Scarcerazione “virtuale” e applicazione immediata del fermo: secondo la Corte di Cassazione si può

Analizzando un caso di applicazione di misure cautelari personali al responsabile di furto aggravato in abitazione, la Corte di Cassazione chiarisce la legittimità dell’applicazione del fermo in capo al soggetto sottoposto a misura cautelare, divenuta poi inefficace per nullità dell’interrogatorio di garanzia.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1840/17 depositata il 16 gennaio. Il caso. Un indagato per il reato di furto aggravato in abitazione veniva sottoposto a custodia in carcere tramite ordinanza, la quale perdeva però di efficacia a causa dell’omesso interrogatorio, non prontamente effettuato entro i termini stabiliti dall’art. 294 c.p.p In precedenza, però, era stato emesso decreto di fermo nei confronti dello stesso, in forza del quale esso era stato finalmente sottoposto all’interrogatorio di garanzia. Le misure adottate fino a questo punto erano giustificabili alla luce del concreto ed attuale pericolo di fuga e di reiterazione della condotta, essendo l’imputato rimasto latitante relativamente alla prima misura ed avendo dimostrato notevole professionalità nel consumare il delitto , sia per l’ingente danno economico causato alle vittime, sia per il monitoraggio preventivo degli spostamenti effettuati dagli occupanti dell’immobile, poi saccheggiato. In ogni caso, avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, deducendo un unico motivo di doglianza. La scarcerazione e il fermo immediato. Il ricorrente lamenta che, pur avendo perso d’efficacia l’originaria misura custodia in carcere , il PM aveva emesso anche decreto di fermo, così che egli, varcata la soglia del carcere di Messina, vi era subito rientrato . Per di più, il successivo interrogatorio era avvenuto in stato di detenzione, in violazione del disposto dell’art. 302 c.p.p La Corte di Cassazione ritiene il ricorso infondato e lo rigetta. Secondo il giudice di legittimità, infatti, nello stesso articolo citato dal difensore dell’indagato, nel secondo periodo del primo comma, è prevista la possibilità per il giudice di disporre, dopo la liberazione seguita alla perdita di efficacia della misura, una nuova misura cautelare [], sempre che questa nuova misura sia preceduta dall’interrogatorio dell’indagato . Ciò che non può farsi, invece, è la revoca della misura, ad opera del GIP, e la successiva adozione di una nuova ordinanza custodiale provvedendo all’interrogatorio dell’indagato in stato di detenzione , il quale deve invece avvenire in stato di effettiva libertà. Il fermo, secondo la Corte di Cassazione, può essere reiterato dal PM nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta . In questo caso, il giudice a cui sia chiesta convalida del fermo e emissione della nuova misura può procedere all’interrogatorio dell’indagato, pur se in stato di detenzione. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 novembre 2016 – 16 gennaio 2017, n. 1840 Presidente Fumo – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con ordinanza del 1 agosto 2016 il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a A.E. ed ai coindagati A.N., V.G.G. e F.F. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di furto aggravato in abitazione, commesso il omissis . L’ordinanza impugnata era stata emessa ad esito di scarcerazione del medesimo A. , avendo la precedente misura perso efficacia per l’omesso interrogatorio dello stesso nel termine previsto dall’art. 294 c.p.p., ed era stata, però, preceduta dall’emissione di un decreto di fermo eseguito al momento della sua materiale scarcerazione , dalla sua convalida e dalla emissione di altra misura ad opera di giudice territorialmente incompetente, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina nel cui carcere l’indagato era stato ristretto , previo interrogatorio del medesimo. Il Tribunale riteneva infondate le censure della difesa - volte ad ottenere la scarcerazione dell’indagato perché sottoposto a nuova misura dopo essere stato interrogato in vinculis e non da libero, come prevede l’art. 302 c.p.p. perché, nel caso di specie, l’interrogatorio che aveva preceduto l’applicazione della nuova misura si era svolto con l’indagato detenuto in forza di un diverso titolo rispetto alla prima misura divenuta inefficace , di un fermo disposto dal pubblico ministero, non comportando così alcuna violazione della norma citata il Tribunale ricordava alcuni arresti di legittimità Rv. n. 241404, 240074, 231297 . Quanto alle esigenze di cautela la difesa nulla aveva argomentato in tema di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il Tribunale riteneva concreto ed attuale sia il pericolo di fuga, sia il pericolo di reiterazione delle condotte, in considerazione del fatto che A. era rimasto latitante in relazione alla prima misura dal settembre 2015 al giugno 2016 ed aveva dimostrato notevole professionalità nel consumare il delitto, portato a termine in quattro persone, dopo avere effettuato gli opportuni appostamenti al fine di controllare i movimenti degli occupanti dell’immobile, causando infine un danno economico di rilevante gravità. 