Anche la detenzione di materiale pedopornografico può essere caratterizzata da tenuità

Il reato di detenzione di materiale pornografico, se tenuta da un minorenne, solleva dei problemi interpretativi, se ad esempio il fatto è stato commesso prima del compimento dei 18 anni. La minore età potrebbe connotare la condotta come più o meno dolosa rispetto a quella tenuta da un maggiorenne.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 54996/16 depositata il 28 dicembre. Il caso. Un condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione di materiale pedopornografico, ricorreva per ottenere la cassazione della sentenza. I motivi di doglianza erano, tra gli altri, il fatto che al momento della consumazione del reato l’imputato fosse minorenne e che per un intero triennio egli ne fosse detentore inconsapevole. Il dolo. Nonostante il reato di cui si tratta, ex art. 600- quater c. p., sia un reato permanente”, cioè la cui consumazione inizia al momento dell’acquisizione e finisce al momento della perdita della disponibilità del materiale illegale, la minore età del ricorrente doveva essere considerata dal punto di vista del elemento soggettivo. Infatti la consapevolezza propria di un quindicenne [] sotto il profilo psicologico caratteriale e di personalità non può essere minimamente raffrontata a quella di un maggiorenne . Inoltre la sentenza avrebbe ignorato il fatto, ritenuto invece pacifico, che i file video incriminati, una volta trascritti su cd, non erano stati mai visualizzati o utilizzati e che l’effettiva rappresentazione di individui minorenni era visibile soltanto in due fotogrammi . La tenuità del fatto. Tutte le censure succitate vengono ritenute inammissibili o infondate. Diversamente però accade in relazione all’allegata causa di non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p Secondo il ricorrente il materiale detenuto era, per la maggior parte, pornografico e non connotato dalla presenza di individui di minore età, quindi, si potrebbe dire, per la maggior parte non illecito. Il dolo, in capo ad una personalità in età evolutiva, è quindi di scarsissima intensità. Inoltre la condotta è del tutto occasionale, risalente nel tempo, non reiterata e non abituale , come dimostrato dalla mancata visualizzazione dei file. Secondo la Corte di Cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito, escludente la particolare tenuità della condotta, sarebbe fondata sulla base di una gravità” non meglio qualificata . Non essendo stati presi in considerazione i parametri a cui invece la legge subordina l’applicazione della causa di non punibilità, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente rispetto alle doglianze dei precedenti gradi di giudizio. Per questo motivo la sentenza viene annullata e la Cassazione rinvia alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 ottobre – 28 dicembre 2016, n. 54996 Presidente Amoresano – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. M.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha confermato la sentenza del Tribunale di Camerino di condanna per il reato di cui all’art. 600 quater cod. pen. per avere detenuto file video, fotogrammi e filmati di contenuto pedopornografico. 2. Con un primo motivo lamenta la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità. A fronte dell’accertamento secondo cui la detenzione del materiale nella disponibilità dell’imputato risalirebbe agli anni dal 2000 al 2001, ovvero quando M. era ancora minorenne, il Tribunale ha affermato che la consumazione del reato in oggetto inizia nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessa quando egli ne perde la disponibilità, sicché il reato deve considerarsi permanente con conseguente competenza a conoscerne in capo al giudice ordinario laddove la detenzione sia cessata a maggiore età già raggiunta. Lamenta il contrasto di tale conclusione con i principi desumibili dall’ordinamento processuale giacché ai sensi dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. il reato permanente radica la competenza territoriale del giudice ove ha avuto inizio la condotta criminosa dando prevalenza al momento iniziale della stessa anche nel caso di conseguenze molto gravi altrove verificatesi come quando dal fatto sia derivata la morte di uno o più persone e tale disposizione potrebbe essere analogicamente applicata anche nel caso in cui la consumazione si è iniziata quando il reo era ancora minorenne. Inoltre, dandosi esclusivo rilievo alla fase successiva al raggiungimento della maggiore età, si trascura la ratio che sta alla base della competenza del Tribunale dei minori, attesa la particolare personalità del minorenne. 3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. Lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato che la consapevolezza propria di un quindicenne, posto che l’imputato era tale al momento del procacciamento del materiale, sotto il profilo psicologico caratteriale e di personalità, non può essere minimamente raffrontata a quella di un maggiorenne, né è stata considerata l’ipotesi della inconsapevole detenzione, circoscritta a due file in un triennio. Inoltre la sentenza non ha minimamente considerato il fatto, pacifico, che, successivamente alla trascrizione dei file dei cd incriminati, nessuna visione o utilizzazione degli stessi sia stata fatta dall’imputato. Contesta che il numero dei file sia stato tutt’altro che modesto, atteso che soltanto in due fotogrammi, ovvero i numeri 34 e 35, sono raffigurate figure femminili minorenni, mentre gli altri riguardano figure inequivocabilmente maggiorenni neppure potrebbero essere valorizzati prefissi o le cosiddette stringhe, in realtà relativi ai file contestati al capo a dell’originaria imputazione, oggi definitivamente superato per intervenuta assoluzione. 4. Con un terzo motivo lamenta la inosservanza della legge penale e la contraddittoria e manifestamente illogica motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto. Premesso che la commissione di reati unificati dallo stesso disegno criminoso non è incompatibile con l’applicazione di tale causa di non punibilità, evidenzia che i pochissimi file risalgono all’anno 2002 e la scrittura del compact disc in sequestro risale allo stesso periodo in cui l’imputato era minorenne aggiunge che, come risultante del resto dalla sentenza del Tribunale, la maggiore rilevanza del materiale era relativa alla condotta neutra di detenzione di materiale pornografico mentre solo alcuni fotogrammi ritraevano soggetti di sesso femminile presumibilmente minorenni con conseguente scarsissima intensità del dolo da rapportare ad una personalità in età evolutiva. Inoltre la sentenza ha illogicamente motivato laddove ha valorizzato il dolo basandosi esclusivamente sulla denominazione dei file detenuti nonostante il perito abbia sottolineato che il file può corrispondere ad un video di qualsiasi genere e quindi anche ad un ipotetico cartone animato giapponese. La condotta dell’imputato è inoltre risultata del tutto occasionale, risalente nel tempo, non reiterata e non abituale tanto che i file non sono stati neppure visionati successivamente alla registrazione del supporto. Di qui, dunque, la sussistenza dei presupposti per la applicabilità della particolare tenuità del fatto. 