. almeno due esemplari dei verbali di accertamento indicati al capo E Le indagini avevano preso le mosse dalla notizia che Innocenza L. , con la madre, La.An. impiegate, la prima presso la ricordata agenzia regionale, la seconda presso l’Università di , erano disponibili, dietro compenso, a favorire il conseguimento di risultati accademici. Dalle intercettazioni telefoniche erano emersi altri illeciti commessi dalle due donne il loro intervento, realizzato con la complicità del C. , volto a favorire alcuni candidati che stavano sostenendo le prove di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato capi A, B e C, dell’imputazione l’accordo intervenuto fra la L. e l’odierno indagato C. al fine di procurare al secondo gli incarichi di patrocinare gli studenti nei cui confronti si era iniziata la procedura di revoca delle provvidenze economiche assegnate in assenza dei requisiti patrimoniali previsti, procedura alla quale l’ufficio pubblico della L. era interessato capi E ed F dell’imputazione . Il Tribunale del riesame annullava, come già detto, la misura cautelare relativa ai capi B e C per la specialità della fattispecie astratta contestata al capo A , e, in risposta alle obiezioni della difesa del C. sul compendio indiziario raccolto in riferimento ai capi E ed F, così argomentava - quanto al capo E, la conversazione intercettata ed intercorsa fra la L. ed il suo compagno T. provava che, nel corso del procedimento amministrativo in atto contro gli studenti che avevano riferito condizioni economiche non corrispondenti al vero, sarebbe stato chiesto un parere all’ufficio di cui ella era responsabile la procedura era pertanto anche di competenza della L. , come pubblico funzionario le conversazioni fra L. e C. attestavano poi che i due aveva già raggiunto un accordo corruttivo preciso e dettagliato, nel senso che C. aveva promesso alla cugina il versamento di Euro 500 per ogni incarico affidatogli grazie alla sua intermediazione e che costei avrebbe, per conto del proprio ufficio, formulato pareri adesivi alle istanze-opposizioni redatte dal congiunto. - quanto al capo F, i verbali di accertamento delle ricordate infrazioni consegnati dalla L. al C. contenevano informazioni non divulgabili a chiunque ma solamente agli interessati ed il C. non poteva considerarsi tale, non essendo stato ancora ufficiato dai destinatari. Quanto, infine, alle esigenze di cautela, il Tribunale valorizzava alcuni brani delle conversazioni intercettate che dimostravano la non episodicità degli illeciti consumati e la volontà dell’indagato di perpetrarli nel più rilevante numero possibile. 2 - Avverso l’indicata ordinanza propongono ricorso la pubblica accusa ed il difensore del C. . 2 - 1 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari deduce, con unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 15, 56, 48, 479 c.p., per avere ritenuto, il Tribunale per il riesame, le norme previste dalla legge del 1925 speciali rispetto alle ipotesi di falso comune contestate ai capi B e C. La pubblica accusa illustrava il quadro indiziario dal quale era emerso che alcuni dei candidati presenti nell’aula ove si stavano svolgendo le prove scritte dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, nel dicembre 2014 in Bari , avevano ottenuto dall’esterno, grazie anche al C. , degli elaborati, che avevano poi consegnato come da loro composti. Era inoltre emerso il fine di lucro, avendo uno dei complici, La.An. madre della L. e zia del C. , ricevuto delle somme di denaro a titolo di compenso per il servizio prestato. Così, a tutti gli indagati i candidati e coloro che li avevano aiutati , venivano ascritti i delitti previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1925, per avere rispettivamente presentato e procurato elaborati altrui. Venivano inoltre contestati i delitti di falso ideologico per induzione consumato nel caso di l.d.G. che aveva superato la prova ed ottenuto l’abilitazione e tentato rispetto ai candidati che non avevano ottenuto l’abilitazione , posto che la loro condotta aveva indotto o tentato di indurre i pubblici ufficiali esaminatori ad attestare il superamento della prova ed il conseguimento dell’abilitazione sul falso presupposto del regolare svolgimento delle prime due prove scritte si era interrotto il complessivo disegno criminoso nel corso della terza prova, impedendo la consegna ai candidati degli elaborati provenienti dall’esterno . Tutto ciò premesso, il ricorrente pubblico ministero affermava che i delitti di falso comune, contestati ai capi B e C, non potevano considerarsi assorbiti dalle previsioni contenute nelle norme speciali, rubricate al capo A, in considerazione del diverso oggetto di tutela le disposizioni della legge n. 475 del 1925 sono, infatti, preposte a garantire la genuinità e la correttezza dello svolgimento delle prove di esame, mentre le disposizioni del codice penale sono volte a tutelare la corrispondenza al vero degli atti pubblici, anche in relazione ai loro imprescindibili presupposti di fatto. 