L’aggravante dei ministri di culto nei reati a sfondo sessuale

In un caso connotato da episodi di violenza sessuale su varie vittime, tra reati ormai prescritti e testimonianze messe in dubbio dall’imputato, la Corte di Cassazione ha la possibilità di ricapitolare gli orientamenti giurisprudenziali attinenti alle doglianze più frequentemente presentate avverso le sentenze su reati di tale genere, più alcune specifiche al caso in esame, in cui l’autore è un ministro di culto.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1949/17 depositata il 17 gennaio. Il caso. Un prete, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, imponente nel fisico e dotato di particolare carisma nella comunità dei giovani, approfittando di tali relazioni interpersonali , esercitava violenza sessuale su alcuni giovani appartenenti alle parrocchie nelle quali svolgeva il suo ruolo di ministro di culto. Egli proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di riforma della Corte d’appello. La scherzosità e l’assenza di violenza. Tra i motivi di ricorso che qui interessano, il prete lamenta l’illegittimità della sentenza perché il giudice non ha considerato la scherzosità del tono e l’assenza di violenza nella condotta di almeno un reato contestatogli. La Corte di Cassazione, però, a riguardo ribadisce il principio per cui l’elemento della violenza può estrinsecarsi sia nella sopraffazione fisica, sia nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la persona offesa e da superare la sua contraria volontà, ponendola in tal modo nell’impossibilità di difendersi . Non rileva la breve durata né il fatto che gli atti sessuali siano consumati mantenendo i vestiti indosso. L’aggravante legata al ruolo spirituale. Altra doglianza dell’imputato è nel senso di ritenere illogica la motivazione della sentenza perché considera l’aggravante contenuta nell’art. 61, comma 9, c.p., cioè l’aggravante legata alla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto”. Egli ritiene che i rapporti con le vittime fossero di tipo interpersonale”, non legati alla sua funzione, né sviluppati nell’esercizio delle sue funzioni religiose. La giurisprudenza di legittimità, però, ritiene che non è necessario che il reato sia commesso nella ristretta sfera dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità e il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici , derivanti da tale ruolo. Il mandato religioso comprende le attività svolte a servizio della comunità , ma anche quelle di assistenza, ricreative, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli, e varie altre. Approfittare della funzione esercitata e della fiducia dei giovani nei confronti della sua qualità di guida spirituale, al fine di ottenere soddisfacimento per i suoi scopi erotici, comporta per il prete l’integrazione dell’aggravante succitata. Perciò la specifica censura va rigettata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 settembre 2016 – 17 gennaio 2017, numero 1949 Presidente Fiale – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza emessa in data 7 luglio 2015, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Novara dell’8 aprile 2014, all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta a R.M. - escluse le circostanze aggravanti di cui all’art. 61 numero 11- ter e 609- ter numero 5- bis c.p. per i capi b ed e , nonché riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61 numero 9 c.p. - comminando inoltre la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque , in anni quattro di reclusione, considerando il reato più grave quello di cui al capo b , in riferimento ai reati b di cui agli artt. 81 cpv, 609- bis comma 1, 609- septies numero 4 numero 1 e 61, numero 9 e 11 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno, in tempi diversi, usando violenza fisica, costringeva M.M. a compiere e subire atti sessuali. In particolare con violenza ed abusando dell’autorità derivante dal suo ruolo e dalla sua posizione di sacerdote e coadiutore presso l’oratorio, prima di omissis e poi di , nonché di confessore e di guida spirituale del giovane, le prime volte in omissis con la scusa di praticargli massaggi shiatsu lo accarezzava in maniera repentina ed insidiosa, sino a toccargli le parti intime. Quindi, una prima volta ad sul divano della sua abitazione quanto la persona offesa aveva 17 anni lo faceva alzare e lo conduceva in camera da letto e, dopo averlo spogliato completamente, lo costringeva con violenza, muovendogli il viso, a morderlo sul