2 - Avverso la predetta ordinanza propone ricorso il difensore dell’indagato, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 302 e 294 c.p.p Ricordava che l’originaria misura aveva perso efficacia perché l’indagato non era stato sottoposto all’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p., nei termini ivi previsti. Il pubblico ministero ne aveva disposto la scarcerazione ma aveva emesso anche il decreto di fermo, così che A. , varcata la soglia del carcere di Messina, vi era subito rientrato. Il successivo interrogatorio era avvenuto in stato di detenzione. Ciò in violazione dell’art. 302 c.p.p. come afferma la prevalente opinione della Corte di Cassazione rappresentata da Cass. 06/10/2014 n. 50992 e da Cass. 09/06/2016 n. 24005 . Il Tribunale aveva invece errato seguendo l’orientamento minoritario. La misura andava pertanto annullata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. 1 - L’art. 302 del codice di rito, nel primo periodo del primo comma, prevede che la custodia cautelare perda efficacia se non è seguita, nel termine previsto dall’art. 294, non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, dall’interrogatorio di garanzia. Nel secondo periodo del medesimo primo comma, prevede che possa disporsi, dopo la liberazione seguita alla perdita di efficacia della misura, una nuova misura cautelare, purché ne sussistano i presupposti disciplinati dagli artt. 274, 275 e 276 e sempre che questa nuova misura sia preceduta dall’interrogatorio dell’indagato. 2 - Muovendo dalla lettera della norma - e precisamente dalla previsione che l’applicazione della nuova misura deve essere preceduta dalla liberazione dell’indagato e dal suo interrogatorio - questa Corte ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p., rilevato che l’interrogatorio di garanzia non è stato effettuato nei termini previsti dal codice di rito, revochi la misura cautelare e adotti una nuova ordinanza custodiale provvedendo all’interrogatorio dell’indagato in stato di detenzione, in quanto alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare deve seguire l’immediata liberazione dell’indagato e l’interrogatorio di quest’ultimo deve, pertanto, avvenire in stato di effettiva libertà Sez. 5, n. 50992 del 06/10/2014, Di Giacomo, Rv. 263214 . 3 - È però evidente che tale disciplina vale per la sola fattispecie contemplata dalla norma, il succedersi dei due titoli di custodia, quello divenuto inefficace per essere stato omesso l’interrogatorio nei termini di legge e la nuova misura che il giudice è chiamato ad emettere su richiesta del pubblico ministero. Nulla vieta pertanto che, in presenza dei presupposti che lo consentano, il pubblico ministero possa, nel frattempo, emettere un decreto di fermo. 4 - Si ricordi infatti che questa Corte ha più volte affermato che, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 384, comma primo, c.p.p., il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell’interrogatorio di garanzia da ultimo Sez. 6, n. 38782 del 02/07/2008, Makunja, Rv. 241404 . 5 - Se ne deduce allora che, quando il pubblico ministero emette nei confronti della persona la cui misura cautelare sia divenuta inefficace per l’omesso interrogatorio, un decreto di fermo e la stessa sia posta pertanto nuovamente in custodia cautelare in carcere per tale titolo, il giudice, a cui unitamente alla convalida del fermo, sia chiesta l’emissione di una nuova misura, procede all’interrogatorio di garanzia dell’indagato, in stato di detenzione, sia ai fini della convalida del fermo sia al fine di emettere la nuova misura, non violando pertanto il disposto dell’art. 302 codice di rito, in tema di condizione dell’indagato al momento dell’interrogatorio, che attiene a diversa sequenza procedimentale. 6 - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter , disp. att. c.p.p