2 - 2 - Il difensore del C. articola le proprie censure in sei motivi. 2 - 2 - 1 - Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 318 e 321 c.p., in riferimento al capo E della rubrica il delitto di corruzione . Il Tribunale non aveva considerato che non vi era traccia di induzione indebita degli studenti ad affidare l’incarico di difenderli al C. , né era emerso che la L. avesse consegnato al C. atti del suo ufficio posto che i documenti passati al medesimo erano copie informali ricevute dagli studenti. Non vi era inoltre prova che l’indagato fosse al corrente del previsto intervento dell’ufficio della L. nel procedimento amministrativo in questione, posto che costei ne aveva parlato solo nel corso di una conversazione con altra persona, il T. . Si trattava comunque di condotte la strumentalizzazione del proprio ufficio da parte della L. non contestate all’indagato. Doveva poi rilevarsi che la condotta ascritta alla L. era del tutto estranea al suo potere ed alle sue funzioni che, nel caso di specie,non venivano affatto interessate. 2 - 2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alle censure mosse con la richiesta di riesame, sempre in riferimento al capo E della rubrica. Nelle conversazioni intercettate la L. si era limitata a chiedere all’indagato di valutare sul piano giuridico la contestabilità degli accertamenti senza però che C. fosse poi ufficiato da alcun interessato. 2 - 2 - 3 - Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in riferimento al compendio indiziario relativo al capo F il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio . Nella stessa informativa dei carabinieri si dava atto che la L. aveva consegnato al C. i soli verbali di accertamento di infrazione ricevuti dai medesimi studenti interessati che li avevano così divulgati, venendo meno la loro eventuale segretezza. Nella conversazione del 16 dicembre 2014 si aveva la conferma che i verbali passati al C. erano proprio quelli forniti alla L. dagli interessati, visto che costei aveva precisato che gli stessi non erano stati ancora comunicati al suo ufficio. Doveva così applicarsi il principio di diritto dettato dalle Sezioni unite con la sentenza del 27/11/2011 n. 4694 che, seppure in tema di accertamenti fiscali, limitava il segreto alle persone diverse dal contribuente accertato. 2 - 2 - 4 - Con il quarto ed il quinto motivo lamenta, rispettivamente, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 292 e 274, lett. c , c.p.p. ed il difetto di motivazione in ordine alle ragioni della cautela. Non potevano dedursi infatti le ritenute esigenze di cautela processuale da una conversazione della coindagata La. che non coinvolgeva con la dovuta certezza la corresponsabilità dell’indagato, considerando anche che la misura a carico del C. atteneva, dopo la pronuncia di annullamento per i capi B e C, ai soli addebiti sub E ed F, consumati in concorso con la L. e non con la La. . Le ulteriori affermazioni sulla serialità delle condotte erano estranee a quanto contestato ai capi E ed F, del tutto episodici. 2 - 2 - 5 - Con il sesto motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla durata della misura disposta in sostituzione. Era stata fissata la misura massima in assenza di qualsivoglia motivazione, posto che quella adottata era assertiva e tautologica. 3 - Il difensore del ricorrente depositava, inoltre, una memoria nella quale chiedeva fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso della pubblica accusa o ne fosse deciso il rigetto. Il pubblico ministero era incorso nel vizio di genericità del ricorso quando ne aveva chiesto l’accoglimento o in applicazione dell’art. 15 c.p., che disciplina il principio di specialità, o in applicazione dell’art. 84 c.p., che disciplina, invece, il reato complesso. Le sue argomentazioni erano poi versate in fatto. Difettava poi la pubblica accusa di interesse, posto che il Tribunale per il riesame aveva deciso la minore misura cautelare a prescindere dall’annullamento della stessa per i capi B e C e nulla nel ricorso si era dedotto in tema di aggravamento delle esigenze di cautela. Afferma poi il difensore che infondata è la tesi del concorso formale fra il delitto specifico ed il falso ideologico comune. Non poteva citarsi come precedente la sentenza relativa al verbale redatto in occasione di una sessione di esami universitari perché, in quel caso, il falso atteneva alla presenza di tutti gli