Il patteggiamento non esonera il giudice dall’onere di motivazione

Pur in considerazione della particolarità del rito previsto dall’art. 444 c.p.p. e della conseguente semplificazione, permane in capo al giudice l’obbligo della motivazione di tutte le sentenze impostogli dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, c.p.p

Lo ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1670/17 depositata il 13 gennaio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Genova applicava all’imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione all’accusa di ricettazione di alcuni motoveicoli. La sentenza viene impugnata in cassazione dall’imputato che lamenta l’omessa valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento di cui art. 129 c.p.p Sentenza di patteggiamento e obbligo di motivazione. Come affermato dal ricorrente il provvedimento impugnato mostra profili di illegittimità in quanto completamente privo di ogni motivazione in merito alla decisione. Il Collegio sottolinea che, pur rimanendo ferma la particolarità del rito previsto dall’art. 444 c.p.p. e la conseguente semplificazione, permane l’obbligo della motivazione di tutte le sentenze imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, c.p.p La sentenza di patteggiamento non esonera dunque il giudice da tale obbligo non potendo ridursi il suo ruolo a quello di mera presa d’atto della soluzione concordata dalle parti. Certamente le linee argomentative della motivazione della sentenza devono svilupparsi prendendo in considerazione l’esistenza di un atto negoziale tra accusa e difesa, ma la semplificazione della motivazione non può ridursi ad un punto tale da non comprendere le ragioni per cui il giudice ha avvallato il patteggiamento dovendo pur sempre rispettare i requisiti previsti dall’ordinamento sia per quanto attiene all’imputazione che per quanto riguarda la pena. Accertamento positivo e negativo. La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare il tema ed ha affermato la necessità di un accertamento positivo circa la sussistenza di un accordo tra la parti in merito all’applicazione di una determinata pena, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena patteggiata, la concedibilità della sospensione condizionale della pena, laddove l’efficacia della richiesta sia subordinata a tale beneficio. Allo stesso tempo la motivazione della sentenza di patteggiamento deve anche accertare in senso negativo l’esclusione della sussistenza di cause di non punibilità, di non procedibilità o di estinzione del reato. L’accertamento positivo deve essere sorretto dalla concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, mentre il giudizio negativo deve essere adeguatamente e specificamente motivato solo nel caso risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle ipotesi previste dall’art. 129 c.p.p Per questi motivi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale competente per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 settembre 2016 – 13 gennaio 2017, numero 1670 Presidente Fumu – Relatore Taddei Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Genova applicava a B.Y. la pena concordata di anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa in relazione all’accusa di ricettazione di alcuni motoveicoli e parti di essi. 1.1 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando violazione di legge, con riferimento all’articolo 444 comma 2 cod.proc.penumero avendo il giudice omesso di prendere in considerazione, in maniere adeguata, la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.penumero . 2. Il ricorso è fondato perché nel provvedimento impugnato si evidenziano i profili di violazione di legge evidenziati dal ricorrente. 2.1 Il provvedimento impugnato, infatti, dopo l’intestazione e la rubrica dell’imputazione reca l’indicazione del P.Q.M. e la formula del dispositivo, rimanendo del tutto assente la motivazione della decisione. 2.2 Anche se è fuori di discussione che la sentenza di applicazione della pena è connaturata alla particolarità del rito e che tanto comporta una semplificazione della motivazione, ciononostante l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma terzo, cod. proc. penumero per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti e si conforma alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione SS.UU. numero 10372 del 1995 . Pertanto la semplificazione non può giungere sino al punto da non far comprendere le ragioni che spingono il giudice ad avvallare l’accordo negoziale Rv. 262573 Rv. 248198 che deve permanere nei limiti imposti dall’ordinamento sia per ciò che attiene alla imputazione sia per quanto riguarda la pena. 2.3 Con la sentenza numero 5777 del 1992 le Sezioni Unite di questa Corte hanno indicato i principi cui deve ispirarsi la motivazione della particolare sentenza in esame, fissandone i termini minimi. In particolare è stato posto in evidenza che la motivazione deve rispecchiare la decisione che si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all’accertamento 1 della sussistenza dell’accordo delle parti sull’applicazione di una determinata pena 2 della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze 3 della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’articolo 27, terzo comma, Cost. 4 della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 129 cod. proc. penumero , l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. È necessario, peraltro, che in motivazione sia presente quantomeno il richiamo ai presupposti e alle condizioni di applicabilità dell’articolo 129 cod. proc. penumero in modo adeguato e sufficiente a far ritenere che il giudice abbia effettuato la verifica ed escluso la presenza di cause di proscioglimento. 2.4 Alla luce dei principi che precedono la sentenza impugnata va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.