mento, anche schiacciando la bocca del giovane contro la sua sino a baciarlo. Quindi lo toccava nelle parti intime per fargli avere un’erezione. In seguito, in svariate occasioni lo masturbava, sempre adoperando violenza consistita nel costringerlo a rimanere disteso e ad inserire il suo pene tra le sue gambe sino a simulare un rapporto sessuale, muovendo il giovane e muovendosi. Violenza che usava per girare e tenere fermo il ragazzo che, per sottrarsi agli atti, cercava di girarsi per mettersi a pancia in giù. In un’occasione dopo aver spento le luci e dopo averlo masturbato gli praticava del sesso orale. Infine in almeno tre occasioni lo penetrava digitalmente nell’anno dopo essersi messo una crema. Condotte che si intensificavano nel periodo in cui il giovane viveva a casa del R. , fino al omissis e di cui agli artt. 609- bis comma 1, 609- septies numero 4 numero 1 e 61, numero 9 c.p., perché con violenza, in un’occasione, costringeva I.L. a subire atti sessuali. In particolare, all’interno della baita sita in , nella disponibilità dell’imputato ove il prete ed il giovane si erano recati per fare dei lavori di manutenzione mentre stava facendo la lotta con la persona offesa, dopo essersi messo a cavalcioni su di lui, in maniera repentina, improvvisamente cominciava a muovere il suo sedere sul pube del giovane, strusciandosi su di lui, sino a che il ragazzo, ribellandosi, non riusciva a sottrarsi alla condotta riconosciuta in primo grado l’attenuante dal fatto di minore gravità , fatto avvenuto nell’estate del g limitatamente all’episodio di cui al omissis , nell’abitazione del R. presso l’oratorio di omissis , secondo quanto disposto già con la sentenza di primo grado che aveva del pari escluso le aggravanti di cui agli art. 609 ter comma 5 bis e 61 numero 11-ter c.p. di cui agli artt. 609 bis comma 1, 609 septies numero 4 numero 1 e 61, numero 9 c.p., perché con violenza, costringeva F.F. a subire atti sessuali, in particolare, mentre stavano facendo lotta in camera da letto, di colpo con violenza e in maniera repentina, lo bloccava con le braccia in posizione distesa e iniziava a baciarlo sul collo dicendo Adesso trombiamo , quindi iniziando ad ansimare iniziava a sfregare il suo pene in erezione contro il corpo della persona offesa . 2. La Corte di appello assolveva il R. dagli episodi di violenza sessuale di cui ai capi c contestato in danno di G.M. , d contestato in danno di Ma.Wi. ed f , contestato in danno di Mo.Cl. , per insussistenza dei fatti e quello di cui a capo h commesso in danno di C.M. per intervenuta prescrizione del reato. Va precisato che già in primo grado il ricorrente era stato assolto dal reato di violenza sessuale di cui ai capi a , contestato commesso in danno di G.L. , ed in relazione alle condotte di violenza sessuale contestate al capo b successive al rientro di M.M. dal viaggio in , ossia dopo il omissis , nonché in relazione ad alcune condotte relative ai capi g commesse nei confronti di F.F. quando lo stesso aveva sedici anni ed f , essendo detti reati estinti per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi 1 Capo b . Erronea applicazione della legge processuale con riferimento all’art. 546 c.p.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e c.p.p., nonché mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa M.M. . Premesso che la vicenda aveva avuto origine dalla denuncia presentata da T.S. , operatore educativo, in merito a rapporti sessuali intercorsi tra il ricorrente e altro giovane G.L. , fatti dai quali il R. è stato assolto sin dal primo grado di giudizio, i giudici di secondo grado, escludendo ogni responsabilità per i fatti successivi al rientro del M. dal sulla base della consensualità della relazione omosessuale tra il giovane ed il sacerdote, hanno operato il frazionamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che è stata ritenuta credibile solo in parte, senza rispettare i canoni di verifica indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro la sentenza impugnata non ha corredato con adeguata motivazione l’affermazione di penale responsabilità in ordine agli episodi antecedenti, soprattutto avuto a riferimento la necessità di vagliare l’attendibilità estrinseca tra gli altri, il contenuto dei messaggi di whatsapp il colloquio con Don M. nel corso del quale il prete gli esprime un mero affetto paterno, come riferito, le prime dichiarazioni di suor J.A. , la corrispondenza inviata dal . Sussiste invece una interferenza logica e fattuale tra le varie parti del