esaminatori ivi citati e quindi a quanto il verbale stesso era destinato a provare e non ad un suo presupposto, come nella presente fattispecie. Si doveva, infine, ricordare che, comunque, la valutazione dei commissari di esame era ampiamente discrezionale e quindi non poteva essere oggetto di un falso, di una immutazione del vero. Considerato in diritto 1 - Il ricorso proposto dal difensore del C. è fondato in relazione al solo delitto previsto dall’art. 326 c.p. il capo F dell’imputazione . All’esito del nuovo esame sul punto, il Tribunale dovrà rivalutare le esigenze di cautela, così che il quarto, quinto e sesto motivo devono considerarsi assorbiti nel parziale annullamento dell’ordinanza sul capo F. 2 - Il ricorso promosso dalla pubblica accusa è infondato ma non inammissibile, come pretende la difesa del C. . 2 - 1 - Non è inammissibile perché le censure svolte dal pubblico ministero sono in diritto e sono volte a contestare la decisione del Tribunale sulla ritenuta specialità degli artt. 1 e 2 legge 19 dicembre 1925 n. 475 rispetto all’ipotesi di falso ideologico per induzione, previsto dagli artt. 48 e 479 c.p., data per acquisita la materialità degli addebiti, sia quello descritto dal capo A, sia quelli contemplati ai capi B e C. Il ricorso pertanto non tende alla rivalutazione del fatto e la doglianza in diritto non è né perplessa né alternativa posto che si è inteso censurare solo la dedotta specialità, affermando che le ipotesi previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1925 non esauriscono tutti gli esiti della condotta consumata dagli indagati. 2 - 2 - Il ricorso del pubblico ministero è però infondato per le seguenti ragioni. 2 - 2 - 1 - La ricostruzione del fatto, come si è detto, non è oggetto di contestazione. Alcuni candidati all’esame di abilitazione per la professione di avvocato si erano accordati, perlomeno con La.An. , per ricevere, all’interno dell’aula ove si sarebbero svolte le prove scritte, nel dicembre 2014, degli elaborati formati all’esterno da soggetti, ovviamente professionalmente attrezzati componevano il gruppo almeno due legali, il cugino della L. , l’odierno indagato avv. C. , ed uno dei componenti della commissione di esame . Nei giorni fissati per le prove, i candidati, dall’interno dell’aula, avevano trasmesso alla La. , tramite whatsapp un noto social network attivabile con il telefono cellulare , le tracce dei temi. I temi erano stati redatti da un gruppo di lavoro riunito presso l’abitazione del C. . La consegna degli elaborati agli esaminandi era avvenuta grazie alla complicità di un segretario della commissione. Così si erano svolte le prime due prove, in relazione alle quali, quindi, i candidati interessati avevano presentato elaborati non propri. In occasione della terza prova gli inquirenti erano intervenuti, bloccando la consegna dei temi ai candidati, sequestrandoli al segretario della commissione. All’esito delle ulteriori indagini la verifica dei contatti telefonici e la comparazione degli elaborati erano stati individuati i candidati che si erano avvalsi dell’aiuto esterno della La. , della L. , del C. e degli altri loro complici. 2 - 2 - 2 - Tutto ciò premesso in fatto occorre ora verificare quali delitti, fra quelli contestati, possono ascriversi all’indagato C.G. ed in particolare se la sua condotta rientri, intera, nella previsione delle norme speciali indicate al capo A o se residuino aspetti che consentano o impongano di configurare anche le fattispecie ulteriori descritte ai capi B e C. Al capo A, gli sono stati ascritti, in concorso con altri, i delitti previsti dagli art. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925, n. 475 risulta peraltro evidente, alla luce della lettera delle norme, che l’art. 1 punisce la condotta dei candidati all’esame, mentre l’art. 2 sanziona quella dei loro complici, e fra questi del C. . L’art. 1 così recita Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito . L’art. 2 è del seguente tenore Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all’articolo precedente, è punito a norma della prima parte dello articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l’aspirante consegua l’intento. In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro e se concorra anche l’abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni . 2 - 2 - 3 - Venendo così al confronto fra la lettera dei due articoli e la condotta concreta consumata dagli indagati se ne deduce che le norme in questione coprono l’intero spettro dell’azione posta in essere dagli indagati fino ai suoi ultimi effetti ed esiti. Posto che, come aveva già osservato il Tribunale per il riesame, in entrambi i casi sia, quindi, per i candidati che si sono avvalsi di elaborati altrui, sia per chi glieli ha procurati , si prevede come aggravante della condotta il conseguimento dell’intento e, quindi, il positivo superamento della prova di esame con l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 2 - 2 - 4 - Se ne deduce che non residua spazio alcuno per l’applicazione delle norme relative al falso ideologico per induzione ipotizzate, nei capi B e C, in riferimento proprio al medesimo esito finale della prova d’esame, come attestato nel relativo verbale. Sempre che, come nel caso di specie, l’unica falsità che inficia l’atto pubblico sia quella derivante dalle condotte contemplate nei primi due primi articoli della legge n. 475 del 1925. Deve pertanto concludersi per l’applicabilità, nella presente fattispecie, del solo disposto degli artt. 1 e 2 L. n. 475/1925. 2 - 2 - 5 - Del resto se le norme speciali non esaurissero il disvalore penale della condotta di consegna, in sede di esame, di elaborati non propri fino all’esito finale del conseguimento dell’abilitazione, si potrebbero configurare anche ulteriori falsi ideologici per induzione, sempre compiuti nel corso della valutazione del candidato, ad esempio nell’attribuzione delle votazioni per i tre compiti consegnati e nella ammissione o anche non ammissione, ipotizzando il tentativo alle prove orali, così moltiplicando la risposta sanzionatoria alla condotta, tutta, invece, ricompresa nelle norme speciali. 2 - 2 - 6 - Della specialità delle norme della legge n. 475/1925 sulle disposizioni del codice penale, se ne ha conferma anche da una precedente pronuncia di questa Corte che, seppure non esattamente in termini ma non risultano precedenti in termini , ha comunque affermato che le stesse esauriscono la risposta sanzionatoria a chi abbia presentato o procurato lavori non propri in sede di esame, superando, così, la prova. Nella pronuncia Sez. 1, n. 1209 del 02/05/1989, Rv. 181459, infatti, si è affermata la specialità delle ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile n. n. 475 rispetto al delitto di truffa tentata proprio perché tali norme prevedono l’ipotesi aggravata quando l’intento, il superamento del concorso o dell’esame venga conseguito. Vi sono, poi, due precedenti pronunce di questa Corte che, solo apparentemente, sembrano contrastare la conclusione della specialità delle norme previste dalla legge n. 475/1925 ma finiscono, al contrario, per confermarla e sono le seguenti - nella sentenza Sez. 5, n. 4726 del 15/04/1986, Saracino, Rv. 172930 si afferma il concorso fra le ipotesi previste dalla legge speciale ed il falso contemplato nell’art. 495 c.p., perché le prime non esaurivano il disvalore penale della condotta in quanto la presentazione di un elaborato non proprio si era realizzata con la falsa dichiarazione sull’identità della propria persona l’imputato si era attribuito l’identità di un altro concorrente ma è del tutto evidente che, nella fattispecie concreta sottostante alla ricordata decisione, si era consumato un ulteriore falso nel corso dello svolgimento della prova, non coincidente con la condotta descritta dalle norme della legge n. 475 del 1925 posto che si era anche mentito sull’identità del candidato, in tal modo e solo in tale modo giustificandosi il concorso con il falso comune previsto dall’art. 495 c.p. - nella sentenza Sez. 6, n. 37240 del 11/07/2014, Caruso, Rv. 260332, si afferma che sono ideologicamente falsi il verbale di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati sulla base di documenti concernenti gli esami di profitto anch’essi viziati da falsità materiale o ideologica un caso, quindi che sembra simile all’odierna fattispecie concreta, tanto da essere citato nel ricorso della pubblica accusa, ma che, al contrario, è del tutto inconferente posto che le attestazioni del superamento degli esami di profitto erano false in quanto gli stessi non erano mai stati sostenuti e non si versava, pertanto, nell’ipotesi del superamento degli stessi mediante la presentazione di elaborati non propri in altri termini non si era neppure prospettato il concorso fra il ritenuto falso ideologico degli esiti parziali e dell’esito finale con le ipotesi previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1925. 2 - 2 - 7 - Si deve pertanto concludere che le ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475, quando la condotta si esaurisca nella presentazione e nella predisposizione dei lavori non propri sono da ritenersi speciali rispetto alle ipotesi di falso ideologico per induzione attinenti alla formazione dei successivi atti pubblici, posto che i delitti in questione prevedono, come ipotesi aggravata, che l’aspirante consegua l’intento del superamento dell’esame o del concorso . La specialità delle norme indicate esaurisce ogni altra argomentazione della pubblica accusa sulla possibilità di qualificare come falso per induzione la concreta condotta tenuta dall’indagato. 