Rito camerale? Possibile solo a condizione che non pregiudichi il contraddittorio

Nel caso di annullamento senza rinvio di ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’appello, deciso nelle forme del rito camerale non partecipato, occorre fissare l’udienza pubblica perché la prosecuzione del giudizio in quella sede pregiudicherebbe il diritto al contraddittorio.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 1315 depositata il 12 gennaio 2017. La condanna alla pena dell’ammenda non è appellabile. Un cittadino rumeno è imputato per violazione di una norma penale contenuta nel TU Ambiente. Viene così condannato alla pena dell’ammenda e pensa bene di proporre appello. Che è inammissibile, visto che il codice di rito espressamente prevede l’inappellabilità delle decisioni di condanna per reati contravvenzionali nelle quali è applicata la sola pena pecuniaria. Avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione viene proposto ricorso per cassazione, affidato a due distinti motivi. Con il primo si reclama la nullità dell’ordinanza emessa dalla Corte territoriale per violazione della legge processuale, mentre con il secondo si lamenta l’omessa notifica del provvedimento giudiziario all’imputato. Il primo motivo fa centro, con il beneplacito del Procuratore Generale. Salvataggio in extremis la conversione dell’impugnazione. Ai Supremi Giudici bastano poche pagine per dare ragione al ricorrente in effetti la Corte di secondo grado, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ha proprio sbagliato. Avrebbe dovuto fare applicazione del principio di conversione dell’impugnazione, qualificando come ricorso per cassazione l’appello, e di conseguenza avrebbe dovuto trasmettere tutto l’incartamento processuale ai Giudici di Piazza Cavour. I quali, appunto, colgono adesso l’occasione per ricordarci che non importa la definizione giuridica appello o ricorso per cassazione attribuita dall’impugnante alle proprie doglianze ciò che interessa è che il provvedimento giudiziale contestato sia impugnabile e che dalle critiche emerga chiaramente l’intenzione di sottoporlo a censura. Il codice di procedura, sul punto, non lascia adito a dubbi la norma di apertura del Libro dedicato alle impugnazioni contempla tra le regole generali proprio quella appena descritta, e prevede espressamente che il giudice destinatario dell’impugnazione sbagliata” deve trasmetterla al suo collega competente non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale , specificano gli Ermellini richiamandosi ad un proprio precedente del 2013. L’economia processuale non può pregiudicare il diritto al contraddittorio. Risolto il primo problema, e cioè quello della illegittimità dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello – che viene rapidamente annullata senza rinvio – se ne presenta subito dopo un altro. Ci si riferisce alle forme nelle quali deve proseguire il giudizio. A questo proposito la Suprema Corte taglia netto occorre procedere con udienza pubblica, consentendo così alle parti processuali di difendere le proprie tesi in pieno contraddittorio. La ragione di questa decisione risiede nel fatto che gli Ermellini stavano procedendo con rito camerale non partecipato, quindi in assenza della difesa dell’imputato ricorrente. Chiare le argomentazioni a sostegno della impossibilità di procedere con le forme della camera di consiglio l’esame delle censure sollevate contro la sentenza di primo grado deve avvenire nel pieno contraddittorio, e cioè in pubblica udienza, poiché il principio di economia processuale – cui sarebbe eventualmente informata la scelta di proseguire senza la partecipazione delle parti – pregiudicherebbe irrimediabilmente il diritto di queste ultime a sostenere compiutamente le proprie ragioni in giudizio. Decisione ineccepibile perché dimostra che il bilanciamento tra le esigenze – a volte contrapposte – di speditezza processuale e di tutela del fondamento principale del giusto processo non può che condurre a dare prevalenza a quest’ultima.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 aprile 2016 – 12 gennaio 2017, n. 1315 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Campobasso, con ordinanza del 19 novembre 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto da M.C.M. , avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, del 22 novembre 2010, che lo aveva condannato alla pena di Euro 550,00 di ammenda, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a, d.lgs. 152 del 2006, accertato in omissis . 