narrato del M. , che fa risultare illogica l’affermazione dei giudici torinesi circa la mancanza di violenza dopo il omissis rientro dal , per cui le dichiarazioni testimoniali dello stesso risultano inattendibili. In particolare, ciò emerge in riferimento all’atteggiamento assunto dallo stesso l’ omissis , durante un colloquio con il T. , nel corso del quale aveva escluso qualunque violenza da parte di don M. . La sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla censura specifica relativo alla testimonianza della suora ed al colloquio avvenuto con la persona offesa. Peraltro secondo la ricostruzione sposata dalla decisione impugnata le violenze avrebbero riguardato un periodo piuttosto lungo dal trasferimento di R. dalla parrocchia di omissis a quella di , omissis alla partenza per il omissis , in relazione al quale riesce difficile comprendere la ragione per la quale il M. non potesse essersi sottratto, considerata la libertà di cui godeva nel frequentare la casa del ricorrente ed inoltre è stato accertato che nel medesimo periodo il R. aveva la relazione con il G. , che spesso si fermava la notte, per cui riesce difficile considerare una coesistenza nello stesso luogo di condotte violente poste in essere nei confronti del M. . 2 Capo imputazione sub g . Erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, considerato che la parte offesa non ha mai affermato di avere subito violenza fisica, ma anzi ha parlato di un atteggiamento scherzoso, tanto che era stata invocata in via subordinata la derubricazione in tentativo. 3 Capo imputazione sub e . Erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte non ha considerato quanto dedotto in appello circa le peculiarità delle dichiarazioni rese da L.L. , le quali, rivestendo il L. la qualifica di coindagato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso, avrebbero avuto bisogno dei riscontri esterni come previsto dall’art. 192 c.p.p. La durata dell’episodio è circoscritta, ed anzi è la stessa parte offesa che ha escluso ogni abuso. 4 Capo di imputazione sub g . Non è stata concessa l’attenuante del fatto di minore gravità, sulla base della sola considerazione dell’età della persona offesa 17 anni , inoltre è lo stesso F. che riferisce del tono scherzoso da parte del prete. 5 In riferimento a tutti capi di imputazione per cui è stata pronunciata condanna Erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 61, c.9 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto. L’aggravante in questione non può essere ancorata sulla mera qualifica di parrocchiani delle persone offese. Per il capo b il contesto attiene a rapporti esclusivamente interpersonali per i capi g ed e gli stessi sono avvenuti in occasione del gioco di lotta, non ci sono connessioni con l’esercizio delle funzioni di ministro di culto cattolico. Considerato in diritto 1. Come è noto, nel giudizio di legittimità non è possibile operare una rilettura dei fatti risultanti dal processo, atteso che il giudizio di attendibilità delle persone offese e dei testimoni attiene al merito, in quanto non può essere rappresentato quale vizio della decisione, suscettibile di controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali, restando preclusa a questa Corte - pur dopo la novella codicistica operata dalla L. numero 46 del 2006 - la possibilità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa ed essendo il controllo in cassazione limitato alla verifica della intrinseca razionalità della motivazione della sentenza e della capacità della stessa di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito ex multiis, Sez. 6, numero 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 Sez. 1, numero 42369 del 16/11/2006 De Vita, Rv. 235507 Sez. 6, numero 47204 del 07/10/2015 Musso, Rv. 265482 . Resta perciò esclusa la possibilità di sindacare le scelte che il giudice di merito ha operato sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. Cfr. Sez. 3, numero 40542 del 6/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016 . 2. Va poi sottolineato che la valutazione del giudice di legittimità, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, deve essere necessariamente unitaria e globale, proprio in quanto attinente alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito. Ciò significa che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione così Sez. 2, numero 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 . 