Maltrattamenti, secondo la moglie. Solo una lite per la polizia. Illegittimo l’arresto del marito

Confermata la decisione con cui non è stato convalidato l’arresto dell’uomo. Per i giudici è chiaro il quadro che emerge dal resoconto dato dalle forze dell’ordine intervenute nell’abitazione della coppia.

Grossa lite familiare in casa. Necessario addirittura l’intervento della polizia. Impensabile però l’arresto del marito accusato di maltrattamenti dalla moglie Corte di Cassazione, sentenza n. 642/17, depositata oggi . Indizi. Passaggio decisivo in Tribunale, dove non viene convalidato l’arresto di un uomo accusato dalla moglie di maltrattamenti. Manca, secondo i giudici, il presupposto della flagranza di reato , e ciò cataloga il fermo dell’uomo come arresto facoltativo, intervenuto in ordine ad un episodio ricostruito sulla base delle sole dichiarazioni della moglie presunta vittima. In sostanza, la condotta del marito è inquadrabile in una verosimile lite familiare , secondo i giudici. E questa visione è ritenuta corretta dai magistrati della Cassazione. Confermata, quindi, la decisione con cui non è stato convalidato l’arresto dell’uomo. Fondamentale la constatazione che il quadro indiziario presentatosi agli occhi delle forze dell’ordine non era in grado di sostenere la condotta abituale di maltrattamenti in famiglia , non essendo sufficienti le dichiarazioni della persona offesa contenute nella denuncia .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 dicembre 2016 – 9 gennaio 2017, n. 642 Presidente Paoloni – Relatore Scalia Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Considerato che il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, non ha convalidato l'arresto di V.T. per i reati di cui agli artt. 572, 582, 583, 594, e 612 pen., nell'apprezzato difetto del presupposto di flagranza di reato, trattandosi di arresto facoltativo intervenuto in ordine ad episodio ricostruito per le sole dichiarazioni della persona offesa, coniuge convivente dell'arrestato, al di fuori di ogni possibilità di riscontro all'attualità se non previa istruttoria da espletarsi - Visto che ricorre per cassazione il rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale proceduto ad una valutazione della gravità indiziaria esorbitante il giudizio di verifica della legittimità dell'arresto proprio dell'udienza di convalida, apprezzando la condotta del T. come episodio inquadrabile in una verosimile lite familiare - Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nella legittimità dell'arresto operato - Considerato che all'udienza del 22 luglio 2015, il processo è stato rinviato dalla Corte di cassazione a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sui presupposti dell'arresto in flagranza di reato, apprezzabile anche sulla base delle dichiarazioni della persona offesa - Ritenuto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 dep. 2016 , Ventrice, Rv. 267591 - Stimato che in applicazione del persuasivo principio il ricorso va rigettato - Rilevato infatti che il Tribunale di Napoli non ha convalidato l'arresto nella stimata insussistenza della richiesta condizione di 'quasi flagranza' ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen., congruamente e correttamente non valorizzando il quadro indiziario che si era offerto alla P.G. intervenuta, apprezzato come non in grado di sostenere la condotta abituale di maltrattamenti in famiglia, nella insufficienza ai fini della convalidabilità dell'arresto delle dichiarazioni della persona offesa contenute nella sporta denuncia - Ritenuto che rimangono nel resto ancora insufficienti, all'indicato fine, le dichiarazioni rese dall'offesa nell'atto privato di accusa anche quanto dell'ulteriore titolo di reato le lesioni , con conseguente legittimità del provvedimento di non convalida e, conclusivamente, con il rigetto per infondatezza del proposto ricorso P.Q.M. Rigetta il ricorso.