Lombosciatalgia acuta, avvocato ko: niente ‘proroga’ per l’impugnazione in appello

Respinta la richiesta di restituzione in termini per la proposizione del ricorso in secondo grado. Il problema fisico lamentato dal legale si è verificato solo negli ultimi due giorni dei quarantacinque previsti per la presentazione dei motivi dell’impugnazione. Da censurare l’avvocato, quindi, per la scarsa diligenza mostrata.

Certificato medico inequivocabile lombosciatalgia acuta per l’avvocato, con conseguente invalidità per sei giorni. Ciò nonostante, è illegittima la richiesta di ottenere una ‘proroga’ per la proposizione dell’appello relativamente alla sentenza emessa dal gup. Il problema fisico, difatti, secondo i giudici, non avrebbe potuto impedire al difensore di agire entro i termini previsti dalla legge Cassazione, sentenza n. 214/17, sez. II Penale, depositata il 3 gennaio . Patologia. Respinta in appello la richiesta di restituzione nel termine proposta dal legale. Viene ritenuta irrilevante la patologia lamentata dall’avvocato, cioè una lombosciatalgia acuta essa si è presentata difatti due giorni prima della scadenza prevista per la presentazione dell’ appello . Ciò significa, secondo i giudici, che il legale ha avuto tutto il tempo per formalizzare correttamente l’impugnazione della sentenza emessa in Tribunale dal gup. Diligenza. Ad avviso del legale, però, sono stati trascurati due effetti collaterali della malattia primo, l’impossibilità di allontanarsi dal domicilio secondo, l’impossibilità di effettuare qualsiasi attività utile ad ovviare all’inconveniente fisico, come, ad esempio, nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione . Questa visione è plausibile solo sulla carta. In pratica, invece, emerge, anche secondo i magistrati della Cassazione, la scarsa diligenza manifestata dall’avvocato. Su questo fronte è decisivo un elemento, non contestato a fronte del termine di legge, pari a quarantacinque giorni, l’evento invalidante si è verificato due giorni prima della scadenza , cioè quando era già decorso più di un mese dal deposito della sentenza del Gup . Durante questo periodo, annotano i giudici, sia il difensore che l’imputato avrebbero potuto presentare i motivi dell’impugnazione in secondo grado, non violando il termine previsto. Impossibile, quindi, accettare la tesi difensiva della causa di forza maggiore . Corretto, invece, imputare al legale una scarsa diligenza , soprattutto tenendo presente che non è dimostrato che la predisposizione dell’appello richiedesse un particolare impegno, sì da necessitare dell’intero periodo per una sua compiuta articolazione . Di conseguenza, è da ritenere obiettivamente rischiosa la scelta di utilizzare proprio gli ultimi due giorni per redigere l’impugnazione , proprio perché qualsiasi contrattempo di una certa gravità avrebbe potuto vanificare il proposito difensivo .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 dicembre 2016 – 3 gennaio 2017, n. 214 Presidente Cammino – Relatore Agostinacchio Considerato in fatto 1. Con ordinanza del 07/06/2016 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l’istanza di restituzione nel termine proposta nell’interesse di F.S. ai sensi dell’art. 175, primo comma cod. proc. pen. ai fini della proposizione dell’appello avverso la sentenza emessa dal GUP del locale tribunale il 05/11/2015. Rilevava la corte territoriale che il termine per l’impugnazione era scaduto il 21/12/2015 e che il difensore aveva dedotto di non aver potuto proporre tempestivamente l’appello a causa di una lombosciatalgia acuta , con conseguente invalidità per sei giorni, come da allegata certificazione medica del 19/12/2015 che, in conformità con la prevalente giurisprudenza, l’impedimento non costituiva un caso di forza maggiore, in considerazione della conoscenza del termine per impugnare e del verificarsi dell’evento invalidante due giorni prima di tale scadenza nonché della possibilità d’informare direttamente, o per interposta persona, l’imputato dell’impossibilità ad adempiere. