Cioccolata ricettata tra i ghiacci del Canada

Il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma nel luogo e nel tempo in cui il soggetto entra in possesso della refurtiva. Deve ritenersi affermata la giurisdizione interna anche ove soltanto una frazione della condotta criminosa sia stata integrata in Italia, purché tra tale parziale comportamento e la fattispecie contestata sussista un collegamento funzionale.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 570/17, depositata il 5 gennaio. Il caso. Il Tribunale del riesame competente confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di due imputati, per l'illecito di ricettazione aggravata artt. 648 c.p., 7 della l. n. 203/1991 . Ai condannati veniva rimproverato l'acquisto, per il tramite di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, di una quantità ingente di cioccolata rubata questa era stata ricevuta in territorio canadese e, in un secondo momento, ceduta a terzi. Gli imputati ricorrevano per cassazione, eccependo difetto di giurisdizione, essendosi il reato consumato interamente all'estero. I condannati, inoltre, rilevavano l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali poste in essere in territorio straniero e acquisite, tramite rogatoria, dall'autoritá giudiziaria italiana, per violazione delle procedure di cui all'art. 270 c.p.p. e relative al mancato versamento in atti dei verbali d'ascolto. Gli impugnanti, infine, contestavano vizio di violazione di legge e di motivazione, con riferimento alla configurabilità dell'illecito e dell'aggravante contestati. Giurisdizione e criterio dell'ubiquità allargata. Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai ricorrenti, la Suprema Corte ha precisato che l'illecito contestato ha natura istantanea e si consuma nel luogo e nel tempo in cui il soggetto entra in possesso della refurtiva nel caso in esame, in Canada . Gli Ermellini hanno aggiunto come non rivestano alcuna importanza, per l'affermazione della giurisdizione interna, nè che il presupposto dell'illecito furto sia stato posto in essere sul territorio nazionale, nè il luogo di accertamento della ricezione della res di provenienza delittuosa. Ciò, in considerazione del dettato dell'art. 6 c.p Rispondendo ad una ratio di estensione applicativa della legge penale nazionale, il legislatore ha voluto dare rilievo al criterio della c.d. ubiquità allargata riveste importanza, infatti, anche la semplice commissione di una parte dell'azione criminosa nel territorio italiano. Il Collegio ha, pertanto, ricordato il costante orientamento giurisprudenziale per cui deve ritenersi affermata la giurisdizione interna anche ove soltanto una frazione della condotta criminosa sia stata integrata in Italia, purchè tra tale parziale comportamento e la fattispecie contestata vi sia un collegamento funzionale. A parere degli Ermellini il giudice di merito ha correttamente applicato i principi di cui sopra e l'eccezione sollevata è infondata. Presunzione di legittimitá degli atti. I Giudici del Palazzaccio hanno affermato l'infondatezza delle rimostranze relative alle intercettazioni. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari in sede di indagini preliminari, può essere accertata con documentazione relativa ad atti di autorià straniere, anche senza i limiti di utilizzabilità ex artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p Sussisterebbe, a parere del Collegio, una presunzione di legittimità degli atti dell'autorità estera, con l'esclusivo limite del rispetto di norme inderogabili e principi fondamentali. Il fatto che il diritto olandese non preveda la redazione di un verbale delle operazioni di captazione non rappresenta, hanno chiosato gli Ermellini, motivo di incompatibilità con i principi ispiratori dell'ordinamento. La carenza dell'apparato probatorio. La Suprema Corte ha, invece, ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi ai gravi indizi di colpevolezza in relazione all'illecito e all'aggravante contestati. In particolare, il Collegio ha evidenziato come l'intero apparato argomentativo presentasse delle lacune e la motivazione si concentrasse su meri indizi circa l'identità tra gli autori del reato contestato e i soggetti destinatari dell'intervento cautelare. Ugualmente carente, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la motivazione relativa alla contestata aggravante. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 novembre 2016 – 5 gennaio 2017, n. 570 Presidente Vessichelli – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a F.A. e F.C. la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione aggravata ai sensi dell’art. 7 I. n. 203/1991 ad oggetto l’acquisto, per il tramite di affiliati alla cosca C. , di una rilevante partita di cioccolata oggetto di furto, ricevuta dagli indagati in territorio canadese e ivi poi successivamente ceduta ad altri. 