3 - Il ricorso proposto dall’indagato è fondato, come si è detto, solo in relazione al quadro indiziario relativo al delitto sub F e tale decisione assorbe i motivi di ricorso inerenti le esigenze di cautela . 3 - 1 - Il primo motivo di ricorso, sul capo E, è, infatti, infondato. Al capo E si contesta al C. il delitto previsto dagli artt. 318 e 321 c.p., avendo egli promesso alla L. Euro 500 per ogni incarico professionale ottenuto grazie al suo interessamento, sul presupposto che l’atto d’ufficio che ella avrebbe dovuto compiere nel corso della relativa procedura amministrativa sarebbe stato adesivo alla linea di difesa adottata dal C. e concordata con la stessa L. . L’art. 318 c.p., nella nuova formulazione sancita dall’art. 1 l. legge 6 novembre 2012, n. 190, punisce il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa la pena da uno a cinque anni di reclusione, vigente all’epoca dei fatti, è stata aumentata nel massimo a sei anni dall’art. 1, comma 1, lett. e , l. 27 maggio 2015, n. 69 . L’art. 321 c.p. stabilisce che si commina la medesima pena al corruttore, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Il quadro indiziario a carico del C. si sostanziava nelle seguenti emergenze - nella conversazione intercorsa, il 3 dicembre 2014, fra la L. ed il suo compagno, T.G. , nel corso della quale la prima affermava per quanto è dato leggere nei brani riportati che il parere, per quelle pratiche per le quali aveva interessato il cugino e quindi l’odierno indagato , era già stato richiesto al suo ufficio e che ella l’avrebbe formulato aderendo alle osservazioni da questi fatte al fine di ottenere la revoca delle sanzioni - sia al compagno, sia, in una successiva conversazione telefonica, ad un’amica, tale Ci.St. , la L. riferiva che avrebbe chiesto al C. un compenso per il suo interessamento e la sua complicità, basato sul numero dei soggetti che, grazie a lei, gli avrebbero affidato l’incarico di difenderli - qualche giorno dopo, il 9 dicembre 2014, la L. convocava presso il suo ufficio l’odierno indagato in modo da potergli parlare riservatamente - due giorni dopo, dalla conversazione intercorsa fra L. e lo stesso C. , si comprendeva come l’accordo fra i due fosse stato raggiunto, visto che avevano già iniziato a parlare della fase esecutiva, di come la L. avrebbe inviato al C. i soggetti interessati a ricorrere, e di come C. avrebbe chiesto e ricevuto da costoro i compensi professionali argomento su cui la L. si soffermava particolarmente volendone conoscere i dettagli . Circostanze che certamente rendono del tutto priva di aporie logiche la conclusione del Tribunale per il riesame circa la gravità del quadro indiziario relativo al delitto di corruzione contestato al capo E. 3 - 2 - Sono, invece, fondate le censure mosse dalla difesa in ordine alla gravità degli indizi relativi al capo F, la rivelazione dei segreti di ufficio, consumata, nell’ipotesi formulata dall’accusa, dal la L. in concorso con il C. , avendo la prima consegnato al secondo almeno due verbali di contestazione agli studenti delle violazioni commesse. Dalla conversazione del 16 dicembre 2014, infatti, si deduce che i due verbali di accertamento che la L. aveva passato al C. erano stati alla stessa trasmessi, informalmente, dai medesimi studenti che li avevano ricevuti dall’amministrazione, posto che la L. aveva affermato che non si trattava delle copie che sarebbero state comunicate al suo ufficio visto che le stesse non le erano ancora pervenute. Di contro, però, nella conversazione intercorsa tredici giorni prima, il 3 dicembre 2014, fra la stessa L. e il compagno Giuseppe T. , la prima aveva affermato di avere già ricevuto almeno una richiesta di parere, tanto che si era detta già in grado di parlarne con il cugino C. . Il capo di imputazione sub F è aperto, nel senso che si ipotizza che la L. abbia rivelato al C. altri verbali oltre ai due di cui si era discusso nella conversazione con questi del 16 dicembre 2014, tenendo evidente conto di quanto era altrimenti emerso almeno nella cennata conversazione della L. con T. . E si tratta di accertamento essenziale la verifica se C. abbia ricevuto anche verbali transitati solo attraverso l’ufficio pubblico della L. , posto che non può condividersi il giudizio del Tribunale del riesame in ordine al fatto che il delitto di rivelazione di segreti di ufficio si configuri anche in relazione ai due verbali consegnati alla L. dai diretti interessati. Si deve infatti considerare che i due verbali di accertamento che gli studenti avevano informalmente consegnato alla L. non erano più coperti da alcun segreto o vincolo di riservatezza dal momento in cui erano stati comunicati agli interessati. La loro ulteriore circolazione e divulgazione avveniva ad iniziativa degli stessi privati destinatari, iniziativa che non poteva certo ricondurre tali atti nell’alveo della riservatezza, considerando anche che, come nella concreta fattispecie, gli interessati li avevano comunicati a soggetti dai quali attendevano quanto meno una consulenza informale di natura privatistica . 