2. Ricorre in Cassazione M.C.M. , tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera C, del cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale e per vizio di motivazione con grave violazione del diritto di difesa dell’imputato. Come previsto dal quinto comma dell’art. 568 del cod. proc. pen. l’appello doveva qualificarsi come ricorso per Cassazione. La decisione di condanna alla sola pena pecuniaria infatti non risulta appellabile, ma è solo ricorribile in Cassazione, ex art. 593 del cod. proc. pen 2.2. Violazione o erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera C, del cod. proc. pen., per violazione dell’art. 591, comma 3, in relazione agli art. 148 e 161, comma 4, del cod. proc. pen., per omessa notifica all’imputato dell’ordinanza impugnata. La Corte di appello non ha provveduto ad effettuare la notifica all’imputato dell’ordinanza di inammissibilità dell’atto di appello, ma soltanto una notifica al suo difensore d’ufficio, presso cui l’imputato non ha mai eletto domicilio l’omessa notifica ha compromesso il diritto di difesa dell’imputato, in relazione al rispetto dei brevissimi termini di cui all’art. 585, comma 2, lettera A, del cod. proc. pen L’art. 591, comma 3, del cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza d’inammissibilità dell’impugnazione sia notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per Cassazione. Nessuna notifica è stata effettuata all’imputato. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, della Corte di appello di Campobasso del 19 novembre 2015. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Campobasso e qualificato come ricorso l’appello, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, dichiari inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 del cod. proc. pen Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato, relativamente al primo motivo, la sentenza del Tribunale di Campobasso, appellata dall’imputato, era inappellabile perché applicava la sola pena dell’ammenda art. 593, comma 3 del cod. proc. pen. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda . La Corte di appello doveva trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, ritenendo il ricorso in appello come ricorso in Cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, del cod. proc. pen. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente . In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis , consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Fattispecie in cui il Tribunale, adito con appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di pace, aveva riqualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione e conseguentemente disposto la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità . Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013 - dep. 17/02/2014, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532 vedi anche Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 - dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221 . L’ordinanza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio, e per economicità processuale, l’atto di appello deve essere qualificato come ricorso per Cassazione. 5. Peraltro, poiché il presente procedimento è in trattazione in sede di udienza camerale non partecipata, la decisione sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso va comunque disposta con una procedura nel pieno contraddittorio udienza pubblica, o anche ove ne sussistano i presupposti - nell’apposita sezione prevista dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., con le modalità ivi previste. Vedi Sez. 1, n. 1078 del 06/03/1992 - dep. 31/03/1992, Reale ed altro, Rv. 189745 , posto che l’esigenza del contraddittorio prevale sul principio di economia processuale. In tal senso cfr. Sez. 5, n. 2046 del 22/09/1995 - dep. 12/10/1995, P.M. in proc. Bistoni, Rv. 202655 Allorquando in Cassazione, adottato erroneamente il rito camerale, venga poi rilevata una differente ragione che giustifichi quella forma di trattazione, il principio di economia processuale consente che si proceda in quella sede, senza che occorra provvedere al rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 611, secondo comma cod. proc. pen., sempre che sia salvaguardato il contraddittorio tra le parti interessate. Fattispecie nella quale il ricorso - suscettibile di trattazione camerale per la sua manifesta infondatezza e non per la specialità del rito - era stato proposto dal P.G. e il P.M. presso la S.C. ne aveva richiesto per iscritto il rigetto, sicché l’interesse dell’imputato alla trattazione all’udienza pubblica era limitato all’ipotesi di annullamento . Nel nostro caso la salvaguardia del contraddittorio deve avvenire solo con la fissazione dell’udienza pubblica attraverso una nuova trattazione dell’originario atto di impugnazione in pubblica udienza. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Annullata senza rinvio, in camera di consiglio non partecipata, l’ordinanza della Corte di appello, che erroneamente aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza con la sola pena dell’ammenda, deve necessariamente, per la successiva fase di giudizio della Cassazione sulla sentenza di primo grado qualificato come ricorso in Cassazione l’appello , fissarsi l’udienza pubblica, perché il principio di economia processuale violerebbe il diritto al contraddittorio, salvo, ove ne sussistessero i presupposti, di giudizio nell’apposita sezione prevista dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., con le modalità ivi previste . P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone il rinvio per la trattazione del ricorso in Cassazione alla pubblica udienza.