5. Con un ultimo motivo si lamenta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna richiesta in sede di conclusioni e non trascritta nel verbale riassuntivo di udienza per errore materiale. Considerato in diritto 6. Il primo motivo, secondo cui competente a giudicare del reato in contestazione avrebbe dovuto essere il Tribunale dei minorenni, è manifestamente infondato. Va anzitutto premesso che, pur non risultando la decisione negativa sul punto del Tribunale di Camerino essere stata impugnata avanti la Corte, la relativa censura risulta comunque ammissibile nella presente sede atteso che la violazione della competenza del Tribunale per i minorenni, di natura esclusiva e funzionale, comporta la nullità assoluta della sentenza come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado cfr. Sez. 2, n. 12503 del 30/06/1986, dep. 07/11/1986, D’Elia, Rv. 174234 . Quanto al merito, va ribadito che spetta al giudice ordinario la competenza a conoscere del reato permanente la cui condotta, iniziata dal soggetto minorenne, sia terminata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età Sez. 6, n. 14995 del 12/02/2013, dep. 02/04/2013, Cavallaro e altri, Rv. 255840 . Infatti, come chiarito anche da Sez. 1, n. 1430 del 09/03/1998 - 06/04/1998, conf. comp. in proc. Berisa Rama, Rv. 210201, attesa l’inscindibilità del reato permanente, inteso come fatto giuridicamente unitario, qualora un reato di tale natura sia attribuito a soggetto che era ancora minorenne all’inizio dell’attività criminosa, poi protrattasi anche dopo il raggiungimento della maggiore età, la competenza a conoscere del reato medesimo nella sua interezza spetta comunque al giudice ordinario escludendosi ogni possibile scomposizione fra giudice ordinario e giudice minorile. Va aggiunto che lo stesso dettato dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1998, al fine di individuare il criterio di competenza funzionale del Tribunale per i minorenni, appare operare il chiaro riferimento ai reati commessi dai minori degli anni diciotto, in tal modo imponendo, in caso di reato permanente, la necessaria considerazione del momento di cessazione della offesa cagionata dal reato. Nella specie, premesso che, come appena rilevato, la competenza del Tribunale per i minorenni riguarda i reati commessi dai minori degli anni diciotto ex art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1998 giacché il riferimento, invece valorizzato dal ricorrente, alla competenza che cessa al compimento del venticinquesimo anno di età di cui al comma 2 dello stesso art. 3, è circoscritto da detta norma al solo esercizio da parte del predetto tribunale delle attribuzioni della magistratura di sorveglianza , è indiscusso, anche da parte del ricorrente, che la condotta di detenzione sia cessata in data 22/02/2010 per effetto del sequestro intervenuto quando l’imputato, nato il 09/11/1986, era ormai ultradiciottenne posto che il reato contestato di cui all’art. 600 quater cod. pen. presenta, appunto, natura di reato permanente da ultimo, Sez. 3, n. 15719 del 26/02/2016, dep. 15/04/2016, Belloni, Rv. 266581 . Né appare condivisibile la invocata applicabilità della disposizione dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. che individua, come giudice territorialmente competente, in caso di reato permanente, il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione infatti, tale previsione, dettata unicamente ai fini della individuazione della competenza per territorio, non è evidentemente suscettibile di far venire meno la generale disposizione di cui all’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1998 cit. al caso in oggetto, inequivocabilmente incentrata, come già rilevato, sulla commissione del fatto. 7. Il secondo motivo è inammissibile, con esso infatti deducendosi, al fine di invocare la insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, circostanze fattuali che, a prescindere dalla loro valorizzabilità nel senso invocato dal motivo stesso, appaiono contrastate da quanto rilevato dalla sentenza impugnata laddove la stessa ha fatto riferimento al quantitativo di materiale e alla sua composita formazione, all’età anagrafica inequivocabile dei soggetti ripresi in atteggiamenti sessuali e alla presenza di stringhe di individuazione dei file riportanti significativi termini quali pedo , lolita , youngsex e littlegirl . Appare inoltre del tutto generica la prospettazione circa una assenza di consapevolezza di illiceità, peraltro indebitamente circoscritta al solo momento del procacciamento e non anche a quello successivo della protratta detenzione del materiale derivante, di per sé sola, dall’età quindicenne dell’imputato. 8. È inammissibile anche il quarto motivo di ricorso giacché fondato sul presupposto di una incompleta verbalizzazione delle conclusioni meramente asserita, tanto più in mancanza di uno specifico interposto motivo di appello sul punto. 9. È invece fondato il terzo motivo. La sentenza impugnata ha infatti motivato la impossibilità di valutare la condotta tenuta in termini di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sulla base di una gravità non meglio qualificata, ma tale motivazione, laddove non lascia emergere, in ragione del lapidario riferimento operato, la intervenuta valutazione dei parametri cui la legge condiziona l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità parametri che vanno ricondotti alla modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo da valutarsi ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen. , risulta, in definitiva, come meramente apparente rispetto alle doglianze che erano contenute nella memoria difensiva del 27/04/2015. 10. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. dovendo nel resto il ricorso essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.