Detenere droga inconsapevolmente non è illegale: il caso delle “massime di (comune) esperienza”

In un caso di detenzione di sostanze stupefacenti dal quadro probatorio molto confusionario ed impreciso, la Corte di Cassazione ha occasione di esprimersi sulle massime di comune esperienza , sul loro valore e sui loro limiti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1987/17 depositata il 17 gennaio. Il caso. Un cittadino albanese sosteneva di aver avuto, custodita nel suo armadio, una grossa quantità di eroina senza esserne al corrente. Egli veniva condannato per illecita detenzione in primo grado, ma in appello veniva assolto per non aver commesso il fatto. Nella vicenda gioca un ruolo importante il cognato dell’imputato, il quale dichiarava di avere custodito la droga prima nel garage del summenzionato senza informarlo , e poi, a ridosso della data di prefissata consegna della droga al compratore, di averla trasferita dentro casa. L’imputato confermava la sua inconsapevolezza riguardo al fatto il gip lo riteneva inattendibile, ma la Corte d’appello lo assolveva. Avverso quest’ultima pronuncia proponeva ricorso il Procuratore generale della Repubblica, che deduceva vizio di motivazione, poiché, essendo la droga rimasta per ben 4 giorni nell’armadio dell’imputato, ciò sarebbe prova logica che egli non poteva non sapere della presenza del rilevante involucro, atteso che normalmente l’armadio vien aperto più volte al giorno . Inoltre, si chiede di spiegare il motivo della mancata recezione ad opera della Corte della massima di esperienza secondo cui non si detiene una rilevante quantità di eroina in luogo accessibile all’inconsapevole proprietario della casa , per evitare che egli se ne impossessi o lo segnali alla polizia giudiziaria. L’inconsapevolezza dell’imputato e la straordinarietà” del caso di specie. La Corte di Cassazione dice che le massime di comune esperienza sono generalizzazioni di senso comune che si esprimono in definizioni o in giudizi ipotetici di contenuto generale acquisiti alla esperienza comune indipendentemente dal caso concreto da trattare . Ciò che va evitato, però, è la confusione tra generalità e generalizzazione, per cui se la situazione presenta connotati straordinari”, allora le massime di comune esperienza possono risultare fortemente fuorvianti. E’ sempre necessario che il giudice possa ragionevolmente escludere ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi apparentemente più verosimile e, ove questo non sia possibile, il dato non spiegato rimane un fatto che può essere valutato insieme ad altri per il suo valore indiziario. Nel caso di specie il cittadino albanese non è stato l’autore della collocazione e dell’occultamento della droga, motivo per cui nessun dato lo collega direttamente alla materiale presenza [] della droga nella sua abitazione . La conclusione del giudice di secondo grado, secondo il quale non emergono a suo carico elementi indizianti dotati di sufficiente precisione , non ha palesi vizi logici, a parere del giudice di legittimità. Per questo motivo il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 dicembre 2016 – 17 gennaio 2017, n. 1987 Presidente Paoloni – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 483/2015, la Corte di appello di Venezia, riformando la decisione, adottata con il rito del giudizio abbreviato, del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, ha assolto S.L. dall’imputazione ex artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 illecita detenzione di kg 15,886 di sostanza compatta contenente gr. 688, 74 di eroina custodita in un armadio della sua abitazione per non aver commesso il fatto. 2. Nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello di Venezia si chiede l’annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione nel riformare la sentenza di condanna emessa dal primo giudice. Il ricorrente assume che la droga è rimasta in quel posto nell’armadio n.d.r. per ben quattro giorni e che la presenza della droga nell’armadio sito non è precisato dove nell’abitazione di S. è prova logica che egli non poteva non sapere della presenza del rilevante involucro, atteso che normalmente l’armadio vien aperto più volte al giorno . Inoltre, il ricorrente osserva che la Corte non ha argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di non recepire la massima di esperienza secondo cui non si detiene una rilevante quantità di eroina in luogo accessibile all’inconsapevole proprietario della casa con il rischio che questi la trovi e se ne impossessi oppure denunci il fatto alla polizia giudiziaria. Considerato in diritto 1. Gli inquirenti hanno