2. Avverso il provvedimento ricorrono con unico atto ed a mezzo del proprio difensore gli indagati articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deducono errata applicazione della legge penale eccependo il difetto di giurisdizione per il reato di ricettazione in quanto lo stesso - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale - sarebbe stato interamente consumato in territorio canadese e dunque all’estero, come dimostrato dal compendio intercettativo posto a fondamento dell’accusa e risulterebbe dunque improcedibile, anche ai fini cautelari, per il mancato perfezionamento delle condizioni di cui all’art. 9 c.p., non essendo intervenuta la richiesta del Ministro della Giustizia e non trovandosi gli indagati nel territorio dello Stato. 2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite in Olanda il 20 gennaio ed il 9 marzo 2015 su disposizione della locale autorità giudiziaria ed i cui esiti sono stati acquisiti a seguito di rogatoria da quella italiana. In tal senso viene innanzi tutto dedotta la violazione dell’art. 270 c.p.p. per il mancato versamento in atti dei verbali d’ascolto relativi alle intercettazioni disposte dall’autorità straniera in violazione del secondo comma dell’articolo succitato. Secondariamente i ricorsi lamentano che i decreti autorizzativi adottati dall’autorità olandese peraltro acquisiti nel corso del giudizio di riesame sarebbero invero privi di motivazione risultando dunque incompatibili con le norme costituzionali interne in materia di tutela della segretezza delle comunicazioni come interpretate dal giudice delle leggi. 2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato e dell’aggravante oggetto di contestazione. 2.3.1 Con riguardo al primo profilo i ricorrenti, ricordato che il valore indiziario delle intercettazioni inter alios dipende innanzi tutto dalla possibilità di affermare con certezza che il loro contenuto si riferisca all’indagato rimato estraneo alla conversazione, lamentano l’eccentricità degli indici utilizzati dal Tribunale per identificare gli odierni indagati nei soggetti menzionati dal Cr. e dal M. nelle conversazioni captate in Olanda quali acquirenti della cioccolata rubata, rilevando altresì l’omessa confutazione delle obiezioni svolte in proposito con la memoria depositata nel giudizio di riesame. In secondo luogo viene rilevato come non sussista alcuna evidenza di contatti diretti intervenuti tra il Cr. o i suoi figli primi cessionari della merce sottratta ed i F. ovvero tra questi ultimi e gli ipotetici acquirenti finali della refurtiva. Infine i giudici del riesame, sebbene sollecitati anche su questo punto dalla difesa, non avrebbero saputo indicare alcun elemento in grado di comprovare la consapevolezza da parte degli indagati dell’origine delittuosa dei beni che si presume abbiano acquistato. 2.3.2 Quanto alla contestata aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991 apodittica sarebbe la laconica motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, incentrata sull’inconsistente affermazione per cui quella imputata costituirebbe una tipica operazione tra sodali intrinsecamente funzionale al rafforzamento della consorteria di appartenenza. Viene inoltre denunziata la carenza assoluta di motivazione sul profilo soggettivo dell’aggravante, nonché sulla necessaria connotazione modale della condotta in termini di concreto collegamento alla forza intimidatrice del vincolo associativo. 2.4 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono infine violazione di legge in merito alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritenuto dal Tribunale sulla base di una motivazione apodittica, incapace di spiegare sulla base di quali elementi il suddetto pericolo possa considerarsi concreto e, alla luce delle modifiche apportate all’art. 274 c.p.p. dalla I. n. 47/2015, soprattutto attuale, non potendosi in tal senso ritenere sufficienti i riferimenti operati nel provvedimento impugnato alla gravità del fatto imputato. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. 2. Pregiudiziale è l’esame dell’eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata con il primo motivo, la quale è peraltro infondata. 2.1 n reato di ricettazione si consuma in maniera istantanea nel momento e nel luogo in cui l’acquirente consegue il possesso della res di provenienza delittuosa ex multis Sez. 2, n. 38230 del 6 ottobre 2010, Quiroga, Rv. 24853801 . È dunque indubitabile che nel caso di specie il reato si sia consumato in territorio canadese, dove i F. avrebbero ricevuto i rilevanti quantitativi di prodotti dolciari sottratti in territorio italiano. E peraltro altrettanto indubitabile, stante il tenore letterale dell’art. 6 c.p., come, ai fini dell’affermazione della giurisdizione interna, sia irrilevante che il presupposto del reato nella specie il furto dei beni ricettati venga realizzato nel territorio nazionale, così come irrilevante è il luogo di eventuale accertamento della ricezione della cosa oggetto della ricettazione. 