Querelato e condannato … e il contraddittorio?

La Suprema Corte ha l’occasione di ribadire il principio giurisprudenziale che sancisce il diritto dell’imputato di confrontarsi con il suo accusatore in sede di giudizio. La condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese in fase predibattimentale.

Così si espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 1669/17, depositata il 13 gennaio. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como che condannava l’imputato a 5 anni di reclusione e ad euro 500,00 di multa per aver commesso il reato di appropriazione indebita di un cane di razza doberman. Nella fattispecie, il proprietario gli affidava il cane in custodia ma egli ometteva di restituirglielo, rendendosi irreperibile. Proposto ricorso in Cassazione, il difensore del condannato rileva due doglianze. La prima si concretizza nell’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.c. laddove non si possono configurare a carico dell’imputato gli estremi della fattispecie del reato di appropriazione indebita, poiché egli non aveva tenuto comportamenti tali da lasciar intendere l’ interversione nel possesso . Con la seconda doglianza viene rilevato che il compendio probatorio è costituito esclusivamente dalla querela del proprietario del cane, nelle more deceduto, e pertanto non è idonea da sola a costituire un quadro accusatorio sufficiente per l’emissione di una tale pena, ritenuta dal ricorrente assolutamente eccessiva. Il diritto dell’imputato a confrontarsi con il suo accusatore. Nell’esaminare la seconda doglianza denunciata dal ricorrente la Corte di Cassazione ha l’occasione di rilevare il principio comunitario che sancisce il diritto dell’imputato di confrontarsi con il suo accusatore, contenuto nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Rileva poi un ulteriore principio, ispiratore di una serie di decisioni della giurisprudenza comunitaria, il quale prevede che qualora una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento , le garanzie del diritto di difesa sono limitate. Nella fattispecie, il condannato non ha potuto confrontarsi con il suo accusatore e, se anche l’impossibilità è stata data dalla morte di quest’ultimo, il contraddittorio non risulta essere avvenuto. Di conseguenza, non potendo una condanna fondarsi solamente sulle dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contradditorio, il ricorso deve considerarsi fondato. La responsabilità del condannato è infatti stata erroneamente giustificata solo sulla base della querela esporta dal proprietario del cane, e tale giustificazione viola la regola di diritto sopra citata, fondamento del criterio di valutazione della prova nel processo penale. Per tutti questi motivi la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 settembre 2016 – 13 gennaio 2017, numero 1669 Presidente Fumu – Relatore Taddei Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como, del 16.01.2014, che aveva condannato A.M. alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 500,00 di multa per l’appropriazione indebita di un cane di razza doberman, affidatogli in custodia dal proprietario G.M. , omettendo di restituirlo e rendendosi irreperibile. 1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato affermando che le argomentazioni dell’appellante erano sfornite di agganci con le risultanze processuali a fronte dei precisi elementi acquisiti a carico dell’imputato che si sostanziavano nel contenuto della querela sporta dal G. , nelle more deceduto, e pertanto che non avevano trovato conferma in dibattimento da parte dell’autore. 1.2 Con i motivi di ricorso proposti nell’interesse di A. dal difensore di fiducia,si denuncia l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 co 1 lett.b cod.proc.penumero non potendosi configurare a carico dell’imputato i presupposti necessari e sufficienti a delineare la fattispecie dell’appropriazione indebita perché mai l’imputato aveva tenuto comportamenti tali da configurare interversione nel possesso e appena era stato avvertito dai Carabinieri che G. reclamava il cane in precedenza affidatogli si era premurato di restituirlo. 1.3 Rimarcava, peraltro, il ricorrente che il compendio probatorio era costituito esclusivamente dalla querela del G. ,assolutamente inidonea a costituire un confacente quadro accusatorio a carico dell’A. e che, comunque, la pena è eccessiva. 2. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondata la denuncia della violazione dell’art. 526 comma 1 bis cod.proc.penumero , norma introdotta dalla L. 1 marzo 2001, numero 63, art. 19, quale traduzione codicistica con aggiustamenti esclusivamente formali del precetto recato dall’art. 111 Cost., comma 4, seconda parte, come novellato dalla legge costituzionale numero 2 del 1999, che, a sua volta, si proponeva di rendere espliciti,a livello costituzionale, i principi del giusto processo enunciati dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 2.1. La decisione delle Sezioni Unite numero 27918 del 2010, ha posto in evidenza la necessità di contemperare il principio costituzionale, che informa l’art. 526 cod. proc. penumero , comma 1-bis aggiunto dalla L. 1 marzo 2001, numero 63, art. 19 secondo cui La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore con il principio di natura convenzionale, presente nelle norme della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU , in particolare l’art. 6, comma 3, lett. d - riprodotto pressoché identicamente nell’art. 14, comma 3, lett. e , del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966, ratificato dall’Italia il 15 settembre 1978 e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, numero 881 - che prevede che ogni accusato ha in particolare il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle medesime condizioni dei testimoni a carico , così stabilendo il diritto dell’imputato di confrontarsi con il suo accusatore, quale specificazione del più ampio principio di equità processuale concernente qualsiasi tipo di prova. 2.3 Nella decisione citata è stato evidenziato il principio ispiratore di una serie di decisioni della giurisprudenza comunitaria relative a situazioni processuali analoghe, quali quella relativa ai diritti della difesa che sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell’art. 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia sent. 13 ottobre 2005, Bracci, cit sent. 9 febbraio 2006, Cipriani c. Italia sent. 19 ottobre 2006, Majadallah, cit. sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia , e ciò anche quando il confronto è divenuto impossibile per morte del dichiarante o per le sue gravi condizioni di salute sent. 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia sent. 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia , ovvero quando l’irreperibilità del dichiarante sia giuridicamente giustificata da un diritto di costui al silenzio, come nel caso di coimputati sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia o di imputati di reato connesso sent. 27 febbraio 2001, Luca c. Italia giungendo alla conclusione che dall’art. 6 della CEDU, per come costantemente e vincolativa mente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto - recepita nel nostro ordinamento tramite l’ordine di esecuzione contenuto nella L. 4 agosto 1955, numero 848, art. 2 - che prescrive un criterio di valutazione della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento . 2.4 Dall’esigenza di dare alle norme nazionali una interpretazione adeguatrice al principio convenzionale, considerato che l’art. 526 cod.proc.penumero è norma di chiusura che impone una regola di valutazione della prova sempre applicabile anche con riguardo a dichiarazioni, sottratte al contraddittorio ma regolarmente acquisite al dibattimento, superando un diverso orientamento interpretativo, si è ritenuto che non vi sia alcuna incompatibilità tra la norma convenzionale e i principi costituzionali del giusto processo stabiliti dall’art. 111 Cost., che consentirebbero comunque di utilizzare tali dichiarazioni quando risulti impossibile il rispetto del contraddittorio, sulla constatazione del diverso ambito operativo delle due norme,posto che la norma costituzionale detta regole sulla acquisizione della prova e la norma CEDU detta regole sulla valutazione della prova acquisita. Si è pertanto ritenuto che è conforme all’intero sistema costituzionale ritenere che la necessità di esaminare le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod.proc.penumero congiuntamente ad altri elementi di riscontro, operi obbligatoriamente quando l’imputato non ha mai avuto la possibilità di ascoltare e confrontarsi,nel contraddittorio, con il dichiarante, risultando quindi superate quelle decisioni che avevano affermato che in caso di accertata impossibilità oggettiva di garantire il contraddittorio, art. 111 Cost., comma 5, le dichiarazioni costituivano prova di responsabilità altrui, in quanto l’art. 6, comma 3, lett. D Cedu era in contrasto con tale principio costituzionale Sez. 5, 16 marzo 2010 numero 16269, rv. 247258 Sez. 6, 25 febbraio 2011 numero 9665, rv. 249594 . 2.5 Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale la pur consentita deroga al principio della formazione dialettica della prova se per un verso autorizza l’acquisizione al processo dell’atto compiuto unilateralmente, per l’altro non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito richiedendo il necessario supporto di altri elementi di riscontro probatorio. numero 14807 del 2012 rv 252269 . 2.6 Nel caso in esame l’affermazione di responsabilità è stata giustificata esclusivamente sulla base della querela sporta dal G. , proprietario del cane. Le dichiarazioni di quest’ultimo erano state acquisite ai sensi dell’art. 512 cod.proc.penumero essendo il G. , nelle more, deceduto né si erano trovati altri elementi probatori che confortassero gli assunti accusatori. 2.7 Va pertanto annullata la sentenza impugnata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.