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il F. tramite difensore di fiducia eccependo con un unico motivo la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 175 e 606 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale del provvedimento, rilevando che esso costituiva un’ingiustificata riduzione del termine di legge concesso al difensore per proporre l’impugnazione e che la patologia aveva impedito l’allontanamento dal domicilio e l’espletamento di qualsiasi attività utile ad ovviare all’inconveniente verificatosi. Ha chiesto quindi l’annullamento con rinvio o senza rinvio dell’ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta, con le consequenziali statuizioni o provvedimenti di legge. Con requisitoria scritta depositata il 28/09/2016 il Pubblico Ministero ha concluso come indicato in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Indubbiamente, in astratto, è configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione. È altresì inconfutabile nella giurisprudenza di legittimità che tale accertamento debba essere effettuato in concreto per esaminare se nel caso specifico l’uso dell’ordinaria diligenza, sia da parte dell’imputato, sia da parte del difensore, avrebbe potuto impedire il vano spirare del termine Cass. sez. 1, sent. n. 16763 del 07/04/2010 - dep. 03/05/2010 - Rv. 246927 . Tale verifica è stata effettuata dalla corte territoriale in senso sfavorevole all’istante sulla base di un argomento portante a fronte del termine di legge pari, nella specie, a quarantacinque giorni, l’evento invalidante si è verificato due giorni prima della scadenza di detto termine, quando era già decorso più di un mese dal deposito della sentenza e durante tale periodo sia l’imputato che il difensore avrebbero potuto presentare i motivi . Ha premesso la difesa del ricorrente di aver presentato presso la competente cancelleria in data 24 dicembre 2015 l’impugnazione con i contestuali motivi di appello, informando il successivo 28 dicembre la Corte dell’evento di forza maggiore per la restituzione del termine dal 21 dicembre al 24 dicembre ha altresì rilevato che la motivazione del rigetto dell’istanza vorrebbe decapitare il termine dalla legge concesso al difensore che nel caso di specie è appunto di quarantacinque giorni . Orbene, è pacifico che il potere d’impugnazione continua fino allo scadere del relativo termine, per cui se la corte territoriale avesse negato o in qualche modo compresso l’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 571 cod. proc. pen. avrebbe violato la normativa penale di riferimento. Le argomentazioni contenute nell’ordinanza si muovono tuttavia su un altro piano di analisi - l’unico peraltro praticabile, in virtù dei principi richiamati incentrato sul criterio della ordinaria diligenza dei soggetti legittimati a proporre appello il difensore e l’imputato ed a tal fine si rileva pertinente l’osservazione secondo cui l’evento invalidante, perché verificatosi due giorni prima della scadenza del termine di quarantacinque giorni, non costituisce causa di forza maggiore. Non è dimostrato infatti che la predisposizione dell’appello richiedesse un particolare impegno sì da necessitare dell’intero periodo per una sua compiuta articolazione - circostanza peraltro estranea al ricorso - con la conseguenza che la scelta di utilizzare proprio gli ultimi due giorni per redigere l’impugnazione si presentava obiettivamente rischiosa, posto che qualsiasi contrattempo di una certa gravità avrebbe potuto vanificare il proposito difensivo. Si richiama sul punto l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui in tema di restituzione nel termine, l’impedimento assoluto del difensore è invocabile quale causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. laddove esso abbia inciso sulla presentazione dell’impugnazione di una sentenza, in quanto la complessità e la delicatezza delle scelte che l’imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all’illustrazione dei motivi d’impugnazione e la gravità delle conseguenze che l’ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati esigono che sia garantita l’effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione di un’impugnazione correttamente formulata e argomentata Cass. sez. 3, sent. n. 15187 del 22/02/2002 - dep. 23/04/2002 - Rv. 221474 . In definitiva, i criteri di diligenza richiamati mal si conciliano con l’individuazione dell’ultimo segmento temporale a disposizione per effettuare un’attività particolarmente sensibile nella prospettiva dell’esito del processo e della definitività della condanna. D’altra parte l’atto di appello fu presentato - tardivamente - il 24/12/2015, durante il periodo di malattia di sei giorni, decorrente dal 19/12/2014, sì che anche per tale aspetto non può ritenersi che l’evento, pur invalidante, avesse quelle caratteristiche di assoluta incapacità che impedivano la proposizione dell’impugnazione la certificazione medica non distingue infatti una fase iniziale acuta da una successiva subacuta . 5. Al rigetto del ricorso, segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.