Il giudice vende l’automobile sottoposta a sequestro, respinta l’opposizione del proprietario

Il concetto di deterioramento in materia di sequestro preventivo comprende al suo interno anche quello di deprezzamento. Qualora il Giudice di merito ravvisi una possibile diminuzione del valore del bene sequestrato ha la facoltà di disporne la vendita immediata.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 1916/17 depositata il 16 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Firenze rigettava l’istanza di opposizione alla vendita di un’autovettura di proprietà dell’imputato. Il Giudice di merito, nella fattispecie, aveva deciso per la vendita dell’autovettura sottoposta a sequestro, unitamente ad altre, poiché ciò avrebbe massimizzato il risultato finale del sequestro per equivalente. La vendita immediata con la relativa acquisizione del prezzo era un’operazione funzionale a preservare il valore dell’autovettura, evitandone l’inevitabile deterioramento. Il proprietario ricorre in Cassazione denunciando la violazione di legge dell’art. 260 c.p.p, la cui funzione è quella di regolare la vendita di beni deteriorabili, poiché non è ravvisabile, a suo avviso, alcuna alterazione che avrebbe potuto giustificare la vendita dell’automobile. Il possibile deprezzamento del bene ne giustifica la vendita immediata. La Corte di Cassazione rileva che, in sede di amministrazione di beni sottoposti a sequestro, qualora il giudice voglia preservare il valore di suddetti beni, evitando il relativo deterioramento, ha il potere di compiere, anche nell’immediatezza, tutte le operazioni di vendita consentite. Lo scopo è l’acquisizione del prezzo corrispondente al più alto valore possibile del bene, funzionale all’ottenimento, insieme agli altri beni sequestrati, dell’equivalente valore del profitto illecito. Relativamente al punto della doglianza ove il ricorrente non ravvisa segni di alterazione tali da giustificare un deterioramento, causa della vendita immediata dell’automobile, la Corte ritiene necessario ribadire cosa si intende con tale concetto. Gli Ermellini, infatti, affermano che nel concetto di deterioramento è compreso anche quello di deprezzamento, ossia la perdita del valore intrinseco della cosa sequestrata. In particolare, in aderenza con la giurisprudenza della Corte, per deterioramento s’intende la modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso . Pertanto avendo l’autorità giudiziaria, nel caso di specie, trasferito in capo al giudice la facoltà di disporre definitivamente del bene sequestrato e avendo il giudice, sulla base dei motivi sopra citati, giustamente disposto la vendita di tale bene, evitandone il deterioramento, la Corte ritiene la doglianza infondata. Rigetta, dunque, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 dicembre 2016 – 16 gennaio 2017, n. 1916 Presidente Fumu – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto 1. Y.Z.F. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 31/3/2016 ha rigettato l’istanza di opposizione alla vendita di un’autovettura di proprietà della ricorrente. Deduce la violazione di legge e, in particolare, dell’art. 260 cod. proc. pen., disposizione che regola la vendita di beni deteriorabili, osservando come nel caso di specie nessuna alterazione tale da giustificare la vendita era ravvisabile rispetto ad un’autovettura. Né per alterazione poteva ritenersi la perdita del valore del bene, con la conseguenza che il provvedimento di vendita adottato dal giudice non solo era illegittimo, ma anche abnorme. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con memoria del 14/10/2016, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché non fondato. Considerato in diritto 3. Il ricorso non è fondato. 3.1. Infatti, per come correttamente evidenziato dallo stesso giudice di merito, nel caso in esame la vendita dell’auto in questione unitamente ad altre sequestrate era funzionale alla massimizzazione dei risultati inerenti la fruttuosità del sequestro per equivalente, nel cui ambito i beni mobili oggetto di apprensione costituivano il valore corrispondente al profitto illecito, suscettibile, in ragione della tipologia dei reati che lo hanno prodotto art. 12- quinques , comma 2, L. n. 356/92 , di confisca obbligatoria. In tale prospettiva la cosa non rileva in sé, ma in quanto espressiva di valore prossimo o corrispondente a quello da tutelare, ossia il valore equivalente all’ammontare del profitto illecito. Ne consegue, pertanto, che in sede di amministrazione di tali beni è necessario preservarne il valore evitandone il deterioramento con operazioni che possono ragionevolmente consistere nella loro vendita immediata con relativa acquisizione del prezzo. Ciò che è avvenuto nel caso di specie, mediante l’adozione di un provvedimento di vendita che, per un verso, costituisce legittimo esercizio delle prerogative funzionali del giudice della cautela reale e, per altro, da puntualmente conto delle ragioni che rendevano necessario ed opportuno procedere all’alienazione, mediante un giudizio di fatto coerentemente argomentato e, dunque, non censurabile in sede di legittimità. 3.2. Inoltre, il presupposto per l’applicazione della norma censurata, da ritenersi regolatrice in via analogica anche delle modalità di esecuzione del sequestro preventivo da cui origina il vincolo reale oggetto del presente giudizio adottato ai sensi degli artt. 321 codice di rito e 12- sexies legge n. 356/1992 , è rappresentato dalla deperibilità della cosa e, pertanto, nella fattispecie in parola rientrano tutte le cose che sono suscettibili di modificazione sostanziale e/o strutturale, nonché quelle res che per la loro natura possono risultare dannose, o anche solo fastidiose per la salute pubblica si pensi al caso di merci che possono andare a male , quindi alterarsi o che possono determinare l’emissione di esalazioni nauseabonde . Il concetto di deterioramento, però, non deve essere inteso in un’accezione prettamente fisica, ben potendo essere compreso in tale nozione anche il deprezzamento, cioè la perdita del valore intrinseco della cosa sequestrata, in aderenza anche con la giurisprudenza di questa Corte in tema di danneggiamento, ove si è evidenziato che nel concetto di deterioramento rientra anche la modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa Sez. 2, n. 28793 del 16/6/2005, Rv. 232006 . Nel complesso, va infatti evidenziato che all’autorità giudiziaria è attribuito il potere di determinare una conseguenza che va ben oltre a quella connessa naturalmente all’imposizione del vincolo coercitivo, perché viene a realizzarsi il trasferimento, in capo al giudice o al pubblico ministero, di uno dei contenuti del diritto di proprietà la facoltà di disporre definitivamente di un bene. E ciò tanto più nel caso in esame, laddove il vincolo reale è strumentale alla confisca. Del resto, l’alternativa posta nella disposizione in esame tra alienazione e distruzione richiama necessariamente un vaglio in ordine alla circostanza se la res possa o meno avere un valore economico, salvo poi verificare se, pur avendolo, abbia natura intrinsecamente criminosa o pericolosa che preclude all’autorità giudiziaria la possibilità di rimetterla in circolazione. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.