4 - L’ordinanza va pertanto annullata in riferimento al delitto previsto dall’art. 326 c.p. ed il giudice del rinvio dovrà vagliare se, oltre ai due verbali di accertamento consegnati da coloro a cui l’ufficio li aveva comunicati e che, per tale ragione, non potevano considerarsi coperti da alcun vincolo di segretezza, la L. abbia rivelato al C. altri atti, ancora sottoposti a tale vincolo. All’esito di tale esame dovranno rivalutarsi anche le esigenze di cautela. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione di cui all’art. 326 c.p. con rinvio al Tribunale di Bari sezione per il riesame per nuovo esame sul punto e per la rivalutazione delle esigenze cautelari. Rigetta nel resto il ricorso del C. . Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Ordina la trasmissione integrale degli atti al giudice del rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 ottobre 2016 – 20 gennaio 2017, n. 2739 Presidente Lapalorcia – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con ordinanza del 13 maggio 2016 il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, annullava l’ordinanza del 13 aprile 2016 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di L.I. , in relazione ai soli capi B e C della rubrica, confermandola, invece, in riferimento ai capi E ed F. Il ricorso è stato promosso dalla sola pubblica accusa e riguarda, quindi, i soli capi B e C. L’annullamento disposto dal Tribunale derivava dal fatto che, al capo A, era stato ascritto all’indagata il delitto previsto dall’art. 2 della legge n. 475/1925 che doveva considerarsi norma speciale rispetto ai falsi contestati ai successivi capi B e C. Così, i delitti oggetto di disamina sono i seguenti - al capo A, il reato previsto dagli artt. 81, 110 c.p., 1 e 2 legge n. 475/25, per avere la L. concorso nel procurare ad alcuni candidati che stavano sostenendo le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato a Bari, nella sessione 2014/2015 elaborati altrui, che venivano redatti in base alle tracce comunicate dai medesimi candidati tramite telefono cellulare all’esterno dell’aula, da un gruppo di lavoro di cui ella faceva parte ciò facendo a fini di lucro la misura cautelare non comprendeva tale reato, non consentendolo i limiti edittali - ai capi B e C, i delitti di falso, rispettivamente consumato e tentato, contestati ai sensi degli artt. 110, 81 e 56 , 48 e 479 c.p., per avere indotto, o tentato di indurre, in errore i componenti della commissione esaminatrice, nel primo caso in riferimento all’unica candidata che aveva ottenuto l’abilitazione, e, nei residui casi, in relazione ai candidati che non avevano conseguito il titolo in relazione a tali reati, si è detto, l’ordinanza è stata annullata dal Tribunale per il riesame che ha considerato il delitto sub A norma speciale rispetto ai falsi comuni qui contestati, rilevando che gli artt. 1 e 2 della legge n. 475 del 1925, prevedendo entrambi l’ipotesi aggravata del conseguimento dell’abilitazione, finivano per ricomprendere e punire l’intera condotta consumata dall’indagata, ivi compresi gli esiti successivi ed ultimi e, quindi, i falsi ideologici per induzione contestati ai capi B e C in relazione ai verbali attestanti il superamento dell’esame. 2 - Avverso l’indicata ordinanza propone ricorso la pubblica accusa. 2 - 1 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari deduce, con unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 15, 56, 48, 479 c.p. per avere ritenuto, il Tribunale per il riesame, le norme previste dalla legge del 1925 speciali rispetto alle ipotesi di falso comune contestate ai capi B e C. La pubblica accusa illustrava il quadro indiziario dal quale era emerso che alcuni dei candidati presenti nell’aula ove si stavano svolgendo le prove scritte dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, nel dicembre 2014 in Bari , avevano ottenuto dall’esterno, grazie anche alla L. , degli elaborati, che avevano poi consegnato come da loro composti. Era inoltre emerso il fine di lucro, avendo uno dei complici, La.An. madre dell’indagata , ricevuto delle somme di denaro a titolo di compenso per il servizio prestato. Così, a tutti gli indagati i candidati e coloro che