3. In materia di reati sessuali deve poi essere premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato alcune linee guida per valutare l’attendibilità delle persone offese. Infatti il giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, comma 3 e 4 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni cfr., per tutte, Sez. 1, numero 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, in particolare, per la parte offesa dei reati sessuali, cfr. Sez. 3, numero 1818 del 3/12/2010, dep. 20/1/2011, L.C., Rv. 249136 Sez. 3, numero 34110 del 27/4/2006, dep. 12/10/2006, Valdo Iosi, Rv. 234647, Sez.3, numero 22848 del 27/3/2003, dep. 23/5/2003, Assenza, Rv. 225232 . Ciò pero implica, come meglio chiarito dalle parti motive delle sentenze di questa Corte appena richiamate, che i giudici di merito devono considerare ed analizzare tutti gli elementi agli atti che possano validare il giudizio di attendibilità ed anche quelli che possano porre in crisi tale valutazione, spiegando le ragioni della loro irrilevanza ai fini della decisione. 4. L’iter decisionale seguito dalla Corte di appello, nel confermare il giudizio di responsabilità del R. già pronunciato dal G.i.p., risulta rispettoso di tali indicazioni quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, valutate unitariamente agli altri elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari ed utilizzati all’esito del giudizio abbreviato. L’intera vicenda è stata ampiamente riassunta nella motivazione del provvedimento impugnato. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito il sacerdote, imponente nel fisico e dotato di particolare carisma nella comunità dei giovani, approfittando di tali relazioni interpersonali ed a volte cogliendo la scusa di praticare massaggi shiatsu, costringeva numerosi giovani ad atti sessuali di vario genere. I giudici hanno ribadito la rilevanza della testimonianze di T.S. , di S.L. , della suora laica La.Anumero , nonché degli altri amici del circuito parrocchiale e partecipanti all’associazione di promozione sociale omissis , costituita presso l’oratorio di , che avevano contribuito al disvelamento, successivamente all’estate 2012, dapprima del rapporto sessual-sentimentale intercorso tra don M. e G.L. e successivamente delle violenze sessuali poste in essere nei confronti di altri giovani, alcune anche in epoca più antica, quando il sacerdote svolgeva il proprio mandato presso omissis , e, per quanto di interesse nella presente sede, delle violenze sessuali di cui ai capi di imputazione nei confronti di M.M. , I.L. e F.F. . 5. Per quanto attiene in particolare al primo motivo di ricorso che censura la motivazione, seppure richiamando anche la violazione del disposto di cui all’art. 546 c.p.p., censura relativa al delitto contestato al capo b , ritiene questa Corte che i giudici di appello abbiano esaustivamente motivato le ragioni della piena attendibilità della persona offesa M.M. , fornendo spiegazioni in merito alle difformità rilevate in ordine agli episodi successivi al rientro del ragazzo dal - valutazione del resto condivisa con il G.u.p. cfr. pagg. 38-39 e 60-63 della sentenza impugnata - ed espressa con chiarezza per respingere l’impugnativa proposta sul punto dal pubblico ministero. 6. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, è addirittura possibile scindere la valutazione della prova testimoniale, ritenendo alcune parti delle dichiarazioni non veridiche, purché, come avvenuto nel caso di specie, i giudici diano conto con adeguata motivazione delle ragioni di tale diversa valutazione e di come tale apparente contrasto non si riverberi in un contrasto logico-giuridico della prova stessa Cfr. Sez. 6, numero 7900 del 6/7/1998, Martello, Rv. 211376 e Sez. 6, numero 10625 del 3/11/1992, Palmucci, Rv. 192149 . Va infatti ricordato, proprio specificamente in tema di reati sessuali, che è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante cfr. Sez. 3, numero 40170 del 26/09/2006, G., Rv. 235575, si veda anche Sez. 6, numero 20037 del 19/03/201, L., Rv. 260160 . 