2.2 Ciò premesso, deve ricordarsi, però , come il criterio adottato nello stesso art. 6 da ultimo evocato al fine di stabilire i limiti della giurisdizione penale interna sia quello dell’ ubiquità allargata , avendo attribuito il legislatore nazionale - all’evidente fine di estendere al massimo l’efficacia e l’applicazione della legge penale nazionale rilevanza anche al fatto che solo una parte dell’azione sia avvenuta in Italia. Ed in tal senso, secondo il costante insegnamento di questa Corte richiamato anche dal provvedimento impugnato, è sufficiente che nel territorio nazionale si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la porzione della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero ex multis Sez. 6, n. 13085/14 del 3 ottobre 2013, Amato e altri, Rv. 259486Ò - - Ne consegue che il reato si considera commesso nel territorio nazionale anche quando il frammento dell’azione ivi realizzata non corrisponda ad una parte di quella che tipizza la fattispecie legale contestata, purché, per l’appunto, sussista un collegamento funzionale tra il primo e la seconda. 2.3 Il Tribunale ha fatto buon governo di questi consolidati principi e, con motivazione immune da vizi logici e solo assertivamente confutata dai ricorrenti, ha correttamente identificato nell’attività preparatoria della successiva ricettazione posta in essere anche in territorio italiano i contatti telefonici diretti al reperimento di un acquirente della refurtiva e la spedizione della stessa ai figli del Cr. in , autori sì di un autonomo reato di ricettazione, che però è stato programmato ab initio come veicolo per far giungere agli acquirenti finali la merce un antecedente causale della condotta tipica idoneo a fondare la giurisdizione interna. In tal senso le censure svolte con il primo motivo di ricorso - quando per l’appunto non meramente assertive - muovono dall’erroneo presupposto per cui questa dipenda dall’effettiva identificazione dei F. quali autori del reato o anche solo quali protagonisti della sua fase preparatoria. Per converso tale accertamento - pur anche nei limiti della regola di giudizio propria dell’incidente cautelare - è irrilevante al fine di stabilire se il reato possa ritenersi commesso in Italia nei limiti in precedenza illustrati. Ed infatti se, per come emerge dalle risultanze esposte nel provvedimento impugnato, è pacifico che i beni di provenienza furtiva sono stati effettivamente ceduti dal Cr. - circostanza che nemmeno i ricorrenti mettono in dubbio e che in ogni caso non ha costituito oggetto di contestazione - è irrilevante ai fini dell’affermazione della giurisdizione stabilire l’identità dei ricettatori, accertamento che invece rileva esclusivamente per poter ritenere ai fini cautelari gli odierni indagati soggetti attivi della ricettazione. 3. Parimenti infondate sono le eccezioni processuali svolte con il secondo motivo di ricorso. 3.1 In proposito va innanzi tutto ricordato come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l’acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all’estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. ex multis Sez. 1, n. 21673 del 22 gennaio 2009, Pizzata, Rv. 243796 . 3.2 Principio questo che, per altrettanto consolidato insegnamento giurisprudenziale, trova un limite nell’eventuale contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito. L’utilizzazione degli atti trasmessi non è però condizionata all’accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall’autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell’attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l’eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate Sez. 2, n. 24776 del 18 maggio 2010, Mutari, Rv. 247750 , bensì alla compatibilità del diritto straniero sulla base del quale l’atto è stato compiuto con i principi inderogabili dell’ordinamento interno. E poiché il diritto straniero è un fatto spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, tanto più laddove si tratti - come nel caso di specie - del diritto di un Paese membro dell’Unione Europea. 3.3 Alla luce degli esposti principi le eccezioni difensive risultano per l’appunto infondate. Escluso che l’eventuale mancata previsione da parte del diritto olandese di provvedere alla redazione di un verbale delle operazioni di captazione possa costituire una causa di incompatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, rimane come detto irrilevante la possibilità che questi non siano stati redatti laddove invece tale obbligo sussisteva anche per la legge processuale straniera, circostanza che in ogni caso il ricorrente non si è curato di dimostrare. Quanto invece ai decreti autorizzativi inizialmente denuncianti come mancanti e poi invece acquisiti nel corso dell’incidente cautelare , nel denunziarne la carenza di motivazione i ricorrenti hanno però omesso di precisare se si tratti di un vizio di tali atti ovvero se la legge olandese non la preveda, poiché, come ricordato, solo quest’ultima e non il singolo atto riconducibile al suo governo può risultare incompatibile con l’ordinamento nazionale. Non di meno deve ricordarsi altresì il principio generale per cui, in ogni caso, l’annesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento a quo presso l’autorità competente per il procedimento ad quem non determina l’inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dal citato art. 270 c.p.p. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall’art. 271 c.p.p. ex multis Sez. 5, n. 4758/16 del 10 luglio 2015, Bagnato, Rv. 265993 Sez. 5, n. 14783 del 13 marzo 2009, Badescu, Rv. 243609 Sez. 6, n. 48968 del 24 novembre 2009, Scafidi, Rv. 245542 . 4. Venendo alle doglianze che attengono la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza degli indagati, devono ritenersi fondate quelle relative all’individuazione degli odierni ricorrenti quali autori della ricettazione ed alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/1991, il cui accoglimento comporta l’assorbimento delle ulteriori censure avanzate con i ricorsi. 4.1 Il provvedimento impugnato identifica i germani F. con l’A. ed il C. menzionati nelle conversazioni intrattenute tra il Cr. ed il M. in Olanda quali destinatari di una parte del quantitativo di dolciumi rubato sulla base di una serie di indici esterni, nonché del fatto che nel corso delle suddette conversazioni, oltre che ricorrendo ai loro nomi di battesimo, gli stessi verrebbero evocati mediante l’appellativo con il quale sarebbero comunemente noti i . 4.2 Quanto ai suddetti indici esterni, il Tribunale si limita però alla loro enunciazione, senza spiegare le ragioni della loro funzionalità rispetto all’obiettivo probatorio perseguito. Ed infatti che gli indagati siano intestatari od utilizzatori delle due utenze telefoniche canadesi menzionate nella motivazione dell’ordinanza è circostanza di cui non è possibile valutare la rilevanza posto che alcuna intercettazione effettuata sulle medesime ed eventualmente pertinente alla presente vicenda viene riportata o menzionata dai giudici del riesame. Parimenti, gli ulteriori elementi descritti la partecipazione ai funerali del boss Carmine Verduci assassinato in territorio canadese e i precedenti giudiziari e di polizia dei F. possono al più costituire indizi dell’appartenenza degli indagati all’ambiente ndranghetista, ma ancora non consentono di collegarli al contenuto delle ambientali menzionate. 4.3 Il provvedimento impugnato sembrerebbe poi aver attribuito valore indiziario alle evocate circostanze nella misura in cui le stesse convergerebbero con gli altri due elementi di cui si è detto a restringere il campo dei soggetti cui si riferivano il Cr. ed il M. nel corso delle loro conversazioni il condizionale è d’obbligo, giacché tale sviluppo argomentativo non viene esplicitato dai giudici del riesame, che si limita ad esporre i fatti menzionati . Ora non è dubbio che l’evocazione di A. e C. nelle suddette conversazioni costituisca un dato indiziante posto che questi sono effettivamente i nomi di battesimo degli indagati , non però sufficiente a connotare della necessaria gravità il compendio probatorio sul punto, posto che i suddetti nomi vengono evocati in maniera autonoma ed in momenti diversi delle conversazioni e che effettivamente nelle stesse come osservato a p. 20 del ricorso si fa riferimento al tentativo del Cr. di incontrare il C. il giorno precedente, circostanza apparentemente incompatibile con il fatto che il primo si trovasse in ed il secondo probabilmente in . Centrale allora, nell’economia della motivazione dell’ordinanza, appare il fatto che i conversanti ripetutamente associno A. e C. all’appellativo . Che però tale appellativo effettivamente li identifichi è circostanza solo affermata dal Tribunale, ma non anche dimostrata in maniera in equivoca. Infatti a p. 13 dell’ordinanza viene ricordato come nel 2014 una sentenza di Tribunale di Locri abbia accertato l’appartenenza dei fratelli F. al c.d. omissis e nell’occasione viene menzionato il fatto che gli stessi sarebbero noti, per l’appunto, come i , ma non è precisato se tale ultimo dato sia stato ricavato dalla suddetta pronunzia e comunque quale sarebbe la sua fonte probatoria. 4.4 Ciò rivela una esiziale lacuna dell’apparato giustificativo del provvedimento impugnato che ne mina la tenuta, posto che se non si può ritenere certo il significato indiziante del dato identificativo viene meno il primo presupposto della gravità degli indizi di colpevolezza e cioè l’identità tra gli autori del reato contestato e i soggetti destinatari dell’intervento cautelare. 4.5 Con riguardo alla citata aggravante deve invece rilevarsi come la motivazione resa dal Tribunale sia sostanzialmente apparente ed autoreferenziale, limitandosi ad affermare ciò che dovrebbe essere dimostrato e cioè che il reato è stato commesso al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa e non solo di soddisfare gli interessi di singoli suoi appartenenti. 5. Le rilevate lacune motivazionali comportano pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Ordina la trasmissione integrale degli atti.