Se il difensore di fiducia vuole essere avvisato… deve rispettare le formalità

Non integra nullità la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia che sia stato nominato con atto depositato unicamente presso la Guardia di Finanza, perché si tratta di deposito irrituale non equipollente a quello previsto dal codice.

E’ quanto emerso dalla sentenza n. 1304/2017 della Corte di Cassazione, depositata il 12 gennaio. Il caso. Un uomo è stato condannato per violazione di alcune norme del Testo Unico Edilizia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte d’appello. La censura del provvedimento innanzi alla Suprema Corte si focalizza sulla presunta violazione di norme processuali in cui sarebbe incorso il giudice di merito. Avviso di conclusione indagini e decreto che dispone il giudizio notificati al difensore d’ufficio. La Guardia di Finanza provvedeva al sequestro del terreno teatro” degli illeciti contestati. Il Pubblico Ministero convalidava il sequestro e l’atto veniva notificato, ad opera della Guardia di Finanza, all’imputato nel domicilio da esso dichiarato presso il difensore di fiducia, la cui nomina risultava alla Guardia di Finanza per essere stata irritualmente depositata presso gli uffici della stessa. Con il decreto di convalida il pubblico ministero – cui non risultava un difensore di fiducia – aveva nominato un difensore d’ufficio. Pertanto, il successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari veniva notificato solo presso il difensore d’ufficio. Sussiste nullità assoluta? Da un lato il lamentato vizio riguarderebbe la asserita nullità assoluta della notifica di avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto che disponeva il giudizio. Secondo la Corte territoriale sarebbe imputabile al difensore di fiducia il mancato assolvimento dell’onere di provare che l’atto di nomina era nella disponibilità dell’autorità giudiziaria procedente già quando furono esperite le notifiche. Ma il deposito irrituale della nomina è pacifico. La Corte ritiene illogico lagnarsi della mancata notifica quando è incontroverso che la nomina del difensore di fiducia era stata depositata irritualmente presso la Guardia di Finanza, anziché davanti all’autorità giudiziaria procedente. Quando la forma è sostanza L’ambito delle formalità imposte dal codice di rito per la nomina del difensore di fiducia sono ad substantiam ciò in ragione delle conseguenze sulla validità degli atti successivi. È stato affermato, ad opera della giurisprudenza di legittimità, che la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti. In altri termini, per essere processualmente valida la nomina deve sottostare all’osservanza di forme e modalità dettagliatamente previste dal codice. Si tratta di precise formalità stabilite per consentire agli uffici giudiziari di poter avere conoscenza certa della nomina dei difensori. Si è osservato incisivamente che la ratio dell’osservanza di tali formalità risiede nel fatto che dalle omissioni connesse alle notifiche al difensore conseguono nullità assolute. Questa essendo l’importanza dell’osservanza delle forme, non può essere lasciato alla scelta dell’imputato la facoltà di presentare o comunicare la nomina in un modo diverso tra quelli stabiliti dal codice. Essendo in gioco la validità del procedimento, le forme sono dunque essenziali e non può trovare spazio il diverso criterio, di sapore pragmatico, del raggiungimento dello scopo nel caso concreto. L’elezione di domicilio deve essere comunicata all’autorità giudiziaria procedente. Da altro angolo visuale, la violazione di legge processuale veniva legata all’elezione di domicilio che può essere effettuata anche davanti alla polizia giudiziaria e che, nell’occorso, era contenuta nell’atto di nomina del difensore di fiducia depositato presso la Guardia di Finanza. Formalità essenziali. Anche questo profilo è giudicato infondato dalla Corte di Cassazione. La Corte evidenzia che la legge stabilisce che il domicilio dichiarato e il domicilio eletto, nonché ogni loro mutamento, devono essere comunicati dall’imputato all’autorità giudiziaria procedente con dichiarazione raccolta a verbale oppure mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. Fino a quando l’autorità giudiziaria non ha ricevuto tale comunicazione sono valide le notificazioni non disposte in tale domicilio. Anche sotto questo profilo le formalità sono essenziali non è sufficiente, pertanto, il mero deposito della nomina del difensore, con elezione di domicilio presso lo stesso, effettuato alla Guardia di Finanza, essendo invece necessaria la comunicazione all’autorità giudiziaria procedente con le modalità disposte dalla legge.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 novembre 2016 – 12 gennaio 2107, numero 1304 Presidente Cavallo – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 ottobre 2015 la Corte d'appello di Lecce, a seguito di appello proposto da D.D.G. avverso sentenza del 15 maggio 2013 con cui il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto e € 45.000 di ammenda per i reati di cui agli articoli 81, primo comma, c.p., 44, lettera c , d.p.r. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004, revocava l'ordine di rimessione in pristino, confermando per il resto la sentenza impugnata. 2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi, il primo denunciante, ex articolo 606, primo comma, lettera c , c.p.p., nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto che disponeva il giudizio, e il secondo, ex articolo 606, primo comma, lettera c , c.p.p., violazione degli articoli 161 e 349 numero 3 c.p.p. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1.1 Il primo motivo lamenta nullità assoluta e insanabile articoli 178 e 179 c.p.p. dell'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p. e del decreto che ha disposto il giudizio. Adduce che il 10 dicembre 2011 il decreto del PM di convalida del sequestro del terreno su cui sarebbero stati compiuti gli illeciti, effettuato dalla Guardia di Finanza, fu notificato all'imputato dalla Guardia di Finanza di Casarano, presso la quale il 29 novembre 2011 era stata depositata la nomina del difensore di fiducia con l'elezione di domicilio presso di lui, nel domicilio da lui dichiarato presso il suo difensore di fiducia - nel decreto di convalida del 22 novembre 2011 il PM gli aveva nominato un difensore d'ufficio-. Quindi l'atto così notificato fu restituito al PM, che, ad avviso del ricorrente, in tal modo conobbe tanto la nomina del difensore di fiducia quanto l'elezione di domicilio. Ma il 27 marzo 2012 il PM fece notificare l'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. al difensore d'ufficio, per cui né l'imputato, né il suo difensore di fiducia ebbero di ciò legale conoscenza lo stesso errore sarebbe stato compiuto nella notifica del decreto di citazione a giudizio. Osserva il ricorrente che secondo la corte territoriale la nomina del difensore di fiducia, al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, era nella disponibilità della Guardia di Finanza, cui era stata consegnata ma in tal modo la corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il decreto di convalida notificato al domicilio dichiarato dall'attuale ricorrente presso il suo difensore di fiducia il 10 dicembre 2011 fu restituito al PM, fatto di cui tace in motivazione. E se è vero che la nomina è stata depositata irritualmente presso la guardia di finanza, secondo il ricorrente è altrettanto vero che così ha raggiunto il suo scopo, notificando infatti la stessa polizia giudiziaria il decreto di convalida al difensore di fiducia. Inoltre, non sarebbe condivisibile quel che ha affermato la corte territoriale, laddove imputa al difensore di fiducia il mancato assolvimento del suo onere di provare che l'atto di nomina, quando furono esperite le due notifiche in questione, era già in disponibilità dell'autorità giudiziaria procedente, dato che in realtà vi ha adempiuto con la produzione del decreto di convalida. 3.1.2 Il motivo non ha consistenza, poiché lo stesso ricorrente ammette che la nomina del difensore di fiducia fu depositata irritualmente presso la polizia giudiziaria, anziché innanzi all'autorità procedente ai sensi dell'articolo 96, secondo comma, c.p.p. Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che le formalità dettate dall'articolo 96 per la nomina del difensore di fiducia sono ad substantiam, viste le loro conseguenze sulla validità degli atti successivi. In tal senso si è pronunciata, da ultimo, in un caso, analogo a quello in esame, in cui era stata effettuata la nomina del difensore d'ufficio mediante una dichiarazione presso la stazione dei carabinieri, Cass. sez. I, 19 aprile 2011 numero 35127, per cui la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria l'osservanza di forme e modalità previste dall'articolo 96, secondo e terzo comma. Di particolare attinenza è altresì Cass. sez. III, 3 marzo 2010 numero 21391 che, in motivazione, dopo avere richiamato precedente giurisprudenza qualificante ad substantiam le formalità di cui all'articolo 96, secondo comma, precisamente Cass. sez. II, 12 ottobre 2000 numero 18078 e Cass. sez. V, 23 maggio 1997 numero 4884 , osserva che quelle dettate dall'articolo 96 sono precise formalità per consentire agli uffici giudiziari di poter avere conoscenza certa della nomina dei difensori e perchè dalle omissioni derivano le nullità previste dal codice di rito, non può essere affidato all'imputato la facoltà di scegliere il modo di presentazione o comunicazione della nomina . Non si tratta, dunque, di applicare un parametro pragmatico qual è il raggiungimento dello scopo nel caso concreto, bensì del rispetto di norme cui sono connessi i limiti di validità del procedimento. E non è discutibile, infine, che l’ autorità procedente fosse il PM cfr. Cass. sez. V, 27 aprile 2016 numero 24053 . Il motivo, dunque, non merita accoglimento. 3.2 Il secondo motivo lamenta violazione della normativa attinente alle modalità di elezione del domicilio, censurando la corte territoriale per non avere tenuto conto - in violazione dell'articolo 161 c.p.p. - che nell'atto in cui era stato nominato difensore di fiducia vi era anche l'elezione di domicilio, la quale può essere effettuata anche dinanzi alla polizia giudiziaria. Indipendentemente dalla nomina del difensore, dunque, ad avviso del ricorrente valeva l'elezione di domicilio, e presso tale domicilio occorreva effettuare le notifiche. Il ricorrente non considera che l'articolo 162, primo comma, c.p.p. stabilisce che il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore e dal quarto comma si evince che finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto tale comunicazione, sono valide le notificazioni non disposte in tale domicilio dichiarato o eletto. Si tratta, pertanto, anche in questo caso di formalità pregnanti cfr. da ultimo Cass. sez. III, 9 luglio 2015 numero 42971 e Cass. sez. II, 10 novembre 2015 numero 8397 , per cui non è sufficiente il mero deposito di una nomina del difensore fiduciario con elezione di domicilio presso di lui alla Guardia di Finanza, occorrendo la comunicazione all'autorità procedente nel modo indicato dalla legge. E il ricorrente ha implicitamente ammesso che tale modo non è stato adottato, dal momento che ha affermato che il PM avrebbe conosciuto tanto la nomina del difensore di fiducia, quanto l'elezione del domicilio ricevendo soltanto il notificato decreto di convalida del sequestro il che, assorbito ogni ulteriore profilo, conduce alla reiezione del motivo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.