osservato K.R. e V.L. alle 17,35 del omissis entrare nell’abitazione dell’imputato - mentre egli era assente con uno zaino e una sporta visibilmente vuota per uscirne con lo zaino e la sporta evidentemente pieni della quantità di sostanza suindicata. S. rientrò a casa, dal lavoro, alle 21,10 dello stesso giorno. V. ha dichiarato di avere custodito la droga nella casa del cognato S. dal quale si era fatto ospitare a questo scopo, sapendo che per lavoro stava fuori dalla abitazione in cui viveva da solo senza informarlo e ha precisato di avere prima per 4 giorni nascosto la droga nel garage dell’abitazione di S. e di averla trasferita, nell’imminenza della consegna a K. acquirente della droga, che si è avvalso della facoltà di non rispondere , dentro la casa. S. ha dichiarato di ignorare ogni cosa, ma il Giudice per le indagini preliminari lo ha ritenuto inattendibile. Invece la Corte di appello lo ha assolto ritenendo che mancare prova della consapevolezza di S. della presenza della droga nella sua abitazione. 2. Nel ricorso si afferma che S. ritornò a casa pochi minuti dopo l’intervento della polizia giudiziaria in realtà, nella sentenza si annota che ritornò alle ore 21,10 diverse ore dopo l’intervento della Polizia . Né la ricostruzione delle condotte compiuta dal primo Giudice e recepita dal Procuratore generale ricorrente, né la prospettazione difensiva che la Corte di appello ha ritenuto non confutata dai dati indiziari danno conto di tutti i passaggi necessari per una ricostruzione dei fatti dotata di adeguata coerenza narrativa. In particolare a dalle dichiarazioni di V. quali riportate nella sentenza impugnata e nel ricorso non si evince perché egli non disponeva di un proprio luogo sicuro nel quale custodire la droga b come la occultò nel garage del cognato c perché e precisamente quando ritenne di portarla nell’armadio sito nella abitazione, in quale parte della abitazione era collocato l’armadio e cosa altro vi era custodito così da ricavarne indicazioni sulla frequenza del suo uso da parte dell’imputato. In questo quadro, comunque, la massima di esperienza sulla quale poggia le tesi accusatoria risulta formulata in un contesto di dati incompleto, insufficiente a sorreggerne i presupposti. 3. Le massime di comune esperienza sono generalizzazioni di senso comune che si esprimono in definizioni o in giudizi ipotetici di contenuto generale acquisiti alla esperienza comune indipendentemente dal caso concreto da trattare. Non possono risolversi in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258117 Sez. 6, n. 1775 del 9/10/2012, dep. 2013, Rv, 254196 . Nel ricorso alle massime di esperienza è costante il rischio della fallace confusione fra generalità e generalizzazione insito nella tendenza a attribuire carattere di generalità a quelle che potrebbero rivelarsi mere indebite generalizzazioni, tanto più se si considera che esse si formano secondo vie non vigilate dal rigore del metodo scientifico. Disapplicare una massima di esperienza non comporta che sia invalidata può significare soltanto che è emerso un aspetto della vicenda che lo distingue dalla generalità dei casi ai quali la massima è ordinariamente riferita e che, magari, consente di richiamare una massima di esperienza più specifica. Né deve mai trascurarsi che non vi è corrispondenza fra verità e verosimiglianza . Verosimile è semplicemente ciò che corrisponde all’ id quod plerumque accidit - secondo un giudizio che postula la normalità del verificarsi di un certo tipo di eventi - ma che differisce dall’ id quod semper necesse . Se la situazione da ricostruire presenta connotati non riducibili all’ordinario, allora confidare nelle massime di esperienza diventa fuorviante. Per questa ragione è sempre necessario che si possa ragionevolmente escludere ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi apparentemente più verosimile e, se questa esclusione non è possibile, il dato da spiegare rimane un fatto con un valore indiziario da valutare insieme con gli altri elementi di conoscenza acquisiti Sez. 6, n. 5905 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252066 Sez. 6, n. 15897 del 09/04/2009, Rv. 243528 . Su queste basi la conclusione che non emergono a carico di S. elementi indizianti dotati di sufficiente precisione risulta esente da vizi logici poiché la collocazione e l’occultamento della droga sono opera di persona da lui diversa, nessun dato lo collega direttamente alla materiale presenza per un tempo comunque non ampio della droga nella sua abitazione l’orario del suo rientro Ne deriva che il ricorso è infondato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.