Accusano i vicini di essere “falsi sordi”: nessun reato

Una coppia viene salvata dalla depenalizzazione del reato di ingiuria. Nessuna condanna quindi per l’assurdo comportamento tenuto, caratterizzato anche dal lancio di alcuni petardi nel cortile dei vicini.

Rapporti di vicinato tesissimi. Una coppia pensa bene di lanciare dei petardi nel cortile dell’abitazione di due persone non udenti, apostrofandole poi come falsi sordi”. Condotta sicuramente discutibile, ma non punibile. L’accusa di ingiuria” viene meno grazie alla depenalizzazione del reato, mentre l’ipotesi di getto pericoloso di cose” è azzerata dalla prescrizione Cassazione, sentenza n. 1759/2017, Sezione Terza Penale, depositata oggi . Offesa. Ricostruito l’assurdo comportamento tenuto dall’uomo e dalla donna, che, come detto, hanno preso di mira due loro vicini di casa non udenti . Ciò nonostante, in Tribunale i giudici optano per il non doversi procedere nei confronti della coppia a fronte delle accusa di ingiuria e getto pericoloso di cose , i due vengono ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto . A sorpresa, però, uomo e donna scelgono comunque di presentare ricorso in Cassazione, contestando la decisione adottata in Tribunale. E le obiezioni proposte consentono comunque loro di ottenere un risultato. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, va innanzitutto rilevato che il reato di ingiuria è stato abrogato . Quindi, viene meno l’accusa nei confronti della coppia, a cui è stato addebitato di avere additato come falsi sordi i due vicini di casa. Vacilla, allo stesso tempo, anche la contestazione relativa al lancio di due petardi nel cortile dell’abitazione dei non udenti . Per i magistrati non è dimostrato con certezza che si possa parlare di getto pericoloso di cose . Ma anche questo fronte è chiuso, una volta preso atto della prescrizione .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 novembre 2016 – 16 gennaio 2017, n. 1759 Presidente Rosi – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Tivoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di P. M. e M. L. in ordine ai reati di ingiuria e getto pericoloso di cose perché non punibili in relazione alla particolare tenuità del fatto. Secondo l'imputazione, i due imputati avevano gettato dei petardi nel cortile dell'abitazione di due persone non udenti e ne avevano offeso l'onore dicendo loro che erano falsi sordi e che avevano sentito gli scoppi dei petardi. 2. Ricorre per cassazione il difensore di P. M. e M. L., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Giudice aveva ritenuto erroneamente attendibili le due persone offese nonostante l'alibi dimostrato in istruttoria e l'impossibilità, per i due non udenti, di sentire gli scoppi dei petardi o le frasi ingiuriose. In un secondo motivo si deduce carenza di motivazione il Giudice che non si era in alcun modo pronunciato sulla fondatezza dell'alibi difensivo, limitandosi ad affermare che la responsabilità degli imputati era provata senza alcun dubbio . In un terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 594 cod. pen., poiché le frasi asseritamente pronunciate non avevano alcuna valenza offensiva. In un quarto motivo si deduce violazione dell'art. 674 cod. pen., atteso che il lancio di petardi non integrava il getto pericoloso di cose la condotta, comunque, era addebitata al solo P In un quinto motivo si deduce l'improcedibilità dei reati per tardività della denuncia. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Il reato di ingiuria è stato abrogato, cosicché il fatto contestato agli imputati non è previsto dalla legge come reato la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è, invece, estinta per prescrizione né, sul punto, il ricorso appare inammissibile, alla luce della motivazione decisamente carente della sentenza impugnata, che tralascia del tutto i risultati dell'istruttoria espletata, limitandosi ad una motivazione apparente Dalla istruttoria espletata e dalla complessiva valutazione delle testimonianze è emersa senza dubbio la responsabilità degli odierni imputati per i fatti ascritti , vizio che rende legittimi il primo e il secondo motivo, con i quali si sollecita la valutazione della prova d'alibi e si contesta l'attendibilità delle persone offese, sia il quarto motivo, con cui si contesta che la condotta del lancio di petardi possa essere considerata pericolosa e si sottolinea che la M. non era autrice dello stesso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, quanto al capo a per essere il reato estinto per prescrizione, quanto al capo b per non essere il fatto previsto come reato.