7. Di contro, non sarebbe possibile la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato in tal senso, Sez.3, numero 21640 del 11/05/2010, P., Rv. 247644 in motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l’attendibilità della persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo . Resta naturalmente fermo uno stringente obbligo motivazionale sul punto, obbligo che, nel caso di specie, risulta puntualmente adempiuto, e risulta anche evidente la perfetta coerenza logica dell’argomentazione, posto che la valutazione c.d. frazionata ha avuto ad oggetto l’attendibilità del M. in relazione a quanto riferito in merito ai numerosi comportamenti sessuali posti in essere dal R. nei confronti del M. in un arco temporale consistente e nell’ambito di un rapporto interpersonale molto stretto, inizialmente poggiante sulla fragilità e vulnerabilità psicologica del giovane, connessa ai propri vissuti familiari, tanto che lo stesso era stato anche ospitato dal R. per un periodo nella propria abitazione tale rapporto si era comunque modificato dopo il ritorno del giovane dal viaggio in . 8. A ciò va aggiunto, che la soluzione assolutoria in merito alle violenze sessuali successive a tale data è stata argomentata nella decisione qui impugnata - con richiamo a quella analoga già assunta dal giudice di prime cure - in forza della presenza di un dubbio ragionevole in capo ai giudici di merito circa la sussistenza di una violenza e la possibilità invece della sussistenza di un consenso o, quanto meno di una accettazione, da parte del giovane alle pratiche sessuali, un tempo imposte dal sacerdote, dovendosi considerare, a parere dei giudici di merito, anche la presenza di un sentimento di riconoscenza verso Don M. , per l’ospitalità ed il pagamento del viaggio in , sentimento desumibile dai contenuti della lettera del 17 ottobre 2012 inviata dal M. a suor P. pag 63 . 9. Le censure proposte risultano infondate anche in riferimento alla lamentata omessa motivazione in ordine alla testimonianza di suor La.Anumero , atteso che la censura proposta non attinge al contenuto della dichiarazione resa dalla stessa, laddove riferisce del primo colloquio con il M. , posto che i giudici dei due gradi di merito riferiscono il medesimo contenuto esposto anche nel ricorso, ma finisce per riguardare, piuttosto, la valutazione da parte dei giudici di quella prima negazione di ogni rapporto a connotazione sessuale tra il M. e don M. . Orbene la Corte di appello ha confermato, lo si ribadisce, con argomentazione coerente ed esaustiva pag. 61 , la valutazione di attendibilità del giovane, ricostruendo l’intero svolgersi del rapporto dello stesso con il sacerdote, nato come rapporto tra padre e figlioccio ma evolutosi nel senso dell’intenso rapporto di dipendenza psicologica del giovane adolescente, valutazione analoga a quella già formulata in primo grado. 10. D’altra parte, va rammentato che non è censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 606, lett. e c.p.p. l’eventuale silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, se la stessa risulti nella sostanza disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la sentenza abbia posto in evidenza una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio ad una valida alternativa cfr. Sez. 2, numero 1405/14 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643 . 11. Nel caso di specie i giudici di appello hanno escluso che le dichiarazioni del M. potessero essere motivate da intenti diversi, anche laddove hanno respinto l’appello relativo al mancato accoglimento da parte del G.i.P. di una nuova escussione del M. , ovvero alla mancata documentazione del suo profilo facebook , ma considerazione dirimente in ordine alla mancanza di una ragione, diversa dalla verità, delle dichiarazioni del M. in ordine agli atti sessuali subiti, è rinvenibile nel chiaro passaggio argomentativo che dà atto dell’ammissione, seppure parziale e giustificata da un fine terapeutico, del compimento di atti a contenuto sessuale da parte del R. . 12. Risulta infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla violenza sessuale, peraltro valutata dai giudici di merito di lieve offensività, posta in essere nell’estate del 2010, nella baia di , in danno di I.L. , all’epoca minorenne va infatti rilevato che già il G.I.P. aveva sottolineato come le false dichiarazioni al pubblico ministero fossero state giustificate dalla volontà di proteggere il sacerdote, mentre quanto riferito successivamente in merito al comportamento del R. trovava riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3 e 4 c.p.p., in quanto dal ragazzo già riferito agli amici T. e S. pag.41 della sentenza . I giudici dell’appello nel richiamarsi alla valutazione di credibilità della persona offesa hanno analizzato gli atti compiuti confermandone, con argomentazione rispettosa dei principi giurisprudenziali relativi al reato di cui all’art. 609 bis c.p. e priva di smagliature logiche, la natura sessuale e la repentinità e quindi la violenza. Va infatti ribadito il principio che nei reati sessuali l’elemento della violenza può estrinsecarsi sia nella sopraffazione fisica, sia nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la persona offesa e da superare la sua contraria volontà, ponendola in tal modo nell’impossibilità di difendersi cfr. Sez. 3, numero 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932 . Né rileva la breve durata cfr. Sez. 3, numero 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758 , od il fatto che gli atti sessuali siano stati posti in essere con i vestiti indosso in tal senso, si veda Sez. 3, numero 27042 del 12/05/2010, Si., Rv. 248064 . 