“Oltre ogni ragionevole dubbio”, l’ingiusta condanna per il concorso nel reato di trasporto di stupefacenti

Il giudizio di colpevolezza deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato. La condanna per concorso nel reato di trasporto di sostanze stupefacenti non può fondarsi sulla mera presenza dell’imputato nell’autovettura.

Sancisce così la Corte di Cassazione con sentenza n. 1986/17 depositata il 17 gennaio. Il caso. La Corte d’appello confermava la condanna dell’imputato di primo grado alla reclusione e alla multa per aver commesso il reato di trasporto di sostanze stupefacenti. Il condannato ricorre per cassazione denunciando che la Corte d’appello ha fondato il suo giudizio di colpevolezza unicamente sulla mera presenza dell’imputato all’interno dell’autovettura, senza indagare su quello che sarebbe stato l’effettivo contributo partecipativo al trasporto. Tale comportamento, aggiunge il ricorrente, costituisce un dato neutro e di conseguenza non censurabile dalla Corte. Violato il principio oltre ogni ragionevole dubbio”. La Corte di Cassazione nell’esaminare il caso rileva immediatamente una linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza relativamente al giudizio di colpevolezza. Tale giudizio, evidenzia la Corte, oltre ogni ragionevole dubbio , deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato e impone al Giudice di condannarlo solo quando si è in presenza di un dato probatorio che escluda soltanto eventualità remote. Ne discende che, durante la valutazione della prova indiziaria, il Giudice di merito deve esaminarne tutti i singoli elementi, verificandone la certezza e l’intrinseca valenza dimostrativa . Nel caso di specie, il coinvolgimento dell’imputato nel trasporto delle sostanze stupefacenti, fondato sul solo indizio che egli sedeva nel posto anteriore riservato al passeggero e che il materiale in questione fosse collocato nel cruscotto dell’automobile, non può ritenersi provato con certezza. Nemmeno il nervosismo dimostrato all’atto del controllo espletato dai militari può costituire dato certo di colpevolezza, poiché, al contrario, tale stato d’animo poteva essere una semplice conseguenza del carattere a sorpresa del controllo. Non rilevano neppure i precedenti giudiziari o il pregresso rapporto di conoscenza e frequentazione del coimputato. La Suprema Corte, pertanto, ritiene la doglianza sollevata dal ricorrente fondata, e rileva una violazione del principio oltre ogni ragionevole dubbio laddove la Corte d’appello abbia accertato la responsabilità dell’imputato pregiudicato con modalità diverse rispetto all‘imputato incensurato. Gli effetti giuridici dei precedenti, infatti, devono incidere esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e non anche sulle caratteristiche dell’accertamento della responsabilità per i nuovi reati contestati. Per tutti questi motivi la Corte ritiene non provata la conoscenza del trasporto da parte dell’imputato e di conseguenza non esistente, nel caso di specie, il concorso di reato. In assenza di ulteriori ipotizzabili elementi di prova non valutati dal Giudice di merito annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 dicembre 2016 – 17 gennaio 2017, n. 1986 Presidente Paoloni – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2015 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, condannava S.M. alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di trasporto di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento ai principii affermati dalla Suprema Corte in tema di concorso nel reato e valutazione in ordine all’attendibilità delle prove dichiarative, per avere la Corte d’appello confermato il suo giudizio di colpevolezza basandolo esclusivamente sulla circostanza della mera presenza dell’imputato all’interno di un’autovettura, non di sua proprietà, guidata da D.C.L. , nei confronti del quale si è separatamente proceduto, senza individuare quale contributo partecipativo, morale o materiale, egli avrebbe fornito nell’attività di trasporto dello stupefacente occultato e poi rinvenuto nell’auto. La Corte, in particolare, ha fondato il suo ragionamento su mere deduzioni e supposizioni, violando in tal modo il principio di cui all’art. 533 c.p.p La mera presenza dell’imputato all’interno dell’autovettura, infatti, costituisce un dato neutro e, come tale, non censurabile, mentre gli indizi individuati dalla Corte, complessivamente considerati, non sono idonei neppure a provare il dato della conoscenza - da parte del S. - della presenza dello stupefacente a bordo dell’autovettura. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, vengono dedotti vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, tenuto conto degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 e della mancata valutazione della distinzione fra droghe pesanti e leggere , che nel caso di specie rappresentavano la stragrande maggioranza del quantitativo di stupefacente posto in sequestro. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l’accoglimento, con effetto logicamente assorbente rispetto alle residue doglianze. 2. Secondo una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251502 , il giudizio di colpevolezza, che superi ogni ragionevole dubbio, ben può essere sostenuto da un compendio probatorio di natura indiziaria, intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa, qualificandosi l’indizio non tanto per la fonte o per l’oggetto della prova, quanto per il suo contenuto ed il suo grado di persuasività. La regola di giudizio compendiata nella formula lessicale al di là di ogni ragionevole dubbio , secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato Sez. 6, n. 21314 del 05/03/2015, Casamonica, Rv. 263565 , impone al giudice di condannarlo alla sola condizione - connotata in senso epistemologico, prima ancora che processuale - che il dato probatorio acquisito nel contraddittorio fra le parti lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Giampà, Rv. 240763 Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280 . Ne discende che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti e l’intrinseca valenza dimostrativa di norma solo possibilistica , e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, Musumeci, Rv. 191230 Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 . 3. Muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come il coinvolgimento dell’imputato nella condotta di trasporto delle sostanze stupefacenti rinvenute dai militari operanti sull’autovettura condotta dal D.C. , ove il primo sedeva nel posto anteriore riservato al passeggero, sia stato dai Giudici di merito ritenuto sulla base di un insieme di elementi indiziari certamente significativi la collocazione degli involucri nel cruscotto sito di fronte al posto occupato dal S. l’anomalia della presenza degli imputati, poiché non giustificata da valide ragioni ed accertata in ora quasi notturna, in un piccolo paese dell’entroterra siciliano, provenendo entrambi da altra provincia gli accertati rapporti di frequentazione tra i due e l’inverosimiglianza della versione dei fatti dall’odierno ricorrente offerta circa il carattere meramente fortuito ed occasionale dell’incontro con il D.C. la suddivisione del rilevante quantitativo di droga celato nel cruscotto in quattro parti, del peso di gr. 500 circa ciascuna il nervosismo del S. all’atto del controllo e del successivo ritrovamento della droga i suoi trascorsi giudiziari , ma non univocamente dimostrativi, pur a fronte di un globale vaglio delibativo della loro pregnanza, della conoscenza della presenza dello stupefacente all’interno dell’autovettura, né, tanto meno, dell’esistenza di un accordo rilevante sul piano concorsuale, ovvero di un contributo, materiale o anche solo morale, dal S. offerto alla realizzazione del reato oggetto del tema d’accusa. La circostanza inerente alla rilevata collocazione dello stupefacente nel cruscotto dell’autovettura utilizzata per il viaggio e il fatto di esserne, in quel momento, l’unico passeggero, pur attentamente valorizzati dai Giudici di merito nel più ampio contesto dei dati indiziari in concreto disponibili, non consentono di ritenere provata con certezza la conoscenza, da parte dell’imputato, della effettiva presenza della droga in quel posto, né delle correlative forme e modalità di precauzione impiegate ai fini del trasporto, ove si consideri che nella stessa decisione impugnata si ritiene di concludere, all’esito di una valutazione solo perplessa della concreta incidenza probatoria di tali profili indiziari, nel senso di non escludere sia una scelta concordata tra i due complici, sia la diretta partecipazione del S. al reato contestato, in tal guisa restringendo lo spazio del percorso ragionativo nell’insufficiente perimetro di una sequenza argomentativa di natura solo congetturale. Nella stessa prospettiva, inoltre, il nervosismo dall’imputato mostrato all’atto del controllo in quel frangente espletato dai militari operanti costituisce un dato solo neutro , alternativamente spiegabile, a contrario, anche in senso a lui favorevole sul piano logico-razionale, dato l’evidente carattere a sorpresa dell’atto, né appaiono decisivi, al fine qui considerato, gli elementi spazio-temporali dell’attività svolta dagli organi di P.G., mentre del tutto irrilevanti devono ritenersi, riguardo alla prova di una consapevole e volontaria partecipazione alla realizzazione dell’altrui attività criminosa, i precedenti giudiziari o il pregresso rapporto di conoscenza e frequentazione del coimputato. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, deve intendersi violato il principio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio quando, nell’accertare la responsabilità di un imputato pregiudicato, si adottino modalità diverse da quelle adoperate nei confronti di un imputato incensurato, in quanto gli effetti giuridici dei precedenti incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, ma non anche sulle caratteristiche dell’accertamento e della correlata motivazione in ordine alla responsabilità per i reati contestati, nel senso di agevolarla ponendo una sorta di presunzione relativa di fondatezza dell’accusa Sez. 3, n. 32328 del 03/06/2015, Ballidoro, Rv. 264198 . Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi ribadirsi il principio, più volte affermato in questa Sede, secondo cui la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico, nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al Giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare, utili cioè per la valutazione delle circostanze aliunde acquisite, ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, ma non possono certo determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio incombente sul P.M. arg. ex Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 2012, M., Rv. 251828 Sez. 2, n. 6348 del 28/01/2015, Drago, Rv. 262617 . Tanto meno può rappresentare un positivo elemento di prova, nel su illustrato contesto storico-fattuale della regiudicanda, la mera circostanza della mancanza di una credibile spiegazione alternativa del viaggio. 4. Invero, il concorso di più persone nel trasporto e nella detenzione di droga non può certo essere escluso dall’eventuale appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma sussiste se la sostanza stupefacente si trovi nella disponibilità di tutti e quando tutti partecipino consapevolmente al suo trasporto viaggiando nella stessa autovettura, traducendosi tale condotta in un oggettivo apporto alla realizzazione dell’azione criminosa cfr. Sez. 6, n. 7567 del 29/01/1990, Awad, Rv. 184471 . Per la configurabilità del concorso di persone è necessario, dunque, che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185 Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244 . Situazione, questa, nel caso di specie non riconoscibile in termini di certezza alla luce dei dati indiziari disponibili, così come - sia analiticamente che globalmente - apprezzati dai Giudici di merito, in ragione della insufficiente valenza dimostrativa del profilo della necessaria conoscenza della presenza dell’oggetto materiale della condotta, prima ancora che della individuazione di un contributo causalmente rilevante nella prospettiva dell’accertamento di una responsabilità a titolo concorsuale. Non pertinente, conseguentemente, deve ritenersi - avuto riguardo al mancato raggiungimento della prova della conoscenza del trasporto o, comunque, della detenzione dello stupefacente nell’autovettura - il richiamo nell’atto di ricorso operato alla giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di individuazione degli elementi differenziali tra la connivenza non punibile ed il concorso nel delitto da ultimo v. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186 Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454 , poiché la connivenza, traducendosi in una condotta meramente passiva ed inerte dinanzi ad un reato di cui pur si conosca la sussistenza, è, giustappunto, la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, richiedendo che il soggetto, all’infuori di qualsiasi concerto preventivo di adesione al proposito criminoso da altri concepito, si trovi soltanto ad essere consapevole della perpetrazione del reato e si astenga dal porvi ostacolo, pur potendolo fare, quando a ciò non sia tenuto per specifico suo obbligo giuridico Sez. 2, n. 3274 del 20/11/1973, dep. 1974, Gianmarco, Rv. 126801 Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884 . 5. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, in assenza di ulteriori ipotizzabili elementi di prova non valutati dal Giudice di merito, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente non ha commesso il fatto.