li avevano aiutati , venivano ascritti i delitti previsti dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1925, per avere rispettivamente presentato e procurato elaborati altrui. Venivano inoltre contestati i delitti di falso ideologico per induzione consumato nel caso di l.d.g. che aveva superato la prova ed ottenuto l’abilitazione e tentato rispetto ai candidati che non avevano ottenuto l’abilitazione , posto che la loro condotta aveva indotto o tentato di indurre i pubblici ufficiali esaminatori ad attestare il superamento della prova ed il conseguimento dell’abilitazione sul falso presupposto del regolare svolgimento delle prime due prove scritte si era interrotto il complessivo disegno criminoso nel corso della terza prova, impedendo la consegna ai candidati degli elaborati provenienti dall’esterno . Tutto ciò premesso, il ricorrente pubblico ministero affermava che i delitti di falso comune, contestati ai capi B e C, non potevano considerarsi assorbiti dalle previsioni contenute nelle norme speciali, rubricate al capo A, in considerazione del diverso oggetto di tutela le disposizioni della legge n. 475 del 1925 sono, infatti, preposte a garantire la genuinità e la correttezza dello svolgimento delle prove di esame, mentre le disposizioni del codice penale sono volte a tutelare la corrispondenza al vero degli atti pubblici, anche in relazione ai loro imprescindibili presupposti di fatto. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1 - La ricostruzione del fatto non è oggetto di contestazione. Alcuni candidati all’esame di abilitazione per la professione di avvocato si erano accordati, perlomeno con La.An. , per ricevere, all’interno dell’aula ove si sarebbero svolte le prove scritte, nel dicembre 2014, degli elaborati formati all’esterno, da soggetti ovviamente professionalmente attrezzati componevano il gruppo almeno due legali, il cugino della L. , avv. Colella, ed uno dei componenti della commissione di esame . Nei giorni fissati per le prove, i candidati, dall’interno dell’aula, avevano trasmesso alla La. , tramite whatsapp un noto social network attivabile con il telefono cellulare , le tracce dei temi. I temi erano stati redatti da un gruppo di lavoro presente nell’abitazione del Colella. La consegna degli elaborati agli esaminandi era avvenuta grazie alla complicità di un segretario della commissione. Così si erano svolte le prime due prove, in relazione alle quali, quindi, i candidati interessati avevano presentato elaborati non propri. In occasione della terza prova gli inquirenti erano intervenuti, bloccando la consegna dei temi ai candidati, sequestrandoli al segretario della commissione. All’esito delle ulteriori indagini la verifica dei contatti telefonici e la comparazione degli elaborati erano stati individuati i candidati che si erano avvalsi dell’aiuto esterno della La. , della L. , del Colella e degli altri loro complici. 2 - Tutto ciò premesso in fatto occorre ora verificare quali delitti, fra quelli contestati, possono ascriversi all’indagata L.I. ed in particolare se la sua condotta rientri, intera, nella previsione delle norme speciali indicate al capo A o se residuino aspetti che consentano o impongano di configurare anche le fattispecie ulteriori descritte ai capi B e C. Al capo A, le sono stati ascritti, in concorso con altri, i delitti previsti dagli art. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925, n. 475 risulta peraltro evidente, alla luce della lettera delle norme, che l’art. 1 punisce la condotta dei candidati all’esame, mentre l’art. 2 sanziona quella dei loro complici, e fra questi della L. . L’ art. 1 così recita Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito. . L’art. 2 è del seguente tenore Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all’articolo precedente, è punito a norma della prima parte dello articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l’aspirante consegua l’intento. In ogni caso la pena è aumentata da un terzo alla metà se concorra il fine di lucro e se concorra anche l’abitualità, la pena è della reclusione da uno a tre anni. . 3 - Venendo così al confronto fra la lettera dei due articoli e la condotta concreta consumata dagli indagati se ne deduce che le norme in questione coprono l’intero spettro dell’azione posta in essere dagli indagati fino ai suoi ultimi effetti ed esiti. Posto che, come aveva già osservato il Tribunale per il riesame, in entrambi i casi sia, quindi, per i candidati che si sono avvalsi di elaborati altrui, sia per chi glieli ha procurati , si prevede come aggravante della condotta il conseguimento dell’intento e, quindi, il positivo superamento della prova di esame con l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 4 - Se ne deduce che non residua spazio alcuno per l’applicazione delle norme relative al falso ideologico per induzione ipotizzate, nei capi B e C, in riferimento proprio al medesimo esito finale della prova d’esame, come attestato nel relativo verbale. Sempre che, come nel caso di specie, l’unica falsità che inficia l’atto pubblico sia quella derivante dalle condotte contemplate nei primi due primi articoli della legge n. 475 del 1925. Deve pertanto concludersi per l’applicabilità, nella presente fattispecie, del solo disposto degli artt. 1 e 2 l. n. 475/1925. 