13. Deve essere del pari respinto il secondo motivo di ricorso, relativo al capo di imputazione sub g , atto di violenza sessuale commesso in epoca ancora più remota omissis a omissis , in danno di F.F. , in merito al quale si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla natura sessuale dell’atto. Anche a tale proposito, i giudici di appello hanno confermato quanto già ritenuto dal G.I.P. vedi pag. 47 e pag 58 della sentenza , in ordine al carattere sessuale dello sfregamento sul corpo della persona offesa del pene in erezione, confermato peraltro, dalla frase pronunciata dal R. , a fronte di una indiscussa attendibilità di quanto dichiarato dal F. . Peraltro va osservato che considerato il tempus commissi delicti omissis , il termine di prescrizione del reato risulta decorso in data 1 luglio 2016 e la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo g con eliminazione della relativa pena inflitta in continuazione rispetto al più grave reato, individuata in quello sub b . 14. Quanto rilevato consente di ritenere assorbita la quarta doglianza, sempre pertinente al reato di cui al capo g , con la quale si era censurato l’aver considerato unicamente l’età della persona offesa per escludere la circostanza attenuante del fatto di minore gravità. 15. Infine anche il quinto motivo di ricorso è infondato. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 numero 9 c.p. considerata la ricostruzione dei fatti e la evidente strumentalizzazione delle funzioni di ministro di culto del R. . A tale proposito la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo affermato che in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità così Sez. 2, numero 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204 nell’ambito dei reati sessuali, per lo stesso principio, vedi Sez. 3, numero 37068 del 24/06/2009, A., Rv. 244963 . 16. Invero, considerata una nozione del ministero sacerdotale , in linea con la contemporanea dottrina della Chiesa cattolica, questo Collegio ritiene che a tale proposito debba essere affermato il seguente principio di diritto Nei reati sessuali, è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quanto la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine sacerdotale tale mandato comprendendo le attività svolte a servizio della comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli ed a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività . 17. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, tutte le condotte di violenza sessuale poste in essere dal ricorrente sono state valutate nel corso del giudizio strettamente correlate alle attività che il R. svolgeva quale sacerdote dapprima nella parrocchia di omissis e poi in quella di , in particolare all’attività di guida spirituale, coadiutore di oratorio ed animatore di comunità religiose, nonché di promotore di associazionismo sociale a matrice cattolica. In particolare secondo il giudice di primo grado l’imputato coscientemente approfittava della funzione esercitata per attuare i suoi scopi erotici ai danni dei giovani, che vedevano in lui una sicura ed affidabile guida spirituale pag. 47 e la Corte di appello torinese, in risposta alla censura proposta in appello, aveva confermato la sussistenza dell’approfittamento del ministero sacerdotale e della strumentalizzazione della fiducia che i giovani conosciuti in parrocchia avevano riposto in lui, quale affidabile guida spirituale pag. 64 della sentenza . Si impone perciò l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo g per essere lo stesso estinto per decorso dei termini di prescrizione, con conseguente eliminazione della pena inflitta in riferimento a tale episodio mesi tre, ridotti a mesi due per la scelta del rito , mentre nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo g per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione rigetta nel resto il ricorso.