Lei dice ‘no’ alle sue richieste di denaro e lui la schiaffeggia: marito condannato per estorsione

Sancita in via definitiva la responsabilità dell’uomo. Impossibile considerare meri gesti di stizza gli schiaffi assestati alla moglie, colpevole solo di non avergli dato i soldi che lui, tossicodipendente, le aveva preteso.

La moglie tiene chiusi i cordoni della borsa. E il marito, viste respinte le sue richieste di denaro, la colpisce al volto con uno schiaffo. Nonostante il rapporto coniugale, è corretto parlare di estorsione. Consequenziale la condanna dell’uomo Cassazione, sentenza n. 2458/2017, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Schiaffi. Ricostruiti facilmente gli episodi denunciati dalla donna. Il coniuge, tossicodipendente, l’ha schiaffeggiata quando lei si è rifiutata di dargli del denaro. Per il Gup prima e per i giudici della Corte d’appello poi ci si trova di fronte a veri e propri tentativi di estorsione . Logico, quindi, sanzionare il comportamento tenuto dal marito. E questa valutazione è condivisa anche dalla Cassazione. Nel contesto del ‘Palazzaccio’ l’uomo prova comunque a ridimensionare le azioni compiute. In particolare, egli spiega che in entrambi gli episodi denunciati ha sferrato un solo pugno alla moglie, senza reiterare le richieste di denaro , e chiede di conseguenza ai giudici di considerare i suoi atti come mere reazioni di un soggetto alterato dalla tossicodipendenza ai rifiuti ricevuti alle sue ripetute richieste di denaro . Per i magistrati, però, i colpi inferti alla donna non sono semplici gesti di stizza . Essi, invece, vanno collocati all’interno di un contesto familiare caratterizzato dalla violenza con cui l’uomo puntava ad ottenere denaro dalla coniuge. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che l’uomo si sia reso colpevole di un tentativo di estorsione nei confronti della moglie.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 ottobre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2458 Presidente Diotallevi – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 12/10/2015 confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio che in data 2/12/2010 aveva riconosciuto la penale responsabilità di C. C. in ordine a tentativi di estorsione ai danni della moglie convivente e, unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento e deducendo, a tal fine 2.1. violazione dell'art. 629 cod. pen., sotto il profilo dell'insussistenza degli elementi oggettivi del reato contestato, assumendosi nel ricorso che la violenza esercitata, sempre successiva alle richieste di denaro ed ai rifiuti ricevuti dalla persona offesa, non era in alcun modo strumentale a tali richieste, mai reiterate dopo le due condotte violente contestate 2.2. violazione dell'art. 629 cod. pen. anche in relazione all'art. 43 comma 1 cod. pen., sotto il profilo dell'insussistenza del dolo, atteso che in entrambi gli episodi denunciati il ricorrente ha sferrato un solo pugno alla moglie, dopo i suoi rifiuti, senza reiterare richieste di denaro, sicché si trattava di mere reazioni di un soggetto alterato dalla sua tossicodipendenza ai rifiuti ricevuti 2.3. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine sia all'elemento materiale che all'elemento soggettivo del reato di tentata estorsione, avendo la stessa sentenza impugnata da un lato evidenziato che il C. era solito atteggiarsi con violenza e sopraffazione nei confronti del proprio nucleo familiare, e dall'altro ricavando la prova della sua colpevolezza non già dall'analisi puntuale dei fatti, bensì dalle sue precedenti condotte di vita. Considerato in diritto 3. Il ricorso è privo di fondamento e va, pertanto, rigettato. Premesso che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il ricorrente non risulta aver mai posto in dubbio la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, infatti, va rilevato tutti i motivi posti a sostegno dell'impugnazione si fondano sulla considerazione che in occasione degli episodi contestatigli il C. avrebbe colpito la moglie solo a seguito dei rifiuti da questa opposti alle sue richieste di denaro, senza ulteriormente reiterare le richieste, sicché, assumendosi che i colpi integrerebbero mere reazioni di stizza per i rifiuti ricevuti, tale elemento viene valorizzato nel ricorso ora per evidenziare l'asserita mancanza dell'elemento materiale del reato, ora per dedurre l'insussistenza del dolo, non essendo i colpi predetti finalizzati, nella prospettazione difensiva, all'acquisizione di denaro o altra utilità. Senza incorrere in alcun vizio logico, però, la corte territoriale ha correttamente rilevato non potersi parcellizzare le condotte ascritte al C. nel presente procedimento, che lo ha visto assolto da altre imputazioni, osservando come il contesto familiare ben descritto in denuncia evidenziava che la violenza esercitata dal ricorrente era finalizzata alle dazioni di denaro richieste giacché, quando la persona offesa acconsentiva a consegnargli il denaro richiesto, il predetto si asteneva dal colpirla. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, pertanto, la Corte di Appello ha desunto la sussistenza dell'elemento materiale del reato, così come le finalità della condotta contestata, proprio dall'analisi puntuale dei fatti, correttamente inquadrandoli, però, nell'abituale condotta di vita del C. e nel contesto abituale dei rapporti familiari dello stesso. Si tratta di una valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che, nel difetto di illogicità evidenti, possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Sez. U., n. 6402 del 30/4/1997, rv. 207944 Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369 . 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.