5 - Del resto se le norme speciali non esaurissero il disvalore penale della condotta di consegna, in sede di esame, di elaborati non propri fino all’esito finale del conseguimento dell’abilitazione, si potrebbero configurare anche ulteriori falsi ideologici per induzione, sempre compiuti nel corso della valutazione del candidato, ad esempio nell’attribuzione delle votazioni per i tre compiti consegnati e nella ammissione o anche non ammissione, ipotizzando il tentativo alle prove orali, così moltiplicando la risposta sanzionatoria alla condotta tutta, invece, ricompresa nelle norme speciali. 6 - Della specialità delle norme della legge n. 475/1925 rispetto alle disposizioni del codice penale, se ne trae conferma anche da una precedente pronuncia di questa Corte che, seppure non esattamente in termini ma non risultano precedenti in termini , ha comunque affermato che le stesse esauriscono la risposta sanzionatoria per chi abbia presentato o procurato lavori non propri in sede di esame, superando, così, la prova. Nella pronuncia della Sezione prima, n. 1209 del 02/05/1989, Rv. 181459, infatti, si è affermata la specialità delle ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile n. n. 475 rispetto al delitto di truffa tentata proprio perché tali norme prevedono l’ipotesi aggravata quando l’intento, il superamento del concorso o dell’esame , venga conseguito. Vi sono, poi, due precedenti pronunce di questa Corte che, solo apparentemente, sembrano contrastare la conclusione della specialità delle norme previste dalla legge n. 475/1925 e finiscono, invece, per confermarla e sono le seguenti - nella sentenza Sez. 5, n. 4726 del 15/04/1986, Saracino, Rv. 172930 si afferma il concorso fra le ipotesi previste dalla legge speciale ed il falso contemplato nell’art. 495 c.p., perché le prime non esaurivano il disvalore penale della condotta in quanto la presentazione di un elaborato non proprio si era realizzata anche con la falsa dichiarazione sull’identità della propria persona l’imputato si era attribuito l’identità di un altro concorrente ma è del tutto evidente che, nella fattispecie concreta sottostante alla ricordata decisione, si era consumato un ulteriore falso nel corso dello svolgimento della prova, non coincidente con la condotta descritta dalle norme della legge n. 475 del 1925 posto che si era anche mentito sull’identità del candidato, in tal modo e solo in tale modo giustificandosi il concorso con il falso comune previsto dall’art. 495 c.p. - nella sentenza Sez. 6, n. 37240 del 11/07/2014, Caruso, Rv. 260332, si afferma che sono ideologicamente falsi il verbale di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati sulla base di documenti concernenti gli esami di profitto anch’essi viziati da falsità materiale o ideologica un caso, quindi, che sembra simile all’odierna fattispecie concreta, tanto da essere citato nel ricorso della pubblica accusa, ma che, al contrario, è del tutto inconferente posto che le attestazioni del superamento degli esami di profitto erano false in quanto gli stessi non erano mai stati sostenuti e non si versava, pertanto, nell’ipotesi del superamento della prova mediante la presentazione di elaborati non propri in altri termini non si era neppure prospettato il concorso fra il ritenuto falso ideologico degli esiti parziali e dell’esito finale con le ipotesi previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475/1925. 7 - Si deve pertanto concludere che le ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475, quando la condotta si esaurisca nella presentazione e nella predisposizione dei lavori non propri sono da ritenersi speciali rispetto alle ipotesi di falso ideologico per induzione attinenti alla formazione dei successivi atti pubblici, posto che i delitti in questione prevedono, come ipotesi aggravata, che l’aspirante consegua l’intento del superamento dell’esame o del concorso . La specialità delle norme indicate esaurisce ogni altra argomentazione della pubblica accusa sulla possibilità di qualificare come falso per induzione la concreta condotta tenuta dall’indagata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.